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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 33766/2025

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e-controS.J. , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 876/2024depositata il 20/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.S.J. ha chiamato in giudizio le odierne controricorrentiquali eredi di J.I. al fine di fare dichiarare la paternità delde cuius.

Il Tribunale di Savona ha accertato a mezzo consulenza tecnicaOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025di ufficio, con analisi del DNA, tramite esumazione della salma, cheS.J. è figlio di J.I. .

Le sorelle J.I. hannointerposto gravame che la Corte d’appello ha respinto sul rilievo chel'istruttoria tecnica espletata nel procedimento di prime cure ha accertatola paternità con un livello di probabilità prossimo alla certezza e che taleaccertamento in difetto di doglianze specifiche delle appellanti èdefinitivamente acquisito al processo e il relativo capo della sentenzapassata in giudicato.

Inoltre, quanto alla prova della maternità, la Corted'appello rileva che le contestazioni delle J.I. in merito sono stategeneriche e in ogni caso che l'esercizio dell'azione di dichiarazionegiudiziale di paternità non presuppone necessariamente la certezza inordine alla maternità poiché la paternità naturale è stata accertata aprescindere dall'identità della madre.Le sorelle J.I. hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi acinque motivi.

S.J. si è difeso con controricorso.

Le ricorrenti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità dellasentenza e del procedimento per omessa partecipazione del P.M. algiudizio di appello (e al giudizio di primo grado).

Le ricorrenti deduconoche esaminando la sentenza della Corte di appello di Genova e gli altriverbali ed atti del giudizio conclusosi con tale sentenza, risulta che non visia stata la benché minima partecipazione del P.M. al procedimentocontrariamente a quanto dispone l’art. 70 c.p.c. dal momento che: lasentenza di appello non reca alcuna menzione di atti od altremanifestazioni del P.M. relativamente alla decisione; analogamente,nemmeno i verbali di udienza e gli ulteriori provvedimenti della Corted’appello anteriormente alla sentenza recano menzione di atti od altremanifestazioni del P.M.; anche l’estratto PCT del cd. storico del fascicolodella causa di appello non reca alcun riferimento ad atti o provvedimentiOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025del P.M., al quale evidentemente non è stata data notizia dalla Cortenemmeno della pendenza del giudizio, in contrasto con la previsionedell’art. 70 cod. civ.

Il controricorrente deduce che il PM ha correttamentespiegato il proprio intervento in entrambi i giudizi, come risulta dalla primapagina della sentenza n. 437/2022, R.G. 859/2022, con cui il Tribunale diSavona dà atto dell’intervento del Pubblico Ministero, nonché dal vistoapposto sulla medesima sentenza dal sostituto Procuratore dellaRepubblica dott. [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti la sentenza n.876/2023, R.G. 697/2023 riporta il visto del Procuratore Generale del 20settembre 2024, a conferma della sua supervisione del buon andamentodel processo, così come comunicata dalla cancelleria in pari data.2.- Il motivo è inammissibile.Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M.la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si convertein motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che,tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui competeanche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1,cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrentelegittimazione delle altre parti (Cass. n. 16361 del 17/07/2014).

Pertantole ricorrenti non sono legittimate a far valere tale (eventuale) nullità.Inoltre, ai fini della validità della sentenze in materia di stato dellepersone, la partecipazione del pubblico ministero non devenecessariamente estrinsecarsi in un intervento o nella assunzione diconclusioni; è sufficiente che il pubblico ministero abbia avuto notiziadella pendenza del giudizio e quindi sia posto in condizione di svilupparel'attività ritenuta opportuna, anche eventualmente nessuna attività (Cass.24/10/2008, n. 25722).

La parte trae la conseguenza che il pubblicoministero non avrebbe avuto notizia della pendenza di giudizio dal fattoche non ha spiegato alcun intervento nel giudizio, lamentando che nellasentenza impugnata né dalla consultazione del PCT si trae notizia di atti oOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025provvedimenti o altre manifestazioni del pubblico ministero; ma, comesopra si è detto, non è necessario che il pubblico ministero si manifestinel giudizio con un atto specifico, perché può tenere anche una condottasilente, secondo le sue discrezionali valutazioni.3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in riferimento all’eccezione di nonspecifica contestazione del fatto costitutivo della maternità della Sig.raS.J. nei confronti dell’odierno controricorrente.

Le ricorrenti deduconoche l’onere di specifica contestazione non è applicabile ai fatti nonconosciuti né conoscibili dal convenuto e l’affermazione della contropartedi essere figlio della sig.ra S.J. aveva ad oggetto un fatto notosoltanto a lui, essendo evidentemente estraneo alla sfera di conoscenza diesse ricorrenti.4.- Il motivo è inammissibile.Le ricorrenti non si confrontano con la ragione decisoria. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello hanno affermato che non era necessaria la provadella maternità perché la paternità è stata accertata in via autonoma ecioè con una consulenza tecnica di ufficio e con il grado di certezzascientifica dato dall’esame del DNA.

Oggetto del giudizio eral'accertamento del legame biologico procreativo tra l'odiernocontroricorrente e il dante causa delle sorelle J.I. , a prescindere dachi fosse la madre.

Inoltre, contrariamente a quanto deducono lericorrenti lo status non è un fatto noto soltanto al suo possessore e nonconoscibile dai terzi dal momento che è controllabile attraverso i registridello stato civile.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la ulteriore violazione efalsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (ex art. 360 n. 3 cod. proc.civ.) per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che vi fosse“difetto di doglianze specifiche” sul capo della sentenza riguardantel’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio a fondamento della decisione,Oscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025avendo esse ricorrenti specificamente contestato l’ammissibilità el’utilizzabilità della consulenza.6.- Il motivo è inammissibile.Le ricorrenti non si confrontano con la ragione decisoria, avendo laCorte d'appello affermato che non erano stati contestati i risultati dellaconsulenza; le contestazioni che sono riportate alle pagine 10 o 11 delricorso riguardano l'ammissibilità della consulenza, e non i suoi risultati,contestazioni peraltro fondate sulla ragione – come sopra si è dettoirrilevante- che non sarebbe stata provata la maternità.

Sia il Tribunaleche la Corte hanno escluso la rilevanza della maternità e quindi ritenutoammissibile la consulenza; quanto al resto non emerge che sul risultatocioè sull'accertamento in sé vi siano state doglianze specifiche; comeaffermato dalla Corte d’appello, in simili casi non è necessario il consensodei familiari alla esumazione della salma ( Cass. 12549/2012).7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli art. 269 e 2697 c.c. nonché art. 115 cod. proc. civ.(exart. 360 n. 3 cod. proc. civ.) Le ricorrenti deducono che l’ultimo commadell’art. 269 c.c. dovrebbe essere interpretato nel senso di disporre nonuna semplice limitazione probatoria rispetto alla dimostrazione della (sola)paternità ma, ai fini della prova della paternità, non può essere sufficientela sola allegazione, priva di alcun riscontro documentale, di essere figliodella sig.ra S.J. .

E’ chiaro, infatti, che il significato del precetto per cui“la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra lamadre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituisconoprova della paternità” (269, ultimo comma, cod. civ.) è proprio l’esattoopposto di quello assunto dalla Corte genovese, nel senso che,evidentemente, se ai fini della prova della paternità non sono sufficienti “lasola dichiarazione della madre”, né “la sola esistenza di rapporti tra lamadre e il preteso padre”, a maggior ragione, nella fattispecie in esame,non può essere sufficiente la sola allegazione da parte dell’attore di essereOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025figlio della Sig.ra S.J. ossia una allegazione puramente labiale, privadel riscontro di qualsiasi prova documentale (od altra prova oralenemmeno offerta) e dunque in assenza anche di quel minimo fumusprobatorio che secondo l’art. 269, ultimo comma, cod. civ. non ècomunque sufficiente ai fini della prova della paternità.8.- Il motivo è infondato.La Corte d'appello ha correttamente escluso la rilevanza dellamaternità perché in questo caso l'accertamento della paternità è statoautonomo, sulla base dell’esame del DNA estratto dalla salma e non sullabase dei rapporti tra il de cuius e la madre del richiedente.

Deve quirichiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la provadel DNA può essere di per sé sola sufficiente ad affermare la paternitàsenza necessità di provare i rapporti tra il padre e la madre, datal’altissima attendibilità scientifica che può assumere, alla luce degliapprodi scientifici ormai condivisi, dovendosi ritenere che il giudice, salvoil caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenzetecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un merorichiamo adesivo al parere espresso dal consulente d'ufficio (Cass. n.28647 del 24/12/2013).

Allo stato delle scoperte scientifiche, la provadella paternità (o della non paternità) non è più affidata alla prova dellacondotta sessuale della madre, tanto che nel 2006 la Corte Costituzionaleha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, primo comma,numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell’azione didisconoscimento della paternità, subordinava l’esame delle prove tecnichealla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie, dando atto deiprogressi della scienza biomedica che, ormai, attraverso le provegenetiche od ematologiche, consentono di accertare la esistenza o la nonesistenza del rapporto di filiazione.

Con essa, infatti, il giudice accerta unfatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio dicompetenze tecniche particolari.

Questa Corte, inoltre, ha già osservatoOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025che l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNAnon può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili diutilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche (main questo caso con una grado di probabilità pari quasi alla certezza), inquanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hannonatura probabilistica e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con glistrumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore (Cass.n. 6025 del 25/03/2015 ).

E Cass., Sez.

I, n. 1007 del 2008, ha statuitoche le indagini genetiche in tema di accertamento della paternità, propriograzie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrarel'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, tanto da nonessere più confinate ad una utilizzazione soltanto in casi eccezionali e daavere acquistato un valore decisivo nei giudizi di filiazione, e non soltantomeramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti.

Il decesso delpresunto padre (e nella specie anche della madre naturale) non è diostacolo all'esperimento, previa esumazione delle salme, di tale provascientifica.9.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) Lericorrenti lamentano che la Corte d’appello le abbia condannate alpagamento di una somma ex art 96 terzo comma c.p.c. in quanto leappellanti, con il loro unico motivo di appello, avrebbero instauratoun’impugnazione unicamente fondata su un’interpretazione dell’art. 269c.c. del tutto arbitraria, disancorata dalla formulazione letterale dellanorma e priva di qualsiasi riscontro giurisprudenziale, a fronte della provasostanzialmente certa del fatto che S.J. è figlio di J.I.[...] .

Di contro, deducono che la loro impugnazione non fosse affettada “contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata”, tantoè vero che la Corte di appello di Genova non ha citato nemmeno unprecedente giurisprudenziale a sostegno della propria tesi sulla irrilevanzaOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025della prova della maternità ai fini della dichiarazione giudiziale dipaternità; a differenza delle ricorrenti, che almeno un precedente dellagiurisprudenza di merito avevano citato, né fosse affetta da “manifestainfondatezza” avendo le appellanti motivato il loro appello con riferimentoad una interpretazione della lettera dell’art. 269 c.c. sostenuta daautorevole opinione dottrinale, cosicché non appare corretta neppurel’affermazione della Corte genovese per cui l’impugnazione sarebbe stata“del tutto arbitraria, disancorata dalla formulazione letterale della norma epriva di qualsiasi riscontro giurisprudenziale”.10. - Il motivo è inammissibile.La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tuttii casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico,autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravataex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta allarepressione dell'abuso dello strumento processuale; in particolare essa siverifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputatemanifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure dellasentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essereapprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 29462del 15/11/2018; Cass. n. 22208 del 04/08/2021; Cass. n. 34429 del25/12/2024).Nella specie la Corte d'appello ha chiaramente indicato la condottaabusiva non nel fatto in sé della soccombenza, ma nella circostanza diavere proposto una impugnazione in base ad argomenti defatigatori e nonpertinenti, già disattesi dal primo giudice, a fronte del fatto accertato-tramite consulenza -e non messo in discussione quanto al risultatotecnico scientifico, che S.J. è figlio del J.I. .

L’argomento dellairrilevanza della maternità ai fini dell’accertamento della paternità tramiteesame del DNA è -ancor prima che un argomento giuridico- unargomento logico e pertanto ben comprensibile dalle odierne ricorrenti.Oscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per spese non documentabili.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controS.J. , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 876/2024depositata il 20/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.S.J. ha chiamato in giudizio le odierne controricorrentiquali eredi di J.I. al fine di fare dichiarare la paternità delde cuius. Il Tribunale di Savona ha accertato a mezzo consulenza tecnicaOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025di ufficio, con analisi del DNA, tramite esumazione della salma, cheS.J. è figlio di J.I. . Le sorelle J.I. hannointerposto gravame che la Corte d’appello ha respinto sul rilievo chel'istruttoria tecnica espletata nel procedimento di prime cure ha accertatola paternità con un livello di probabilità prossimo alla certezza e che taleaccertamento in difetto di doglianze specifiche delle appellanti èdefinitivamente acquisito al processo e il relativo capo della sentenzapassata in giudicato. Inoltre, quanto alla prova della maternità, la Corted'appello rileva che le contestazioni delle J.I. in merito sono stategeneriche e in ogni caso che l'esercizio dell'azione di dichiarazionegiudiziale di paternità non presuppone necessariamente la certezza inordine alla maternità poiché la paternità naturale è stata accertata aprescindere dall'identità della madre.Le sorelle J.I. hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi acinque motivi. S.J. si è difeso con controricorso. Le ricorrenti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità dellasentenza e del procedimento per omessa partecipazione del P.M. algiudizio di appello (e al giudizio di primo grado). Le ricorrenti deduconoche esaminando la sentenza della Corte di appello di Genova e gli altriverbali ed atti del giudizio conclusosi con tale sentenza, risulta che non visia stata la benché minima partecipazione del P.M. al procedimentocontrariamente a quanto dispone l’art. 70 c.p.c. dal momento che: lasentenza di appello non reca alcuna menzione di atti od altremanifestazioni del P.M. relativamente alla decisione; analogamente,nemmeno i verbali di udienza e gli ulteriori provvedimenti della Corted’appello anteriormente alla sentenza recano menzione di atti od altremanifestazioni del P.M.; anche l’estratto PCT del cd. storico del fascicolodella causa di appello non reca alcun riferimento ad atti o provvedimentiOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025del P.M., al quale evidentemente non è stata data notizia dalla Cortenemmeno della pendenza del giudizio, in contrasto con la previsionedell’art. 70 cod. civ. Il controricorrente deduce che il PM ha correttamentespiegato il proprio intervento in entrambi i giudizi, come risulta dalla primapagina della sentenza n. 437/2022, R.G. 859/2022, con cui il Tribunale diSavona dà atto dell’intervento del Pubblico Ministero, nonché dal vistoapposto sulla medesima sentenza dal sostituto Procuratore dellaRepubblica dott. [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti la sentenza n.876/2023, R.G. 697/2023 riporta il visto del Procuratore Generale del 20settembre 2024, a conferma della sua supervisione del buon andamentodel processo, così come comunicata dalla cancelleria in pari data.2.- Il motivo è inammissibile.Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M.la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si convertein motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che,tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui competeanche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1,cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrentelegittimazione delle altre parti (Cass. n. 16361 del 17/07/2014). Pertantole ricorrenti non sono legittimate a far valere tale (eventuale) nullità.Inoltre, ai fini della validità della sentenze in materia di stato dellepersone, la partecipazione del pubblico ministero non devenecessariamente estrinsecarsi in un intervento o nella assunzione diconclusioni; è sufficiente che il pubblico ministero abbia avuto notiziadella pendenza del giudizio e quindi sia posto in condizione di svilupparel'attività ritenuta opportuna, anche eventualmente nessuna attività (Cass.24/10/2008, n. 25722). La parte trae la conseguenza che il pubblicoministero non avrebbe avuto notizia della pendenza di giudizio dal fattoche non ha spiegato alcun intervento nel giudizio, lamentando che nellasentenza impugnata né dalla consultazione del PCT si trae notizia di atti oOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025provvedimenti o altre manifestazioni del pubblico ministero; ma, comesopra si è detto, non è necessario che il pubblico ministero si manifestinel giudizio con un atto specifico, perché può tenere anche una condottasilente, secondo le sue discrezionali valutazioni.3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in riferimento all’eccezione di nonspecifica contestazione del fatto costitutivo della maternità della Sig.raS.J. nei confronti dell’odierno controricorrente. Le ricorrenti deduconoche l’onere di specifica contestazione non è applicabile ai fatti nonconosciuti né conoscibili dal convenuto e l’affermazione della contropartedi essere figlio della sig.ra S.J. aveva ad oggetto un fatto notosoltanto a lui, essendo evidentemente estraneo alla sfera di conoscenza diesse ricorrenti.4.- Il motivo è inammissibile.Le ricorrenti non si confrontano con la ragione decisoria. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello hanno affermato che non era necessaria la provadella maternità perché la paternità è stata accertata in via autonoma ecioè con una consulenza tecnica di ufficio e con il grado di certezzascientifica dato dall’esame del DNA. Oggetto del giudizio eral'accertamento del legame biologico procreativo tra l'odiernocontroricorrente e il dante causa delle sorelle J.I. , a prescindere dachi fosse la madre. Inoltre, contrariamente a quanto deducono lericorrenti lo status non è un fatto noto soltanto al suo possessore e nonconoscibile dai terzi dal momento che è controllabile attraverso i registridello stato civile.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la ulteriore violazione efalsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (ex art. 360 n. 3 cod. proc.civ.) per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che vi fosse“difetto di doglianze specifiche” sul capo della sentenza riguardantel’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio a fondamento della decisione,Oscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025avendo esse ricorrenti specificamente contestato l’ammissibilità el’utilizzabilità della consulenza.6.- Il motivo è inammissibile.Le ricorrenti non si confrontano con la ragione decisoria, avendo laCorte d'appello affermato che non erano stati contestati i risultati dellaconsulenza; le contestazioni che sono riportate alle pagine 10 o 11 delricorso riguardano l'ammissibilità della consulenza, e non i suoi risultati,contestazioni peraltro fondate sulla ragione – come sopra si è dettoirrilevante- che non sarebbe stata provata la maternità. Sia il Tribunaleche la Corte hanno escluso la rilevanza della maternità e quindi ritenutoammissibile la consulenza; quanto al resto non emerge che sul risultatocioè sull'accertamento in sé vi siano state doglianze specifiche; comeaffermato dalla Corte d’appello, in simili casi non è necessario il consensodei familiari alla esumazione della salma ( Cass. 12549/2012).7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli art. 269 e 2697 c.c. nonché art. 115 cod. proc. civ.(exart. 360 n. 3 cod. proc. civ.) Le ricorrenti deducono che l’ultimo commadell’art. 269 c.c. dovrebbe essere interpretato nel senso di disporre nonuna semplice limitazione probatoria rispetto alla dimostrazione della (sola)paternità ma, ai fini della prova della paternità, non può essere sufficientela sola allegazione, priva di alcun riscontro documentale, di essere figliodella sig.ra S.J. . E’ chiaro, infatti, che il significato del precetto per cui“la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra lamadre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituisconoprova della paternità” (269, ultimo comma, cod. civ.) è proprio l’esattoopposto di quello assunto dalla Corte genovese, nel senso che,evidentemente, se ai fini della prova della paternità non sono sufficienti “lasola dichiarazione della madre”, né “la sola esistenza di rapporti tra lamadre e il preteso padre”, a maggior ragione, nella fattispecie in esame,non può essere sufficiente la sola allegazione da parte dell’attore di essereOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025figlio della Sig.ra S.J. ossia una allegazione puramente labiale, privadel riscontro di qualsiasi prova documentale (od altra prova oralenemmeno offerta) e dunque in assenza anche di quel minimo fumusprobatorio che secondo l’art. 269, ultimo comma, cod. civ. non ècomunque sufficiente ai fini della prova della paternità.8.- Il motivo è infondato.La Corte d'appello ha correttamente escluso la rilevanza dellamaternità perché in questo caso l'accertamento della paternità è statoautonomo, sulla base dell’esame del DNA estratto dalla salma e non sullabase dei rapporti tra il de cuius e la madre del richiedente. Deve quirichiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la provadel DNA può essere di per sé sola sufficiente ad affermare la paternitàsenza necessità di provare i rapporti tra il padre e la madre, datal’altissima attendibilità scientifica che può assumere, alla luce degliapprodi scientifici ormai condivisi, dovendosi ritenere che il giudice, salvoil caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenzetecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un merorichiamo adesivo al parere espresso dal consulente d'ufficio (Cass. n.28647 del 24/12/2013). Allo stato delle scoperte scientifiche, la provadella paternità (o della non paternità) non è più affidata alla prova dellacondotta sessuale della madre, tanto che nel 2006 la Corte Costituzionaleha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, primo comma,numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell’azione didisconoscimento della paternità, subordinava l’esame delle prove tecnichealla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie, dando atto deiprogressi della scienza biomedica che, ormai, attraverso le provegenetiche od ematologiche, consentono di accertare la esistenza o la nonesistenza del rapporto di filiazione. Con essa, infatti, il giudice accerta unfatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio dicompetenze tecniche particolari. Questa Corte, inoltre, ha già osservatoOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025che l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNAnon può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili diutilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche (main questo caso con una grado di probabilità pari quasi alla certezza), inquanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hannonatura probabilistica e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con glistrumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore (Cass.n. 6025 del 25/03/2015 ). E Cass., Sez. I, n. 1007 del 2008, ha statuitoche le indagini genetiche in tema di accertamento della paternità, propriograzie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrarel'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, tanto da nonessere più confinate ad una utilizzazione soltanto in casi eccezionali e daavere acquistato un valore decisivo nei giudizi di filiazione, e non soltantomeramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti. Il decesso delpresunto padre (e nella specie anche della madre naturale) non è diostacolo all'esperimento, previa esumazione delle salme, di tale provascientifica.9.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) Lericorrenti lamentano che la Corte d’appello le abbia condannate alpagamento di una somma ex art 96 terzo comma c.p.c. in quanto leappellanti, con il loro unico motivo di appello, avrebbero instauratoun’impugnazione unicamente fondata su un’interpretazione dell’art. 269c.c. del tutto arbitraria, disancorata dalla formulazione letterale dellanorma e priva di qualsiasi riscontro giurisprudenziale, a fronte della provasostanzialmente certa del fatto che S.J. è figlio di J.I.[...] . Di contro, deducono che la loro impugnazione non fosse affettada “contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata”, tantoè vero che la Corte di appello di Genova non ha citato nemmeno unprecedente giurisprudenziale a sostegno della propria tesi sulla irrilevanzaOscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025della prova della maternità ai fini della dichiarazione giudiziale dipaternità; a differenza delle ricorrenti, che almeno un precedente dellagiurisprudenza di merito avevano citato, né fosse affetta da “manifestainfondatezza” avendo le appellanti motivato il loro appello con riferimentoad una interpretazione della lettera dell’art. 269 c.c. sostenuta daautorevole opinione dottrinale, cosicché non appare corretta neppurel’affermazione della Corte genovese per cui l’impugnazione sarebbe stata“del tutto arbitraria, disancorata dalla formulazione letterale della norma epriva di qualsiasi riscontro giurisprudenziale”.10. - Il motivo è inammissibile.La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tuttii casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico,autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravataex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta allarepressione dell'abuso dello strumento processuale; in particolare essa siverifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputatemanifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure dellasentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essereapprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 29462del 15/11/2018; Cass. n. 22208 del 04/08/2021; Cass. n. 34429 del25/12/2024).Nella specie la Corte d'appello ha chiaramente indicato la condottaabusiva non nel fatto in sé della soccombenza, ma nella circostanza diavere proposto una impugnazione in base ad argomenti defatigatori e nonpertinenti, già disattesi dal primo giudice, a fronte del fatto accertato-tramite consulenza -e non messo in discussione quanto al risultatotecnico scientifico, che S.J. è figlio del J.I. . L’argomento dellairrilevanza della maternità ai fini dell’accertamento della paternità tramiteesame del DNA è -ancor prima che un argomento giuridico- unargomento logico e pertanto ben comprensibile dalle odierne ricorrenti.Oscuramento disposto Numero registro generale 20042/2024Numero sezionale 3785/2025Numero di raccolta generale 33766/2025Data pubblicazione 23/12/2025Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per spese non documentabili. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI
Sentenza Cassazione n. 33766/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris