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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:5
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61969C0067

[OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 2 FEBBRAIO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Le due cause (67-69 e 70-69) che dobbiamo trattare oggi e che, avendo oggetto analogo, sono state riunite ai fini della discussione orale con ordinanza della Corte 8 luglio 1970, ripropongono alla vostra attenzione il sistema creato nell'ambito del trattato CECA per il controllo dei prezzi del rottame importato e assimilato (già noto per essere stato oggetto di numerose cause), cioè il consorzio di perequazione rimasto in vita negli anni dal 1954 al 1958 e per il quale non si è ancora giunti a una definitiva chiusura dei conti.

Per quanto riguarda le ditte ricorrenti (in prosieguo le chiamerò prima e seconda ricorrente) ricordo ch'esse eserciscono o hanno esercito in passato impianti siderurgici a Napoli e a Roma e che perciò, in quanto consumatrici di rottame, erano tenute a versare contributi al consorzio di perequazione.

I loro rapporti col consorzio di perequazione e con l'[OSCURATO:PERSONA] della CECA sono, del resto, sostanzialmente già noti, avendo costituito oggetto di una serie di cause precedenti (23-59, 16 e 20-60, 9-64, 25 e 26-65), il che mi esime ora dall'entrare nei dettagli in proposito.

Sulla situazione della prima ricorrente vorrei semplicemente ricordare che l'[OSCURATO:PERSONA], avendo effettuato gli abituali controlli, e nutrendo dubbi circa l'esattezza delle dichiarazioni presentate dall'impresa (ne risultava, per il periodo gennaio 1957 — novembre 1958, un consumo complessivo di rottame pari a 15469 tonnellate), decideva di procedere ad una valutazione del consumo di rottame della ricorrente in base al consumo di energia elettrica, ottenendo per il periodo 1 o giugno l956 — 30 novembre 1958 un imponibile di 37668 tonnellate.

Tale accertamento veniva notificato alla ricorrente con lettera dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mercato, in data 18 agosto 1964.

Poiché alla comunicazione non veniva dato alcun seguito, l'[OSCURATO:PERSONA] adottava, l'11 febbraio 1965, due decisioni formali: nell'una si constatava che la ricorrente, dal 1 o giugno 1956 al 30 novembre 1958, aveva consumato il quantitativo di rottame d'acquisto indicato nella lettera 18 agosto 1964; nell'altra si dichiarava che la ricorrente era debitrice di contributi perequativi per un totale di Lit. 252974228.

Alla stessa data, veniva adottata una decisione formale anche nei confronti della seconda ricorrente, decisione che, in proporzione del quantitativo dichiarato di rottame d'acquisto (32805 tonnellate), liquidava in Lit. 105899634 (tenuto conto dei pagamenti già effettuati e dei relativi interessi attivi) i contributi dovuti al 31 maggio 1963.

Queste decisioni, come sapete, sono state impugnate nelle cause 25 e 26-65 (Raccolta XIII-1967, pag. 35 e segg.) .

Il ricorso della seconda ricorrente veniva dichiarato irricevibile perché proposto dopo la scadenza del termine d'impugnazione.

In base alla decisione litigiosa, la [OSCURATO:PERSONA] (succeduta all'[OSCURATO:PERSONA]) procedeva perciò dopo qualche tempo all'esecuzione forzata, e faceva mettere all'asta un treno di laminazione appartenente a quest'impresa.

Il ricorso della prima ricorrente aveva invece esito positivo: le decisioni che le erano state notificate venivano annullate con sentenza 2 marzo 1967, in quanto l'accertamento d'ufficio del consumo di rottame era inammissibile nei suoi confronti, non potendosi ragionevolmente sostenere che la ricorrente si fosse rifiutata, in occasione del controllo presso la sua azienda, di esibire i documenti che le erano stati richiesti.

Durante la litispendenza, il 15 dicembre 1965, veniva adottata la decisione generale 19/65 ( GU n. 224 del 30.

12. 1965 ), relativa al tasso dei contributi e ai conteggi definitivi di perequazione.

Essa prevedeva per ciascuna impresa un conteggio completo al 31 dicembre 1965, e stabiliva che i saldi risultanti alla stessa data avrebbero maturato interessi, dal 1 o gennaio 1966, al saggio annuo del 5 %.

Inoltre, gl'interessi passivi maturati nel corso dell'anno sarebbero stati capitalizzati al 31 dicembre.

Detti conteggi venivano comunicati alle imprese con lettera della [OSCURATO:PERSONA] mercato, il 23 dicembre 1965.

Per la prima ricorrente il calcolo si basava sui quantitativi di rottame indicati nella decisione 11 febbraio 1965, e portava a un saldo debitore — al 32 dicembre 1965 — pari a Lit. 274845521.

Tuttavia, questo accertamento era posto nel nulla dalla sentenza emanata il 2 marzo 1967.

La situazione della prima ricorrente veniva perciò sottoposta a nuovo esame, con la conseguenza che, oltre ai quantitativi dichiarati per gli anni 1957 e 1958, venivano incluse nel conteggio altre 2268 tonnellate di rottame, il cui consumo sarebbe stato accertato mediante controlli effettuati nel 1960 sulle fatture d'acquisto relative al 1956.

Su tale base (17737 tonnellate) veniva adottata, il 9 ottobre 1969, una decisione individuale che determinava il saldo debitore al 31 dicembre 1968 in Lit. 140594449 e precisava che tale somma costituiva il risultato definitivo del conteggio, previ deduzione dei versamenti effettuati, ripartizione delle sovvenzioni di perequazione indebitamente corrisposte e successivamente recuperate, e con guaglio degli interessi attivi e passivi.

Su questa somma era inoltre dovuto il 5 % d'interesse annuo, dal 1 o gennaio 1969.

Alla stessa data veniva adottata una decisione individuale per la determinazione delle somme dovute, anche nei confronti della seconda ricorrente.

Il debito di quest'ultima (previa deduzione dei pagamenti effettuati, dei relativi interessi attivi, delle sovvenzioni di perequazione redistribuite, e compresi gl'interessi passivi) veniva liquidato, con riferimento al 31 dicembre 1968, nella misura di Lit. 130089513 e ammontava ancora, dedotta la somma fissata nella decisione 11 febbraio 1965, a Lit. 24189879.

Anche questo saldo sarebbe stato gravato, dal 1 o gennaio 1969, da un interesse annuo del 5 %.

Il 18 ottobre 1969 e il 27 ottobre 1969, le suddette decisioni venivano notificate alle imprese interessate che, il 14 novembre 1969 e, rispettivamente, 29 novembre 1969, adivano questa Corte, dando inizio alle due cause di cui ci stiamo occupando.

Le conclusioni formulate nei ricorsi hanno tenore analogo e sono dirette inanzitutto all'annullamento delle decisioni individuali 9 ottobre 1969.

Le due imprese chiedono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata al risarcimento dei danni per aver commesso un illecito: questo viene ravvisato nel ritardo con cui l'importo dei contributi dovuti è stato comunicato alle imprese, come pure nel fatto che la negligenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nella gestione e nel controllo del consorzio di perequazione ha reso possibili le frodi consistenti nell'ingiustificata corresponsione di sovvenzioni di perequazione.

Valutazione giuridica Passando ora alla valutazione di questi fatti, esaminerò in primo luogo le domande di annullamento e i mezzi dedotti a sostegno delle stesse, per affrontare in seguito l'esame delle domande di risarcimento.

In sostanza, le due cause potranno così essere trattate congiuntamente, poiché gli argomenti sono pressappoco gli stessi.

Solo nell'ambito della domanda di annullamento la prima ricorrente formula alcune censure particolari, che vorrei esaminare preliminarmente.

I — Sulle domande di annullamento

1. Causa 67-69

a) Argomenti che riguardano direttamente la decisione individuale impugnata La ricorrente critica in primo luogo, con una serie di argomenti di carattere formale e sostanziale, il fatto che i contributi da lei dovuti fossero stati determinati in base a quantitativi di rottame ch'essa non aveva denunciato, e cioè includendo nel calcolo 2268 tonnellate per il 1956. aa) La legittimità di questo modo di procedere dev'essere accertata innanzitutto da un punto di vista sostanziale; va risolto, cioè, il problema del se nel 1956, oltre i quantitativi dichiarati dalla ricorrente (15469 tonnellate per il periodo gennaio 1957-novembre 1958), si siano effettivamente avuti ulteriori acquisti di rottame, nella misura indicata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Com'è noto, il regime di perequazione del rottame ammette che le dichiarazioni delle imprese vengano rettificate d'ufficio, qualora sia provato ch'esse non sono veritiere.

Nel presente caso, l'inesattezza delle dichiarazioni sarebbe stata constatata in occasione di un sopralluogo — effettuato presso la ricorrente dalla Società fiduciaria svizzera, per incarico dell'[OSCURATO:PERSONA], dal 21 al 25 marzo 1960.

Nella relazzione di verifica compilata dalla suddetta società il 15 giugno 1960 si afferma che all'incaricato del controllo erano state presentate nuove fatture d'acquisto di rottame riferentisi all'anno 1956.

I corrispondenti quantitativi erano stati sommati mensilmente e si era ottenuta la cifra complessiva di 2268 tonnellate, riportata a pagina 2 della relazione.

Poiché la ricorrente contestava energicamente questi fatti, il 17 novembre 1970 si procedeva ad istruttoria dinanzi alla competente Sezione della Corte, e fra l'altro all'audizione delle persone che nel 1960 avevano partecipato al suddetto sopralluogo.

In base a quanto risulta dalla prova testimoniale, e in particolare dalla deposizione giurata dell'impiegato della Società fiduciaria svizzera che a suo tempo aveva effettuato il controllo, mi sembra non possa sussistere il minimo dubbio sul fatto che le summenzionate fatture d'acquisto del rottame sono state effettivamente esibite.

L'impiegato ricordava, infatti, che nelle fatture figuravano il nome del fornitore, la data di emissione della fattura, a volte la data di consegna della merce, la descrizione del rottame acquistato, il peso e l'importo da pagare.

Lo stesso testimone fu perfino in grado di esibire il nastro della macchina calcolatrice recante le cifre relative alle singole partite di rottame.

Il testimone giustificava il fatto di non aver effettuato ulteriori rilevazioni, dichiarando che il suo compito consisteva essenzialmente nella verifica delle fatture relative all'energia elettrica; inoltre, nei controlli supplementari (come quello del 1960) non era richiesta, in genere, un'esposizione particolarmente dettagliata dei risultati.

Ciò veniva confermato da un altro dipendente, di grado più elevato, della Società fiduciaria svizzera, il quale assicurava di aver dato egli stesso istruzioni in tal senso, e aggiungeva che controlli dettagliati venivano effettuati saltuariamente per il periodo di un mese (nel caso della ricorrente, un controllo del genere si era già avuto in passato, con riferimento ad un mese del 1957).

La veridicità delle deposizioni, e quindi l'esattezza dei dati contenuti nella relazione del 15 giugno 1960, non possono a mio avviso essere messe in dubbio, anche perché sono chiaramente confermate da una serie di ulteriori elementi di cui fa cenno la [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 7 e 8 della controreplica: si tratta, in particolare, della dichiarazione della ricorrente sulle proprie riserve di rottame al 1 o gennaio 1957 (1625 tonnellate); del fatto che fin dal febbraio 1956 era stato installato e nel maggio 1956 era entrato in funzione un forno elettrico; del rilevante consumo di energia elettrica nel secondo semestre 1956; del consumo di rottame rilevato, per l'anno 1956, dai bollettini interni; del volume delle cadute proprie; dell'entità delle scorte di semilavorati e di prodotti finiti al 1 o gennaio 1957; del consumo di materie prime nel 1956; di alcune risultanze del conto perdite e profitti al 31 dicembre 1956.

Tutto ciò fa indubbiamente presumere che la ricorrente, fin dal 1956, abbia acquistato e consumato rilevanti partite di rottame.

Queste dovrebbero ammontare almeno alle cifre indicate nella relazione di verifica del 15 giugno 1960, ma molto probabilmente i valori effettivi sono assai più elevati.

Di conseguenza, per motivi sostanziali, nulla si può eccepire alla rettifica delle dichiarazioni sul consumo di rottame presentate dalla ricorrente, né in merito all'aggiunta di 2268 tonnellate per l'anno 1956 effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del conteggio. bb) Vediamo però quali altri argomenti potrebbero validamente opporsi all'inclusione nel computo del suddetto quantitativo di rottame. — Viene formulata in primo luogo la censura di difetto di motivazione.

Su di essa non sarà tuttavia necessario soffermarci a lungo, poiché è facile dimostrare come sia infondata.

Ciò vale innanzitutto per l'asserita irregolarità della motivazione, derivante dal fatto che questa indicherebbe come base dell'accertamento le sole dichiarazioni della ricorrente.

Dal testo della motivazione, si rileva immediatamente che ciò non corrisponde alla realtà: si ha infatti una chiara distinzione fra l'anno 1956 (per il quale venivano esibite le fatture d'acquisto, al momento del sopralluogo nell'azienda) e il periodo successivo, al quale si riferiscono le dichiarazioni della ricorrente.

Di un difetto di motivazione non si può poi parlare neppure con riferimento al fatto che, nella decisione impugnata, mancherebbe la precisa identificazione delle fatture esibite e l'indicazione dei principali dati in esse contenuti. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza non risulta che requisiti del genere siano essenziali per la motivazione di una decisione; e a qualunque persona ragionevole essi appaiono evidentemente eccessivi. — La ricorrente critica, d'altra parte, il procedimento con il quale sono stati accertati gli ulteriori acquisti di rottame, cioè il fatto che la verifica sia stata effettuata da una società fiduciaria privata di un paese terzo, senza alcuna partecipazione di organi nazionali competenti e senza la redazione di un verbale.

In proposito, essa pensa evidentemente ad una violazione dell'art. 86, 4 o comma, del trattato CECA. — Nemmeno a questo riguardo è necessario dilungarsi, poiché da tempo la giurisprudenza ha dichiarato infondate siffatte censure, relative al conferimento di un mandato del genere a una nota impresa che esercita in campo internazionale attività di controllo e di consulenza, sotto la forma giuridica di una società commerciale costituita ai sensi del diritto nazionale. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza sull'argomento risulta, infatti, che il trattato ammette non solo l'ispezione formale ai sensi dell'art. 86, 4 o comma, con la redazione di un processo verbale ufficiale, ma anche il mandato di raccogliere informazioni, conferito dall'[OSCURATO:PERSONA] (ora dalla [OSCURATO:PERSONA]), anche senza formalità particolari, a persone professionalmente a ciò idonee e la cui capacità non venga contestata (sentenza 31-59, Raccolta IV-1958, pag. 155 ; cause riunite da 5 a 11 e da 13 a 15-62, Raccolta VIII-1962, pag. 846 ). [OSCURATO:PERSONA] può utilizzare tali informazioni come elementi di prova, mentre l'interessato (come viene sottolineato in particolare nella sentenza 18-62) ha soltanto la possibilità di smentirle fornendo la prova contraria (Raccolta IX-1963, pag. 523) .

Si può concludere che il primo mezzo dedotto dalla prima ricorrente non giustifica, sotto alcuno dei suoi vari aspetti, l'annullamento parziale della decisione impugnata.

b) Argomenti che riguardano le decisioni generali su cui è fondata la decisione impugnata Una seconda censura, anch'essa formulata solo nella causa 67-69, riguarda la disciplina degl'interessi ai sensi della decisione impugnata.

Secondo la ricorrente, gl'interessi non sono esigibili semplicemente in base al ritardato pagamento del debito principale, ma possono essere percepiti soltanto previa comunicazione dell'esatto ammontare del debito e regolare messa in mora (nel suo caso, quindi, potevano decorrere al massimo dal 18 ottobre 1969, data di notifica della decisione impugnata).

Essa ritiene inoltre illegittima l'istituzione degli interessi capitalizzati (anatocismo).

Per quanto riguarda i singoli argomenti svolti in proposito, la [OSCURATO:PERSONA] oppone giustamente alla ricorrente che le sue deduzioni, basate solo sul diritto italiano, sono chiaramente insufficienti.

Inoltre — sostiene la [OSCURATO:PERSONA] — dagli ordinamenti giuridici nazionali risulta che esistono non solo interessi esigibili in caso d'inadempimento per colpa del debitore (e quindi dal momento della messa in mora), ma anche interessi legali, che decorrono automaticamente da una certa data.

Così pure, gli ordinamenti nazionali non escludono in modo assoluto (come la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato con riferimento al diritto tedesco, francese ed italiano) la capitalizzazione degl'interessi o anatocismo.

La questione decisiva consiste quindi nello stabilire se il sistema di pagamento degl'interessi prescelto dalla [OSCURATO:PERSONA] si giustifichi in base alle particolari esigenze del consorzio di perequazione dei rottame.

La risposta — voglio dirlo subito — mi sembra debba essere positiva.

Un principio essenziale del consorzio di perequazione è infatti quello secondo cui, in un determinato momento, tutte le imprese consumatrici di rottame dovevano esser poste sullo stesso piano, indipendentemente dal fatto ch'esse avessero consumato rottame interno (e fossero quindi tenute al pagamento di contributi di perequazione) o avessero coperto il proprio fabbisogno mediante rottame d'importazione (e avessero quindi diritto a una sovvenzione).

Anche la disciplina degl'interessi è subordinata a questa funzione delle perequazione, il che significa ch'essa deve avere carattere obiettivo, essere collegata soltanto al decorso dei tempo e non dipendere da elementi soggettivi, come la conoscenza dell'ammontare del debito o il ritardo colposo nel pagamento.

La Corte di giustizia lo ha affermato energicamente nella sentenza 111-63 (Raccolta XI-1965, pag. 996 ), relativamente alla disciplina degl'interessi attivi stabilita dalla decisione 7/61 (GU del 25.

4. 1961, pag. 653) sulla quale doveva allora pronunciarsi, ed ha messo in rilievo che il precedente sistema di interessi moratori avrebbe potuto determinare ingiustificati inconvenienti a causa del vario comportamento delle imprese.

Nello stesso modo deve valutarsi, a mio avviso, il sistema obiettivo d'interessi moratori istituito, con effetto dal 1 o gennaio 1966, dalla decisione 19/65 che determinava pure i tassi definitivi dei contributi, e ciò anche perché detto sistema si applica indifferentemente ai saldi debitori e creditori, garantendo quindi la parità di trattamento.

Gl'interessi potevano quindi essere legittimamente inclusi nel computo anche senza comunicazioni individuali alle imprese (comunicazioni che, del resto, sono state varie volte inviate anche alla ricorrente) semplicemente in base alle decisioni generali, che non solo determinavano i tassi dei contributi, ma costituivano anche un'ingiunzione di pagamento — cui si doveva ottemperare a certe date stabilite — e una messa in mora per quanto riguarda gl'interessi.

Circa la capitalizzazione annua degl'interessi o anatocismo (anch'essa vigente sia per i debitori che per i creditori), ritengo che nulla si possa eccepire al riguardo, non solo perchè questo sistema porta ad un aumento veramente insignificante del relativo onere (in particolare, in confronto agl'interessi bancari correnti), ma anche per l'ulteriore considerazione che la decisione 19/65 prevedeva ormai dei conteggi definitivi, per la cui rapida realizzazione (nell'interesse generale) potevano senz'altro apparire opportune delle misure di carattere eccezionale.

Anche dagli argomenti della ricorrente relativi al sistema degl'interessi sui saldi non si può quindi desumere alcun elemento atto a giustificare la dichiarazione d'illegittimità delle decisioni generali, e quindi l'annullamento della decisione individuale di cui esse costituiscono il fondamento.

2. Argomenti coincidenti nelle due cause Gli ulteriori argomenti a sostegno della domanda d'annullamento, sostanzialmente identici nelle due cause, si riferiscono — come quelli già trattati — alle decisioni generali 7/63 ( GU n. 54 del 6.

4. 1963 ) e 19/65 ( GU n. 224 del 30.

12. 1965 ), e costituiscono un'eccezione di legittimità. a) Esaminerò innanzitutto l'argomento secondo cui l'obbligo di pagare contributi di perequazione non riguardava i produttori di acciai legati, né la produzione di getti d'acciaio.

La ricorrente ravvisa in questa situazione un ingiustificato privilegio di talune imprese, che hanno fruito anch'esse dei vantaggi del sistema di perequazione. [OSCURATO:PERSONA] precisa al riguardo che, in realtà, le imprese produttrici di acciai legati non erano esenti dall'obbligo di versare i contributi di perequazione, qualora consumassero (com'è largamente avvenuto) rottame ordinario; questo punto della presente censura è quindi infondato.

Se invece le ricorrenti intendevano riferirsi all'illegittimità dell'esclusione dalla perequazione del rottame legato (il cui consumo rappresenta notoriamente un'entità trascurabile), il problema è già stato risolto nella causa 18-62 nel senso della legittimità di tale esenzione; detto rottame, infatti, a causa degli elementi nobili in esso contenuti (e non sottoposti alla disciplina del trattato), ha un prezzo superiore a quello del rottame ordinario e non fa parte del mercato di quest'ultimo.

Il richiamo a quanto affermato nella sentenza 18-62 vale anche per l'esenzione del rottame usato nelle fonderie integrate.

La Corte ha riconosciuto infatti che la necessità di non modificare le condizioni di concorrenza tra le fonderie indipendenti e quelle integrate giustificava l'esclusione dalla perequazione del rottame consumato dalle seconde.

Poiché le ricorrenti non hanno addotto nuovi argo menti che possano indurre a modificare questa giurisprudenza, è superflua qualsiasi ulteriore considerazione.

Devo osservare soltanto che anche gli argomenti testé esaminati sono inconferenti. b) Un'altra censura delle ricorrenti, relativa alle decisioni generali sul rottame, riguarda il fatto che il Consiglio dei ministri, richiesto del parere conforme in merito alla decisione 14/55 ( GU n. 8 del 30.

3. 1955 ), aveva posto come condizione all'istituzione dei contributi di perequazione l'osservanza di sei raccomandazioni.

Due di queste non sarebbero state mai rispettate dall'[OSCURATO:PERSONA] nella gestione del consorzio di perequazione, cioè quella per cui i contributi di perequazione dovevano essere aumentati soltanto per motivi molto gravi, e quella di evitare un aumento sconsiderato del consumo di rottame.

In realtà, l'entità dei contributi e il volume delle importazioni di rottame avrebbero continuato ad aumentare, senza che venisse richiesta l'approvazione del Consiglio dei ministri per questa deroga alle raccomandazioni ch'esso aveva formulato.

A questo argomento la [OSCURATO:PERSONA] oppone inanzitutto che i contributi fissati dalla decisione 19/65 erano meno elevati di quelli della decisione 7/63, e questi ultimi a loro volta inferiori ai contributi fissati nelle decisioni 19 e 20/60.

La critica formulata dalle ricorrenti nei confronti delle decisioni 7/63 e 19/65 è quindi infondata.

Va inoltre osservato che l'aumento degli oneri contributivi dipendeva principalmente dalla disciplina degl'interessi stabilita nella decisione 7/61, disciplina di cui la Corte di giustizia ha affermato la legittimità nella causa 111-63.

Inoltre, l'aumento del consumo e delle importazioni di rottame va considerato nell'ambito dell'incremento della produzione effettivamente sopravvenuto e corrispondente agli obiettivi dell'art. 3 lettera g) del trattato, come pure in relazione alla necessità di ricostituire le scorte, sensibilmente impoveritesi nel periodo precedente.

Non si deve dimenticare poi che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di limitare le importazioni di rottame mediante il divieto d'esportare il rottame comunitario e mediante il cosiddetto «premio ghisa — rottame» istituito dalla decisione 26/55 ( GU n. 18 del 26.

6. 1955 ).

Non si può quindi sostenere ch'essa abbia omesso di sorvegliare l'andamento del mercato.

Questi argomenti dovrebbero bastare per respingere la censura d'inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio dei Ministri (restando tuttavia aperta la questione del se queste raccomandazioni abbiano veramente, e in qual misura, efficacia obbligatoria).

Del resto, nella giurisprudenza relativa a problemi analoghi è stata chiarita anche la portata dell'obbligo di ottenere il parere conforme del Consiglio, il quale sussiste, com'è noto, solo in quanto si vogliano modificare le basi del sistema di perequazione (Raccolta XI-1965, pag. 997).

Anche su questo punto debbo perciò constatare che i mezzi dedotti dalle ricorrenti per dimostrare l'illegittimità delle decisioni generali di cui trattasi sono infondati. c) Un'altra censura riguarda due importanti elementi su cui si basa la perequazione e che vengono fissati nelle decisioni generali: i prezzi del rottame interno e i prezzi del rottame d'importazione.

Le ricorrenti sostengono in proposito che i relativi dati non sono veritieri, in quanto sono stati illecitamente abbassati i costi del rottame interno ed elevati i costi del rottame importato, il che determinava un corrispondente aumento del tasso dei contributi.

Inoltre, le decisioni 7/63 e 19/65 non contenevano alcuna indicazione sui prezzi del rottame interno.

Quest'ultima censura è infondata, e ciò risulta senz'altro — come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA] — dal testo stesso delle decisioni summenzionate.

Nell'allegato II c) sono contenute infatti tutte le indicazioni necessarie.

In realtà si potrebbero dichiarare inammissibili le censure fatte valere su questo punto, in quanto non motivate (le ricorrenti parlano di fatti di pubblico dominio); non volendo tuttavia procedere in tal modo, si potrà far rinvio, anche a questo riguardo, alla precedente giurisprudenza (sen tenza 30-65, Raccolta XII-1966, pag. 48 ), in cui si afferma che l'esattezza dei calcoli deve ammettersi quando sia stato effettuato un accurato controllo delle dichiarazioni mensili presentate dalle imprese.

Non va dimenticato inoltre che si trattava solo di una media ponderata dei prezzi del rottame, il che rende senz'altro comprensibili determinati scarti regionali.

Lo stesso può dirsi per i dati relativi al rottame d'importazione, per i quali tuttavia si deve osservare ch'essi sono stati desunti dai contratti d'acquisto stipulati dall'Ufficio comune (atti sicuramente sottratti a qualsiasi manipolazione da parte di singole imprese).

Senza dilungarmi oltre, ritengo perciò che anche queste censure siano infondate. d) Devo ora prendere in esame l'ultima censura di carattere formale, a sostegno della domanda d'annullamento.

Essa riguarda la motivazione delle decisioni generali, in cui sarebbero indicati solo i risultati finali, ma non gli elementi sui quali si basano i conteggi.

Le ricorrenti criticano inoltre la mancata pubblicazione di un rendiconto esatto sulla contabilità del consorzio di perequazione, approvato dal revisore ufficiale dei conti della Comunità o dalla commissione dei presidenti.

Poiché in sostanza si può trovare una risposta a tali critiche in precedenti sentenze della Corte, posso esprimere in poche parole il mio punto di vista al riguardo.

Nella giurisprudenza è stato affermato in via generale che i requisiti della motivazione non sono gli stessi per gli atti aventi efficacia generale e per le decisioni individuali (causa 18-62); inoltre ci si può riferire alla sentenza 30-65, secondo cui è sufficiente che la motivazione indichi, sia pure sommariamente, gli elementi essenziali su cui è basata la decisione, mentre non è necessario pubblicare tutti i dati relativi al calcolo della perequazione.

Sotto questo aspetto, la motivazione degli atti di cui ci stiamo occupando è ineccepibile, anche perchè essa fa ampiamente rinvio a precedenti decisioni riguardanti la stessa materia.

Quanto alla necessita di pubblicare un rendiconto. sulla gestione del consorzio di perequazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha opposto a questo argomento l'esistenza delle sue Relazioni generali e di particolari comunicazioni alle imprese, che garantiscono un'adeguata pubblicità.

Essa ha fatto valere inoltre che i dati in questione erano stati controllati non solo dai suoi uffici, ma anche dal Revisore dei conti della Comunità, al cui esame erano stati sottoposti la contabilità e i bilanci annuali del consorzio di perequazione.

La validità di questi argomenti è incontestabile, tanto più che nella causa 18-62 la Corte ha respinto analoghe censure della ricorrente.

Si può perciò concludere che nessuna delle numerose censure formulate riguardo alle decisioni individuali e generali è atta a far accogliere le domande d'annullamento.

II — Sulle domande di risarcimento Come già premesso, vanno ora prese in esame le domande di risarcimento per illecito della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti fanno valere sotto un duplice punto di vista: quello del ritardo nella comunicazione delle somme dovute a titolo di perequazione, e quello del non aver impedito le note irregolarità che hanno portato ad un aumento dei contributi.

1. Per quanto riguarda il primo punto della domanda, le ricorrenti assumono che soltanto dalle decisioni impugnate esse sono state messe esattamente al corrente degli estremi del debito contributivo a loro carico.

Tuttavia, durante i periodi cui si riferiscono i conteggi relativi a questo debito, esse avevano dovuto ottemperare all'obbligo di pubblicazione di precisi listini dei prezzi.

In tal modo, esse non hanno avuto la possibilità di recuperare gli oneri di perequazione del rottame, comunicati loro solo molto tempo dopo, e avrebbero quindi subito un danno, che valutano nella misura del 15 % dei loro prezzi di vendita nel periodo considerato.

Neppure su questo punto dovrò dilungarmi troppo, perché il mio compito è facilitato dalla precedente giurisprudenza.

La Corte ha affermato in primo luogo che la temporanea incertezza delle imprese circa l'ammontare definitivo dei contributi, dovuta al fatto ch'esse non adempiono tutte nello stesso momento l'obbligo della dichiarazione ed altresì alle rettifiche eventualmente necessarie in base al risultato dei controlli, è inevitabilmente connessa al sistema di perequazione e non costituisce un danno risarcibile.

Come viene sottolineato nella sentenza 20-60 (Raccolta VII-1967, pag. 322) , il ritardo nella fissazione dell'ammontare definitivo dei contributi di perequazione va considerato un normale, inevitabile svantaggio del sistema: in particolare, data la complessità dei fattori da prendere in considerazione, non si può dire che il ritardo lamentato sia stato eccessivo.

Le considerazioni di allora valgono anche nel nostro caso, poiché, in primo luogo, l'elemento essenziale sul quale le imprese dovevano basare il proprio comportamento è costituito dai tassi di perequazione (in base ai quali si dovevano calcolare i contributi) e, in secondo luogo, i tassi stabiliti nelle decisioni 7/63 e 19/65 — cioè quelli che ora c'interessano — erano meno elevati di quelli fissati nelle decisioni precedenti.

Va messo inoltre in rilievo che nella presente fattispecie, come nella surricordata causa 20-60, non si può parlare, a proposito della pubblicazione dei listini, di violazione di principi di cui all'art. 60 del trattato CECA.

Quanto al lamentato ritardo nella comunicazione alle ricorrenti delle somme di cui erano debitrici, non vi si ravvisa l'illegittimità del comportamento degli organismi di perequazione e non si può quindi parlare di illecito della convenuta.

A parte questo, sussìstono giustificati dubbi sul fatto che il criticato procedimento abbia causato un danno alle ricorrenti.

In proposito, va detto che le considerazioni svolte per dimostrare il danno sono veramente insufficienti, e quindi non è soddisfatta l'esigenza di un'adeguata motivazione.

Per di più (come nella causa 20-60), l'esistenza del danno può esser messa in dubbio richia mandosi alle leggi di mercato, e va inoltre rilevato che, malgrado alcune incertezze, non sarebbe stato impossibile alle imprese tener conto degli oneri di perequazione.

In effetti, tutti gl'interessati sapevano che si trattava solo di conteggi provvisori, mentre è dimostrato che i prezzi non sono aumentati con continuità; le loro oscillazioni determinavano invece, nei conteggi, una certa compensazione.

Le ricorrenti non possono quindi fondare la domanda di risarcimento sul ritardo nella comunicazione dei contributi da loro dovuti.

2. L'ultimo punto della mia indagine riguarda infine la richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] per illecito, fatta valere dalle ricorrenti con riferimento alle frodi commesse nell'ambito del sistema di perequazione del rottame, cioè al fatto che in molti casi sono state indebitamente corrisposte sovvenzioni di perequazione, il che ha portato ad un aumento dei tassi dei contributi, con danno delle imprese contribuenti.

Le ricorrenti ravvisano un illecito all'[OSCURATO:PERSONA] nel fatto ch'essa non ha adottato misure adeguate per controllare l'origine delle merci e il funzionamento del consorzio di perequazione.

Inoltre, quando le furono segnalate le frodi, essa non avrebbe dato peso alle informazioni, rendendo possibile il protrarsi delle irregolarità.

A questa censura la [OSCURATO:PERSONA] (succeduta all'[OSCURATO:PERSONA]) si oppone facendo riferimento all'art. 38, par. 1 del regolamento di procedura e all'art. 22 dello statuto della Corte: essa sostiene, cioè, che manca l'indicazione di fatti precisi, come pure l'esatta descrizione delle pretese irregolarità, e che la domanda va quindi dichiarata irricevibile.

Mi sembra però, nonostante quanto affermato dalla Corte nella sentenza 46 e 47-59 (Raccolta VIII-1962, pag. 765) , che questa eccezione non possa essere accolta.

Propendo piuttosto per la tesi sostenuta dal mio ex collega Lagrange, tesi secondo la quale nella materia di cui ci stiamo occupando non si può pretendere che gli argomenti dedotti a sostegno delle domande delle imprese interessate, alle quali non sono noti tutti i particolari degli atti interni del consorzio di perequazione, vadano oltre il rinvio ai relativi atti parlamentari, del resto abbastanza circostanziati.

Comunque, la questione sollevata può in definitiva restare aperta, in quanto il problema principale, già esaminato in passato dalla Corte, si può a mio avviso risolvere anche adesso senza che vengano trattati a fondo tutti i suoi delicati aspetti particolari.

Mi sembra infatti che le domande di risarcimento siano ancora premature. [OSCURATO:PERSONA] abbiamo appreso in corso di causa a quali risultati abbiano condotto i tentativi finora fatti dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa per recuperare le somme che sono state oggetto delle pratiche fraudolente: mentre all'incirca quattro quinti delle sovvenzioni indebitamente corrisposte sono stati rimborsati, per il resto è ancora pendente dinanzi ai tribunali nazionali l'azione contro i responsabili delle frodi.

Solo dopo la conclusione di queste cause si potrà determinare l'eventuale esistenza e l'entità del danno subito dalle imprese partecipanti al consorzio di perequazione. (Si può comunque affermare sin d'ora che, in considerazione delle 256 imprese interessate e del quantitativo di rottame in questione, che rappresenta lo 0,4 % di tutto il rottame soggetto a perequazione, il danno causato alle ricorrenti, specialmente se raffrontato al loro debito complessivo, è di entità minima).

Come affermato nella sentenza 9 e 24-64 (Raccolta XI-1965, pag. 384) , e benché la decisione 19/65 abbia fissato i tassi definitivi dei contributi, nemmeno ora — dati i precedenti e l'impossibilità di determinare il danno — si può parlare di definitiva chiusura dei conti di perequazione, né di conteggi definitivi relativi alle imprese.

Le domande di risarcimento vanno quindi dichiarate irricevibili, perchè premature.

A mio parere, per il momento ci si può fermare a questa constatazione; non è necessario approfondire tutte le altre questioni — come quella della colpa — ampiamente trattate dalla [OSCURATO:PERSONA].

III — [OSCURATO:PERSONA] riassumere come segue il risultato della mia indagine: a mio avviso, i ricorsi presentati dalla Simet e dalla Feram vanno respinti in ogni loro parte, e le spese giudiziali vanno poste a carico delle ricorrenti. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0067 [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] 2 FEBBRAIO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Le due cause (67-69 e 70-69) che dobbiamo trattare oggi e che, avendo oggetto analogo, sono state riunite ai fini della discussione orale con ordinanza della Corte 8 luglio 1970, ripropongono alla vostra attenzione il sistema creato nell'ambito del trattato CECA per il controllo dei prezzi del rottame importato e assimilato (già noto per essere stato oggetto di numerose cause), cioè il consorzio di perequazione rimasto in vita negli anni dal 1954 al 1958 e per il quale non si è ancora giunti a una definitiva chiusura dei conti. Per quanto riguarda le ditte ricorrenti (in prosieguo le chiamerò prima e seconda ricorrente) ricordo ch'esse eserciscono o hanno esercito in passato impianti siderurgici a Napoli e a Roma e che perciò, in quanto consumatrici di rottame, erano tenute a versare contributi al consorzio di perequazione. I loro rapporti col consorzio di perequazione e con l'[OSCURATO:PERSONA] della CECA sono, del resto, sostanzialmente già noti, avendo costituito oggetto di una serie di cause precedenti (23-59, 16 e 20-60, 9-64, 25 e 26-65), il che mi esime ora dall'entrare nei dettagli in proposito. Sulla situazione della prima ricorrente vorrei semplicemente ricordare che l'[OSCURATO:PERSONA], avendo effettuato gli abituali controlli, e nutrendo dubbi circa l'esattezza delle dichiarazioni presentate dall'impresa (ne risultava, per il periodo gennaio 1957 — novembre 1958, un consumo complessivo di rottame pari a 15469 tonnellate), decideva di procedere ad una valutazione del consumo di rottame della ricorrente in base al consumo di energia elettrica, ottenendo per il periodo 1 o giugno l956 — 30 novembre 1958 un imponibile di 37668 tonnellate. Tale accertamento veniva notificato alla ricorrente con lettera dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mercato, in data 18 agosto 1964. Poiché alla comunicazione non veniva dato alcun seguito, l'[OSCURATO:PERSONA] adottava, l'11 febbraio 1965, due decisioni formali: nell'una si constatava che la ricorrente, dal 1 o giugno 1956 al 30 novembre 1958, aveva consumato il quantitativo di rottame d'acquisto indicato nella lettera 18 agosto 1964; nell'altra si dichiarava che la ricorrente era debitrice di contributi perequativi per un totale di Lit. 252974228. Alla stessa data, veniva adottata una decisione formale anche nei confronti della seconda ricorrente, decisione che, in proporzione del quantitativo dichiarato di rottame d'acquisto (32805 tonnellate), liquidava in Lit. 105899634 (tenuto conto dei pagamenti già effettuati e dei relativi interessi attivi) i contributi dovuti al 31 maggio 1963. Queste decisioni, come sapete, sono state impugnate nelle cause 25 e 26-65 (Raccolta XIII-1967, pag. 35 e segg.) . Il ricorso della seconda ricorrente veniva dichiarato irricevibile perché proposto dopo la scadenza del termine d'impugnazione. In base alla decisione litigiosa, la [OSCURATO:PERSONA] (succeduta all'[OSCURATO:PERSONA]) procedeva perciò dopo qualche tempo all'esecuzione forzata, e faceva mettere all'asta un treno di laminazione appartenente a quest'impresa. Il ricorso della prima ricorrente aveva invece esito positivo: le decisioni che le erano state notificate venivano annullate con sentenza 2 marzo 1967, in quanto l'accertamento d'ufficio del consumo di rottame era inammissibile nei suoi confronti, non potendosi ragionevolmente sostenere che la ricorrente si fosse rifiutata, in occasione del controllo presso la sua azienda, di esibire i documenti che le erano stati richiesti. Durante la litispendenza, il 15 dicembre 1965, veniva adottata la decisione generale 19/65 ( GU n. 224 del 30. 12. 1965 ), relativa al tasso dei contributi e ai conteggi definitivi di perequazione. Essa prevedeva per ciascuna impresa un conteggio completo al 31 dicembre 1965, e stabiliva che i saldi risultanti alla stessa data avrebbero maturato interessi, dal 1 o gennaio 1966, al saggio annuo del 5 %. Inoltre, gl'interessi passivi maturati nel corso dell'anno sarebbero stati capitalizzati al 31 dicembre. Detti conteggi venivano comunicati alle imprese con lettera della [OSCURATO:PERSONA] mercato, il 23 dicembre 1965. Per la prima ricorrente il calcolo si basava sui quantitativi di rottame indicati nella decisione 11 febbraio 1965, e portava a un saldo debitore — al 32 dicembre 1965 — pari a Lit. 274845521. Tuttavia, questo accertamento era posto nel nulla dalla sentenza emanata il 2 marzo 1967. La situazione della prima ricorrente veniva perciò sottoposta a nuovo esame, con la conseguenza che, oltre ai quantitativi dichiarati per gli anni 1957 e 1958, venivano incluse nel conteggio altre 2268 tonnellate di rottame, il cui consumo sarebbe stato accertato mediante controlli effettuati nel 1960 sulle fatture d'acquisto relative al 1956. Su tale base (17737 tonnellate) veniva adottata, il 9 ottobre 1969, una decisione individuale che determinava il saldo debitore al 31 dicembre 1968 in Lit. 140594449 e precisava che tale somma costituiva il risultato definitivo del conteggio, previ deduzione dei versamenti effettuati, ripartizione delle sovvenzioni di perequazione indebitamente corrisposte e successivamente recuperate, e con guaglio degli interessi attivi e passivi. Su questa somma era inoltre dovuto il 5 % d'interesse annuo, dal 1 o gennaio 1969. Alla stessa data veniva adottata una decisione individuale per la determinazione delle somme dovute, anche nei confronti della seconda ricorrente. Il debito di quest'ultima (previa deduzione dei pagamenti effettuati, dei relativi interessi attivi, delle sovvenzioni di perequazione redistribuite, e compresi gl'interessi passivi) veniva liquidato, con riferimento al 31 dicembre 1968, nella misura di Lit. 130089513 e ammontava ancora, dedotta la somma fissata nella decisione 11 febbraio 1965, a Lit. 24189879. Anche questo saldo sarebbe stato gravato, dal 1 o gennaio 1969, da un interesse annuo del 5 %. Il 18 ottobre 1969 e il 27 ottobre 1969, le suddette decisioni venivano notificate alle imprese interessate che, il 14 novembre 1969 e, rispettivamente, 29 novembre 1969, adivano questa Corte, dando inizio alle due cause di cui ci stiamo occupando. Le conclusioni formulate nei ricorsi hanno tenore analogo e sono dirette inanzitutto all'annullamento delle decisioni individuali 9 ottobre 1969. Le due imprese chiedono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata al risarcimento dei danni per aver commesso un illecito: questo viene ravvisato nel ritardo con cui l'importo dei contributi dovuti è stato comunicato alle imprese, come pure nel fatto che la negligenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nella gestione e nel controllo del consorzio di perequazione ha reso possibili le frodi consistenti nell'ingiustificata corresponsione di sovvenzioni di perequazione. Valutazione giuridica Passando ora alla valutazione di questi fatti, esaminerò in primo luogo le domande di annullamento e i mezzi dedotti a sostegno delle stesse, per affrontare in seguito l'esame delle domande di risarcimento. In sostanza, le due cause potranno così essere trattate congiuntamente, poiché gli argomenti sono pressappoco gli stessi. Solo nell'ambito della domanda di annullamento la prima ricorrente formula alcune censure particolari, che vorrei esaminare preliminarmente. I — Sulle domande di annullamento 1. Causa 67-69 a) Argomenti che riguardano direttamente la decisione individuale impugnata La ricorrente critica in primo luogo, con una serie di argomenti di carattere formale e sostanziale, il fatto che i contributi da lei dovuti fossero stati determinati in base a quantitativi di rottame ch'essa non aveva denunciato, e cioè includendo nel calcolo 2268 tonnellate per il 1956. aa) La legittimità di questo modo di procedere dev'essere accertata innanzitutto da un punto di vista sostanziale; va risolto, cioè, il problema del se nel 1956, oltre i quantitativi dichiarati dalla ricorrente (15469 tonnellate per il periodo gennaio 1957-novembre 1958), si siano effettivamente avuti ulteriori acquisti di rottame, nella misura indicata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Com'è noto, il regime di perequazione del rottame ammette che le dichiarazioni delle imprese vengano rettificate d'ufficio, qualora sia provato ch'esse non sono veritiere. Nel presente caso, l'inesattezza delle dichiarazioni sarebbe stata constatata in occasione di un sopralluogo — effettuato presso la ricorrente dalla Società fiduciaria svizzera, per incarico dell'[OSCURATO:PERSONA], dal 21 al 25 marzo 1960. Nella relazzione di verifica compilata dalla suddetta società il 15 giugno 1960 si afferma che all'incaricato del controllo erano state presentate nuove fatture d'acquisto di rottame riferentisi all'anno 1956. I corrispondenti quantitativi erano stati sommati mensilmente e si era ottenuta la cifra complessiva di 2268 tonnellate, riportata a pagina 2 della relazione. Poiché la ricorrente contestava energicamente questi fatti, il 17 novembre 1970 si procedeva ad istruttoria dinanzi alla competente Sezione della Corte, e fra l'altro all'audizione delle persone che nel 1960 avevano partecipato al suddetto sopralluogo. In base a quanto risulta dalla prova testimoniale, e in particolare dalla deposizione giurata dell'impiegato della Società fiduciaria svizzera che a suo tempo aveva effettuato il controllo, mi sembra non possa sussistere il minimo dubbio sul fatto che le summenzionate fatture d'acquisto del rottame sono state effettivamente esibite. L'impiegato ricordava, infatti, che nelle fatture figuravano il nome del fornitore, la data di emissione della fattura, a volte la data di consegna della merce, la descrizione del rottame acquistato, il peso e l'importo da pagare. Lo stesso testimone fu perfino in grado di esibire il nastro della macchina calcolatrice recante le cifre relative alle singole partite di rottame. Il testimone giustificava il fatto di non aver effettuato ulteriori rilevazioni, dichiarando che il suo compito consisteva essenzialmente nella verifica delle fatture relative all'energia elettrica; inoltre, nei controlli supplementari (come quello del 1960) non era richiesta, in genere, un'esposizione particolarmente dettagliata dei risultati. Ciò veniva confermato da un altro dipendente, di grado più elevato, della Società fiduciaria svizzera, il quale assicurava di aver dato egli stesso istruzioni in tal senso, e aggiungeva che controlli dettagliati venivano effettuati saltuariamente per il periodo di un mese (nel caso della ricorrente, un controllo del genere si era già avuto in passato, con riferimento ad un mese del 1957). La veridicità delle deposizioni, e quindi l'esattezza dei dati contenuti nella relazione del 15 giugno 1960, non possono a mio avviso essere messe in dubbio, anche perché sono chiaramente confermate da una serie di ulteriori elementi di cui fa cenno la [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 7 e 8 della controreplica: si tratta, in particolare, della dichiarazione della ricorrente sulle proprie riserve di rottame al 1 o gennaio 1957 (1625 tonnellate); del fatto che fin dal febbraio 1956 era stato installato e nel maggio 1956 era entrato in funzione un forno elettrico; del rilevante consumo di energia elettrica nel secondo semestre 1956; del consumo di rottame rilevato, per l'anno 1956, dai bollettini interni; del volume delle cadute proprie; dell'entità delle scorte di semilavorati e di prodotti finiti al 1 o gennaio 1957; del consumo di materie prime nel 1956; di alcune risultanze del conto perdite e profitti al 31 dicembre 1956. Tutto ciò fa indubbiamente presumere che la ricorrente, fin dal 1956, abbia acquistato e consumato rilevanti partite di rottame. Queste dovrebbero ammontare almeno alle cifre indicate nella relazione di verifica del 15 giugno 1960, ma molto probabilmente i valori effettivi sono assai più elevati. Di conseguenza, per motivi sostanziali, nulla si può eccepire alla rettifica delle dichiarazioni sul consumo di rottame presentate dalla ricorrente, né in merito all'aggiunta di 2268 tonnellate per l'anno 1956 effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini del conteggio. bb) Vediamo però quali altri argomenti potrebbero validamente opporsi all'inclusione nel computo del suddetto quantitativo di rottame. — Viene formulata in primo luogo la censura di difetto di motivazione. Su di essa non sarà tuttavia necessario soffermarci a lungo, poiché è facile dimostrare come sia infondata. Ciò vale innanzitutto per l'asserita irregolarità della motivazione, derivante dal fatto che questa indicherebbe come base dell'accertamento le sole dichiarazioni della ricorrente. Dal testo della motivazione, si rileva immediatamente che ciò non corrisponde alla realtà: si ha infatti una chiara distinzione fra l'anno 1956 (per il quale venivano esibite le fatture d'acquisto, al momento del sopralluogo nell'azienda) e il periodo successivo, al quale si riferiscono le dichiarazioni della ricorrente. Di un difetto di motivazione non si può poi parlare neppure con riferimento al fatto che, nella decisione impugnata, mancherebbe la precisa identificazione delle fatture esibite e l'indicazione dei principali dati in esse contenuti. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza non risulta che requisiti del genere siano essenziali per la motivazione di una decisione; e a qualunque persona ragionevole essi appaiono evidentemente eccessivi. — La ricorrente critica, d'altra parte, il procedimento con il quale sono stati accertati gli ulteriori acquisti di rottame, cioè il fatto che la verifica sia stata effettuata da una società fiduciaria privata di un paese terzo, senza alcuna partecipazione di organi nazionali competenti e senza la redazione di un verbale. In proposito, essa pensa evidentemente ad una violazione dell'art. 86, 4 o comma, del trattato CECA. — Nemmeno a questo riguardo è necessario dilungarsi, poiché da tempo la giurisprudenza ha dichiarato infondate siffatte censure, relative al conferimento di un mandato del genere a una nota impresa che esercita in campo internazionale attività di controllo e di consulenza, sotto la forma giuridica di una società commerciale costituita ai sensi del diritto nazionale. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza sull'argomento risulta, infatti, che il trattato ammette non solo l'ispezione formale ai sensi dell'art. 86, 4 o comma, con la redazione di un processo verbale ufficiale, ma anche il mandato di raccogliere informazioni, conferito dall'[OSCURATO:PERSONA] (ora dalla [OSCURATO:PERSONA]), anche senza formalità particolari, a persone professionalmente a ciò idonee e la cui capacità non venga contestata (sentenza 31-59, Raccolta IV-1958, pag. 155 ; cause riunite da 5 a 11 e da 13 a 15-62, Raccolta VIII-1962, pag. 846 ). [OSCURATO:PERSONA] può utilizzare tali informazioni come elementi di prova, mentre l'interessato (come viene sottolineato in particolare nella sentenza 18-62) ha soltanto la possibilità di smentirle fornendo la prova contraria (Raccolta IX-1963, pag. 523) . Si può concludere che il primo mezzo dedotto dalla prima ricorrente non giustifica, sotto alcuno dei suoi vari aspetti, l'annullamento parziale della decisione impugnata. b) Argomenti che riguardano le decisioni generali su cui è fondata la decisione impugnata Una seconda censura, anch'essa formulata solo nella causa 67-69, riguarda la disciplina degl'interessi ai sensi della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, gl'interessi non sono esigibili semplicemente in base al ritardato pagamento del debito principale, ma possono essere percepiti soltanto previa comunicazione dell'esatto ammontare del debito e regolare messa in mora (nel suo caso, quindi, potevano decorrere al massimo dal 18 ottobre 1969, data di notifica della decisione impugnata). Essa ritiene inoltre illegittima l'istituzione degli interessi capitalizzati (anatocismo). Per quanto riguarda i singoli argomenti svolti in proposito, la [OSCURATO:PERSONA] oppone giustamente alla ricorrente che le sue deduzioni, basate solo sul diritto italiano, sono chiaramente insufficienti. Inoltre — sostiene la [OSCURATO:PERSONA] — dagli ordinamenti giuridici nazionali risulta che esistono non solo interessi esigibili in caso d'inadempimento per colpa del debitore (e quindi dal momento della messa in mora), ma anche interessi legali, che decorrono automaticamente da una certa data. Così pure, gli ordinamenti nazionali non escludono in modo assoluto (come la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato con riferimento al diritto tedesco, francese ed italiano) la capitalizzazione degl'interessi o anatocismo. La questione decisiva consiste quindi nello stabilire se il sistema di pagamento degl'interessi prescelto dalla [OSCURATO:PERSONA] si giustifichi in base alle particolari esigenze del consorzio di perequazione dei rottame. La risposta — voglio dirlo subito — mi sembra debba essere positiva. Un principio essenziale del consorzio di perequazione è infatti quello secondo cui, in un determinato momento, tutte le imprese consumatrici di rottame dovevano esser poste sullo stesso piano, indipendentemente dal fatto ch'esse avessero consumato rottame interno (e fossero quindi tenute al pagamento di contributi di perequazione) o avessero coperto il proprio fabbisogno mediante rottame d'importazione (e avessero quindi diritto a una sovvenzione). Anche la disciplina degl'interessi è subordinata a questa funzione delle perequazione, il che significa ch'essa deve avere carattere obiettivo, essere collegata soltanto al decorso dei tempo e non dipendere da elementi soggettivi, come la conoscenza dell'ammontare del debito o il ritardo colposo nel pagamento. La Corte di giustizia lo ha affermato energicamente nella sentenza 111-63 (Raccolta XI-1965, pag. 996 ), relativamente alla disciplina degl'interessi attivi stabilita dalla decisione 7/61 (GU del 25. 4. 1961, pag. 653) sulla quale doveva allora pronunciarsi, ed ha messo in rilievo che il precedente sistema di interessi moratori avrebbe potuto determinare ingiustificati inconvenienti a causa del vario comportamento delle imprese. Nello stesso modo deve valutarsi, a mio avviso, il sistema obiettivo d'interessi moratori istituito, con effetto dal 1 o gennaio 1966, dalla decisione 19/65 che determinava pure i tassi definitivi dei contributi, e ciò anche perché detto sistema si applica indifferentemente ai saldi debitori e creditori, garantendo quindi la parità di trattamento. Gl'interessi potevano quindi essere legittimamente inclusi nel computo anche senza comunicazioni individuali alle imprese (comunicazioni che, del resto, sono state varie volte inviate anche alla ricorrente) semplicemente in base alle decisioni generali, che non solo determinavano i tassi dei contributi, ma costituivano anche un'ingiunzione di pagamento — cui si doveva ottemperare a certe date stabilite — e una messa in mora per quanto riguarda gl'interessi. Circa la capitalizzazione annua degl'interessi o anatocismo (anch'essa vigente sia per i debitori che per i creditori), ritengo che nulla si possa eccepire al riguardo, non solo perchè questo sistema porta ad un aumento veramente insignificante del relativo onere (in particolare, in confronto agl'interessi bancari correnti), ma anche per l'ulteriore considerazione che la decisione 19/65 prevedeva ormai dei conteggi definitivi, per la cui rapida realizzazione (nell'interesse generale) potevano senz'altro apparire opportune delle misure di carattere eccezionale. Anche dagli argomenti della ricorrente relativi al sistema degl'interessi sui saldi non si può quindi desumere alcun elemento atto a giustificare la dichiarazione d'illegittimità delle decisioni generali, e quindi l'annullamento della decisione individuale di cui esse costituiscono il fondamento. 2. Argomenti coincidenti nelle due cause Gli ulteriori argomenti a sostegno della domanda d'annullamento, sostanzialmente identici nelle due cause, si riferiscono — come quelli già trattati — alle decisioni generali 7/63 ( GU n. 54 del 6. 4. 1963 ) e 19/65 ( GU n. 224 del 30. 12. 1965 ), e costituiscono un'eccezione di legittimità. a) Esaminerò innanzitutto l'argomento secondo cui l'obbligo di pagare contributi di perequazione non riguardava i produttori di acciai legati, né la produzione di getti d'acciaio. La ricorrente ravvisa in questa situazione un ingiustificato privilegio di talune imprese, che hanno fruito anch'esse dei vantaggi del sistema di perequazione. [OSCURATO:PERSONA] precisa al riguardo che, in realtà, le imprese produttrici di acciai legati non erano esenti dall'obbligo di versare i contributi di perequazione, qualora consumassero (com'è largamente avvenuto) rottame ordinario; questo punto della presente censura è quindi infondato. Se invece le ricorrenti intendevano riferirsi all'illegittimità dell'esclusione dalla perequazione del rottame legato (il cui consumo rappresenta notoriamente un'entità trascurabile), il problema è già stato risolto nella causa 18-62 nel senso della legittimità di tale esenzione; detto rottame, infatti, a causa degli elementi nobili in esso contenuti (e non sottoposti alla disciplina del trattato), ha un prezzo superiore a quello del rottame ordinario e non fa parte del mercato di quest'ultimo. Il richiamo a quanto affermato nella sentenza 18-62 vale anche per l'esenzione del rottame usato nelle fonderie integrate. La Corte ha riconosciuto infatti che la necessità di non modificare le condizioni di concorrenza tra le fonderie indipendenti e quelle integrate giustificava l'esclusione dalla perequazione del rottame consumato dalle seconde. Poiché le ricorrenti non hanno addotto nuovi argo menti che possano indurre a modificare questa giurisprudenza, è superflua qualsiasi ulteriore considerazione. Devo osservare soltanto che anche gli argomenti testé esaminati sono inconferenti. b) Un'altra censura delle ricorrenti, relativa alle decisioni generali sul rottame, riguarda il fatto che il Consiglio dei ministri, richiesto del parere conforme in merito alla decisione 14/55 ( GU n. 8 del 30. 3. 1955 ), aveva posto come condizione all'istituzione dei contributi di perequazione l'osservanza di sei raccomandazioni. Due di queste non sarebbero state mai rispettate dall'[OSCURATO:PERSONA] nella gestione del consorzio di perequazione, cioè quella per cui i contributi di perequazione dovevano essere aumentati soltanto per motivi molto gravi, e quella di evitare un aumento sconsiderato del consumo di rottame. In realtà, l'entità dei contributi e il volume delle importazioni di rottame avrebbero continuato ad aumentare, senza che venisse richiesta l'approvazione del Consiglio dei ministri per questa deroga alle raccomandazioni ch'esso aveva formulato. A questo argomento la [OSCURATO:PERSONA] oppone inanzitutto che i contributi fissati dalla decisione 19/65 erano meno elevati di quelli della decisione 7/63, e questi ultimi a loro volta inferiori ai contributi fissati nelle decisioni 19 e 20/60. La critica formulata dalle ricorrenti nei confronti delle decisioni 7/63 e 19/65 è quindi infondata. Va inoltre osservato che l'aumento degli oneri contributivi dipendeva principalmente dalla disciplina degl'interessi stabilita nella decisione 7/61, disciplina di cui la Corte di giustizia ha affermato la legittimità nella causa 111-63. Inoltre, l'aumento del consumo e delle importazioni di rottame va considerato nell'ambito dell'incremento della produzione effettivamente sopravvenuto e corrispondente agli obiettivi dell'art. 3 lettera g) del trattato, come pure in relazione alla necessità di ricostituire le scorte, sensibilmente impoveritesi nel periodo precedente. Non si deve dimenticare poi che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di limitare le importazioni di rottame mediante il divieto d'esportare il rottame comunitario e mediante il cosiddetto «premio ghisa — rottame» istituito dalla decisione 26/55 ( GU n. 18 del 26. 6. 1955 ). Non si può quindi sostenere ch'essa abbia omesso di sorvegliare l'andamento del mercato. Questi argomenti dovrebbero bastare per respingere la censura d'inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio dei Ministri (restando tuttavia aperta la questione del se queste raccomandazioni abbiano veramente, e in qual misura, efficacia obbligatoria). Del resto, nella giurisprudenza relativa a problemi analoghi è stata chiarita anche la portata dell'obbligo di ottenere il parere conforme del Consiglio, il quale sussiste, com'è noto, solo in quanto si vogliano modificare le basi del sistema di perequazione (Raccolta XI-1965, pag. 997). Anche su questo punto debbo perciò constatare che i mezzi dedotti dalle ricorrenti per dimostrare l'illegittimità delle decisioni generali di cui trattasi sono infondati. c) Un'altra censura riguarda due importanti elementi su cui si basa la perequazione e che vengono fissati nelle decisioni generali: i prezzi del rottame interno e i prezzi del rottame d'importazione. Le ricorrenti sostengono in proposito che i relativi dati non sono veritieri, in quanto sono stati illecitamente abbassati i costi del rottame interno ed elevati i costi del rottame importato, il che determinava un corrispondente aumento del tasso dei contributi. Inoltre, le decisioni 7/63 e 19/65 non contenevano alcuna indicazione sui prezzi del rottame interno. Quest'ultima censura è infondata, e ciò risulta senz'altro — come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA] — dal testo stesso delle decisioni summenzionate. Nell'allegato II c) sono contenute infatti tutte le indicazioni necessarie. In realtà si potrebbero dichiarare inammissibili le censure fatte valere su questo punto, in quanto non motivate (le ricorrenti parlano di fatti di pubblico dominio); non volendo tuttavia procedere in tal modo, si potrà far rinvio, anche a questo riguardo, alla precedente giurisprudenza (sen tenza 30-65, Raccolta XII-1966, pag. 48 ), in cui si afferma che l'esattezza dei calcoli deve ammettersi quando sia stato effettuato un accurato controllo delle dichiarazioni mensili presentate dalle imprese. Non va dimenticato inoltre che si trattava solo di una media ponderata dei prezzi del rottame, il che rende senz'altro comprensibili determinati scarti regionali. Lo stesso può dirsi per i dati relativi al rottame d'importazione, per i quali tuttavia si deve osservare ch'essi sono stati desunti dai contratti d'acquisto stipulati dall'Ufficio comune (atti sicuramente sottratti a qualsiasi manipolazione da parte di singole imprese). Senza dilungarmi oltre, ritengo perciò che anche queste censure siano infondate. d) Devo ora prendere in esame l'ultima censura di carattere formale, a sostegno della domanda d'annullamento. Essa riguarda la motivazione delle decisioni generali, in cui sarebbero indicati solo i risultati finali, ma non gli elementi sui quali si basano i conteggi. Le ricorrenti criticano inoltre la mancata pubblicazione di un rendiconto esatto sulla contabilità del consorzio di perequazione, approvato dal revisore ufficiale dei conti della Comunità o dalla commissione dei presidenti. Poiché in sostanza si può trovare una risposta a tali critiche in precedenti sentenze della Corte, posso esprimere in poche parole il mio punto di vista al riguardo. Nella giurisprudenza è stato affermato in via generale che i requisiti della motivazione non sono gli stessi per gli atti aventi efficacia generale e per le decisioni individuali (causa 18-62); inoltre ci si può riferire alla sentenza 30-65, secondo cui è sufficiente che la motivazione indichi, sia pure sommariamente, gli elementi essenziali su cui è basata la decisione, mentre non è necessario pubblicare tutti i dati relativi al calcolo della perequazione. Sotto questo aspetto, la motivazione degli atti di cui ci stiamo occupando è ineccepibile, anche perchè essa fa ampiamente rinvio a precedenti decisioni riguardanti la stessa materia. Quanto alla necessita di pubblicare un rendiconto. sulla gestione del consorzio di perequazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha opposto a questo argomento l'esistenza delle sue Relazioni generali e di particolari comunicazioni alle imprese, che garantiscono un'adeguata pubblicità. Essa ha fatto valere inoltre che i dati in questione erano stati controllati non solo dai suoi uffici, ma anche dal Revisore dei conti della Comunità, al cui esame erano stati sottoposti la contabilità e i bilanci annuali del consorzio di perequazione. La validità di questi argomenti è incontestabile, tanto più che nella causa 18-62 la Corte ha respinto analoghe censure della ricorrente. Si può perciò concludere che nessuna delle numerose censure formulate riguardo alle decisioni individuali e generali è atta a far accogliere le domande d'annullamento. II — Sulle domande di risarcimento Come già premesso, vanno ora prese in esame le domande di risarcimento per illecito della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti fanno valere sotto un duplice punto di vista: quello del ritardo nella comunicazione delle somme dovute a titolo di perequazione, e quello del non aver impedito le note irregolarità che hanno portato ad un aumento dei contributi. 1. Per quanto riguarda il primo punto della domanda, le ricorrenti assumono che soltanto dalle decisioni impugnate esse sono state messe esattamente al corrente degli estremi del debito contributivo a loro carico. Tuttavia, durante i periodi cui si riferiscono i conteggi relativi a questo debito, esse avevano dovuto ottemperare all'obbligo di pubblicazione di precisi listini dei prezzi. In tal modo, esse non hanno avuto la possibilità di recuperare gli oneri di perequazione del rottame, comunicati loro solo molto tempo dopo, e avrebbero quindi subito un danno, che valutano nella misura del 15 % dei loro prezzi di vendita nel periodo considerato. Neppure su questo punto dovrò dilungarmi troppo, perché il mio compito è facilitato dalla precedente giurisprudenza. La Corte ha affermato in primo luogo che la temporanea incertezza delle imprese circa l'ammontare definitivo dei contributi, dovuta al fatto ch'esse non adempiono tutte nello stesso momento l'obbligo della dichiarazione ed altresì alle rettifiche eventualmente necessarie in base al risultato dei controlli, è inevitabilmente connessa al sistema di perequazione e non costituisce un danno risarcibile. Come viene sottolineato nella sentenza 20-60 (Raccolta VII-1967, pag. 322) , il ritardo nella fissazione dell'ammontare definitivo dei contributi di perequazione va considerato un normale, inevitabile svantaggio del sistema: in particolare, data la complessità dei fattori da prendere in considerazione, non si può dire che il ritardo lamentato sia stato eccessivo. Le considerazioni di allora valgono anche nel nostro caso, poiché, in primo luogo, l'elemento essenziale sul quale le imprese dovevano basare il proprio comportamento è costituito dai tassi di perequazione (in base ai quali si dovevano calcolare i contributi) e, in secondo luogo, i tassi stabiliti nelle decisioni 7/63 e 19/65 — cioè quelli che ora c'interessano — erano meno elevati di quelli fissati nelle decisioni precedenti. Va messo inoltre in rilievo che nella presente fattispecie, come nella surricordata causa 20-60, non si può parlare, a proposito della pubblicazione dei listini, di violazione di principi di cui all'art. 60 del trattato CECA. Quanto al lamentato ritardo nella comunicazione alle ricorrenti delle somme di cui erano debitrici, non vi si ravvisa l'illegittimità del comportamento degli organismi di perequazione e non si può quindi parlare di illecito della convenuta. A parte questo, sussìstono giustificati dubbi sul fatto che il criticato procedimento abbia causato un danno alle ricorrenti. In proposito, va detto che le considerazioni svolte per dimostrare il danno sono veramente insufficienti, e quindi non è soddisfatta l'esigenza di un'adeguata motivazione. Per di più (come nella causa 20-60), l'esistenza del danno può esser messa in dubbio richia mandosi alle leggi di mercato, e va inoltre rilevato che, malgrado alcune incertezze, non sarebbe stato impossibile alle imprese tener conto degli oneri di perequazione. In effetti, tutti gl'interessati sapevano che si trattava solo di conteggi provvisori, mentre è dimostrato che i prezzi non sono aumentati con continuità; le loro oscillazioni determinavano invece, nei conteggi, una certa compensazione. Le ricorrenti non possono quindi fondare la domanda di risarcimento sul ritardo nella comunicazione dei contributi da loro dovuti. 2. L'ultimo punto della mia indagine riguarda infine la richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] per illecito, fatta valere dalle ricorrenti con riferimento alle frodi commesse nell'ambito del sistema di perequazione del rottame, cioè al fatto che in molti casi sono state indebitamente corrisposte sovvenzioni di perequazione, il che ha portato ad un aumento dei tassi dei contributi, con danno delle imprese contribuenti. Le ricorrenti ravvisano un illecito all'[OSCURATO:PERSONA] nel fatto ch'essa non ha adottato misure adeguate per controllare l'origine delle merci e il funzionamento del consorzio di perequazione. Inoltre, quando le furono segnalate le frodi, essa non avrebbe dato peso alle informazioni, rendendo possibile il protrarsi delle irregolarità. A questa censura la [OSCURATO:PERSONA] (succeduta all'[OSCURATO:PERSONA]) si oppone facendo riferimento all'art. 38, par. 1 del regolamento di procedura e all'art. 22 dello statuto della Corte: essa sostiene, cioè, che manca l'indicazione di fatti precisi, come pure l'esatta descrizione delle pretese irregolarità, e che la domanda va quindi dichiarata irricevibile. Mi sembra però, nonostante quanto affermato dalla Corte nella sentenza 46 e 47-59 (Raccolta VIII-1962, pag. 765) , che questa eccezione non possa essere accolta. Propendo piuttosto per la tesi sostenuta dal mio ex collega Lagrange, tesi secondo la quale nella materia di cui ci stiamo occupando non si può pretendere che gli argomenti dedotti a sostegno delle domande delle imprese interessate, alle quali non sono noti tutti i particolari degli atti interni del consorzio di perequazione, vadano oltre il rinvio ai relativi atti parlamentari, del resto abbastanza circostanziati. Comunque, la questione sollevata può in definitiva restare aperta, in quanto il problema principale, già esaminato in passato dalla Corte, si può a mio avviso risolvere anche adesso senza che vengano trattati a fondo tutti i suoi delicati aspetti particolari. Mi sembra infatti che le domande di risarcimento siano ancora premature. [OSCURATO:PERSONA] abbiamo appreso in corso di causa a quali risultati abbiano condotto i tentativi finora fatti dall'[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa per recuperare le somme che sono state oggetto delle pratiche fraudolente: mentre all'incirca quattro quinti delle sovvenzioni indebitamente corrisposte sono stati rimborsati, per il resto è ancora pendente dinanzi ai tribunali nazionali l'azione contro i responsabili delle frodi. Solo dopo la conclusione di queste cause si potrà determinare l'eventuale esistenza e l'entità del danno subito dalle imprese partecipanti al consorzio di perequazione. (Si può comunque affermare sin d'ora che, in considerazione delle 256 imprese interessate e del quantitativo di rottame in questione, che rappresenta lo 0,4 % di tutto il rottame soggetto a perequazione, il danno causato alle ricorrenti, specialmente se raffrontato al loro debito complessivo, è di entità minima). Come affermato nella sentenza 9 e 24-64 (Raccolta XI-1965, pag. 384) , e benché la decisione 19/65 abbia fissato i tassi definitivi dei contributi, nemmeno ora — dati i precedenti e l'impossibilità di determinare il danno — si può parlare di definitiva chiusura dei conti di perequazione, né di conteggi definitivi relativi alle imprese. Le domande di risarcimento vanno quindi dichiarate irricevibili, perchè premature. A mio parere, per il momento ci si può fermare a questa constatazione; non è necessario approfondire tutte le altre questioni — come quella della colpa — ampiamente trattate dalla [OSCURATO:PERSONA]. III — [OSCURATO:PERSONA] riassumere come segue il risultato della mia indagine: a mio avviso, i ricorsi presentati dalla Simet e dalla Feram vanno respinti in ogni loro parte, e le spese giudiziali vanno poste a carico delle ricorrenti. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1971 — Fons Iuris — Fons Iuris