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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30924/2024

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onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9214/2022 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] P OZZUOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Dirigente dell’Avvocatura, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], delegata con decreto sindacale n. 12 del 18 febbraio 2020, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (NA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determina dirigenziale n. 2092 del 14 ottobre 2021, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77T02 F839 X). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] la L EGA N AVALE I TALIANA - S [OSCURATO:PERSONA] P OZZUOLI (NA) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] delle Vigne, 3, in persona del suo presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62H50 F839 A). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6983/25/2021, depositata in data 4 ottobre 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia era l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] – Sezione di [OSCURATO:PERSONA] – il pagamento dell’importo complessivo di 122.819.58 €, a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2014 in ragione dell’omessa denuncia della superfice di 15.135 mq, ritenuta essere area di parcheggio e di servizio;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dal citato Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale proponeva ricorso per cassazione contro la predetta pronuncia con atto notificato il 4 aprile 2022, formulando due motivi di impugnazione;

3. la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 13 maggio 2022;

4. con atto di «Rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso ex art. 390 c.p.c.», sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e da entrambi depositato in data 4 e 5 settembre 2024, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito di aver raggiunto «[…] un accordo transattivo che prevede –tra l’altro - la rinuncia alle procedure pendenti in Cassazione con compensazione delle spese di lite, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso», così per l’appunto rinunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi per cassazione e controricorsi, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] :

1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;

3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P .

Q .

M . la Corte dichiara est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9214/2022 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] P OZZUOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Dirigente dell’Avvocatura, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], delegata con decreto sindacale n. 12 del 18 febbraio 2020, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (NA), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determina dirigenziale n. 2092 del 14 ottobre 2021, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77T02 F839 X). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] la L EGA N AVALE I TALIANA - S [OSCURATO:PERSONA] P OZZUOLI (NA) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] delle Vigne, 3, in persona del suo presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62H50 F839 A). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6983/25/2021, depositata in data 4 ottobre 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia era l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] – Sezione di [OSCURATO:PERSONA] – il pagamento dell’importo complessivo di 122.819.58 €, a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2014 in ragione dell’omessa denuncia della superfice di 15.135 mq, ritenuta essere area di parcheggio e di servizio; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dal citato Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale proponeva ricorso per cassazione contro la predetta pronuncia con atto notificato il 4 aprile 2022, formulando due motivi di impugnazione; 3. la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 13 maggio 2022; 4. con atto di «Rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso ex art. 390 c.p.c.», sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e da entrambi depositato in data 4 e 5 settembre 2024, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito di aver raggiunto «[…] un accordo transattivo che prevede –tra l’altro - la rinuncia alle procedure pendenti in Cassazione con compensazione delle spese di lite, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso», così per l’appunto rinunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi per cassazione e controricorsi, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara est
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