CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 12683/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37864/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro A.V.E.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliatain Roma alla Via F. Confalonieri, 5, presso lo Oggetto: Sanzioni amministrative – Artt. 2 e 3, L.R.G.N. 37864/2019 Ud. 17/04/2023CC Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 2 di 11 studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti FRANCA CAPRIOGLIOe [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE APPELLO VENEZIA, n. 1306/2019, depositata in data 21 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di accertamenti del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso, A.V.E.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] ha emesso nei confronti della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] ordinanza ingiunzione n. 29, Prot. 94930 del 13 novembre 2015, ingiungendo il pagamento della somma di € 24.510,00 a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1986. La SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto da A.V.E.P.A . – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento per interventi migliorativi dell'azienda agricola, comprensivi tra l'altro dell'acquisto di un fermentatore per la produzione di compost, in relazione al quale era statoerogato un finanziamento per € 24.500 ,00. Sulla scorta degli accertamenti della Guardia di finanza l'autorità amministrativa ha ritenuto sussistenti elementi per concludere che l’acquisto del fermentatore costituiva un’operazione fittiziae quindi ha dichiarato decaduta la società ricorrente dal finanziamento,disponendo il recupero dello stesso e, dopo avere emesso una prima ordinanza - Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 3 di 11 ingiunzione n. 22 - con la quale veniva irrogata una sanzione complessiva di € 146.276,41, pari all'intero finanziamento - ha poi adottato l'ordinanza ingiunzione n. 29, rideterminand o la sanzione applicata, in quanto riferita alla sola parte del finanziamento concernente l'acquisto del fermentatore. 2. Dopo che in primo grado l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] era stata respinta dal Tribunale di Treviso, la Corte d’appello di Venezia, adita sempre degli ingiunti, ha disatteso il gravame dai medesimi proposto, osservando, in relazione ai singoli motivi di appello, che: − i l motivo di appello con il quale gli ingiunti lamentavano il mancato esame degli argomenti difensivi tra essi proposti nelle memorie ai sensi dell'art. 18, Legge n. 689 / 1981 risultava infondato in quanto l'ordinanza-ingiunzione n. 29 aveva richiamato la precedente ordinanza-ingiunzione n. 22, limitando le contestazioni a solo una delle infrazioni originariamente ritenute sussistenti, con la conseguenza che la motivazione della seconda ordinanza doveva essere letta congiuntamente con quella dell'ordinanza n. 22, la quale avevaprecedentemente dato conto degli argomenti difensivi sviluppati dagli ingiunti, dovendosi conseguentemente ritenere che il provvedimento sanzionatorio eracorredato da una motivazione succinta ma adeguata; − le doglianze relative al travisamento dei fatti d ovevano ritenersi infondate in quanto il complessivo esame del materiale istruttorio veniva ad evidenziare che il macchinario presente nell'azienda della società opponente risaliva ad epoca anteriore all'anno di apparente acquisto del Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 4 di 11 fermentatore, potendosi quindi concludere che l'acquisto del 2005 non aveva carattere genuino bensì fittizio; − anche il motivo di appello con il quale veniva contestata la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito doveva ritenersi infondato in quanto il carattere fittizio dell'operazione di acquisto del macchinario evidenziava che gli appellanti avevano ottenuto l'erogazione del finanziamento presentando documentazione non autentica, da ciò dovendosi derivare la prova della sussistenza dell'elemento psicologico anche in capo all'amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], considerato il ruolo dal medesimo rivestito e la possibilità quindi di avere percezione dell'illecito. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorrono ora SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso A.V.E.P.A – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattromotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione e motivazione solo apparente. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine all’insieme di prove che varrebbero ad evidenziare l’insussistenza dell’illecito. Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 5 di 11 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in rela zione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 6, comma 11, D. Lgs. n. 150/2011. Deducono i ricorrenti che la decisione impugnata avrebbe affermato la sussistenza dell’illecito amministrativo sulla scorta unicamente di elementi indiziari, omettendo di valutare le prove offerte dai ricorrenti e non oggetto di specifica contestazione da parte di A.V.E.P.A . – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, argomenta il ricorso, la Corte territoriale sarebbe giunta a violare l’art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150/2011, il quale impone l’accoglimento dell’opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 3, L. n. 898/1986. Sostiene il ricorso che , a l fin e della su ssistenza dell’illecito contestato,non sarebbe sufficiente – come invece ritenuto dal giudice di merito – l’esposizione di dati o notizie false ma anche l’indebito conseguimento di contributi, mentre nella specie, non solo non vi sarebbe prova del fatto che i ricorrenti abbiano fornito dati o notizie falsi –avendo gli opponenti prodotto una regolare fattura di acquisto - ma neppure vi sarebbe prova del fatto che il contributo è stato conseguito indebitamente. Ne consegue – proseguono i ricorrenti – che la Corte territoriale avrebbe dedotto una forma di responsabilità oggettiva dei ricorrenti sulla scorta di meri elementi indiziari circa irregolarità contabili di altre società, cioè la produttrice e la venditrice del macchinario. Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 6 di 11 1.4.Con il quarto motivo i l ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1-3, Legge n. 689/1981 e 2-3, Legge n. 898/1986. Deducono i ricorrenti che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente anche l’elemento soggettivo dell’illecito contestato, omettendo di valutare gli elementi che evidenziavano la buona fede dei ricorrenti ed affermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in virtù del solo ruolo dal medesimo rivestito. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale, in realtà, ha esposto il proprio percorso argomentativo in modo diffuso, completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 7 di 11 inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che il motivo di ricorso si traduce in una inammissibile critica del merito della decisione. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), ha ormai chiarito che per dedurre in sede di legittimità la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. Il motivo di ricorso ora in esame si pone marcatamente al di fuori del perimetro in tal modo individuato da questa Corte, traducendosi, ancora una volta, in un indiretto sindacato di valutazioni fattuali riservate al giudice del merito. La Corte territoriale, in realtà, ha operato un’ampia disanima degli elementi istruttori e sulla base di essi ha formato – ed argomentato - il proprio convincimento, valorizzando le prove introdotte dalle parti, dovendosi richiamare, in conclusione, il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nelloro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 8 di 11 decisione adottata (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). 4. Il terzo motivo è infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la fattispecie prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 - che consiste nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di aiuti comunitari ottenuti mediante l'esposizione di dati o notizie false - non richiede ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo la presentazione di una domanda contenente dati o notizie false da parte di chi consegue indebitamente i contributi, essendo sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false, contenute in qualsiasi atto, proveniente o dal beneficiario o da un terzo concorrente nell'illecito (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 7311 del 13/03/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19366 del 10/09/2010). Ulteriormente, questa Corte ha enunciato il principio per cui l'illecito amministrativo previsto e punito negli artt. 2 e 3, primo comma, della legge n. 898/1986, ha ad oggetto l'indebita percezione, anche in concorso con altri, di aiuti comunitari, indipendentemente dalla diretta presentazione della domanda da parte del percipiente, purché il procedimento amministrativo di richiesta risulti caratterizzato dall'inclusione di dati e notizie falsi, dei quali il trasgressore si sia avvalso per ottenere le contribuzioni non dovute, realizzando consapevolmente la finalità perseguita dai vari partecipi dell'illecito concorsuale, non essendo necessaria la sussistenza degli stessi elementi costituivi del delitto di truffa aggravata previsto dall'art. 640 bis c.p. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18064 del 27/08/2007). Questa Corte, infine, ha chiarito - in ordine al carattere indebito o meno del beneficio – che i fini della configurabilità della fattispecie Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 9 di 11 sanzionata dall'art. 3 della Leggen. 898 del 1986, la quale costituisce un illecito di danno e non di pericolo, è sufficiente che l'indebita percezione di aiuti comunitari sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 10459 del 15/04/2019). Ai precedenti principi la Corte territoriale si è pienamente conformata, nel momento in cui ha ritenuto –sulla scorta di un’ampia ed argomentata valutazione delle prove – che la società ricorrente aveva prodotto documentazione (fattura di acquisto) che non era in realtà riferibileal macchinario di cui si assumeva l’acquisto con i fondi erogati, giungendo quindi alla conclusione per cui l’operazione in relazione alla quale era stato chiesto ed ottenuto il finanziamento era in realtà inesistente e che il finanziamento era stato ottenuto sulla scorta di documenti non veritieri. Nessuna rilevanza, in particolare, poteva avere la circostanza che la fattura in questione fosse stata rilasciata dalla società terza asseritamente venditrice del macchinario, in quanto il presupposto della falsità dei dati o notizie impiegati da parte di chi consegue indebitamente i contributisi configura nel momento in cui il percettore dei contributi medesimi si avvalga di tali dati e notizie, quale che ne sia la fonte, essendo sufficiente che i dati o notizie falsi siano funzionali al conseguimento dell’erogazione del contributo e che il soggetto che ha chiesto l’erogazione sia consapevole di tale falsità. Nella specie, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto ampiamente comprovata la falsità della documentazione impiegata dalla società ricorrente, e ciò sulla scorta dei dati f attuali che evidenziavano una collusione tra l’odierna ricorrente e la società terza che aveva emesso la fattura. 5. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso. Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 10 di 11 Richiamato il principio per cui laviolazione amministrativa prevista dagli artt. 2, commaprimo e secondo, e 3, comma primo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 è sanzionata non solo a titolo di dolo, ma anche di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7573 del 28/03/2007), si deve rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto –in modo diffusamente argomentato – che gli elementi probatori sottoposti al suo vaglio valessero ad evidenziare direttamente la responsabilità non solo della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], ma anche personalmente di [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente, infatti, la responsabilità di quest’ultimo non è stata ricollegata dalla Corte territoriale alla mera veste di amministratore della società ricorrente, ma è stata affermata sulla scorta della valutazione di una serie di elementi che hanno condotto la Corte medesima a concludere nel senso che il ricorrente fosse consapevolmentepartecipe dell’illecito contestato. 6.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S2 -R.G. 37864/2019 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 11 di 11 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrentia rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei pres