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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 21546/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-A-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da BADEA [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere19/ misura alternativa alla detenzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BADEA [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 677, comma 2 bis cod. proc. pen. .

La doglianza è stata riproposta, nei suoi contenuti, con memoria difensiva del 29 novembre 2022.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non essendo la ricorrente risultata reperibile in sede di verifica dei presupposti applicativi della misura.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-A-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da BADEA [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere19/ misura alternativa alla detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BADEA [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 677, comma 2 bis cod. proc. pen. . La doglianza è stata riproposta, nei suoi contenuti, con memoria difensiva del 29 novembre 2022. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non essendo la ricorrente risultata reperibile in sede di verifica dei presupposti applicativi della misura. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21546/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris