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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19667/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15352-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nq di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E-RINNOVA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 21 dicembre 2020, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del reclamo proposto dalla società debitrice, constatava che la medesima non aveva dato esecuzione neanche parziale al piano di rientro proposto, aveva dedotto l’esistenza di una pluralità di crediti della cui sussistenza non vi era ragionevole certezza, non aveva dimostrato che l’aggiudicazione di un appalto da parte di Trenitalia fosse certa né aveva smentito che le iniziative esecutive dei suoi creditori fossero rimaste infruttuose.

L’insieme di queste circostanze delineavano – a parere della Corte distrettuale – un quadro univoco dimostrativo di una situazione di insolvenza, in presenza di difficoltà non contingente della società reclamante ad adempiere, con mezzi normali, alle proprie obbligazioni.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 30 aprile 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza.

Gli intimati fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto, sotto la rubrica “violazione di legge per errata e falsa applicazione dell’art. 5 L.F. c.c. in riferimento all’art. 360 n. 1, 3 e 5 cpc.,/111 Cost. e 6 CEDU./Manifesta illogicità e contraddittorietà; Ric. 2021 n. 15352 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Violazione degli art 132 cpc, 118 disp.att cpc, art 111 cost art 6Cedu, Omessa ed insufficiente motivazione in riferimento all’art 360 cpc n 5”, assume che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di omessa, apparente ed insufficiente motivazione, perché la Corte territoriale ha tralasciato di confrontarsi con la prospettazione della reclamante su un punto decisivo della controversia, costituita dalla richiesta di remissione in termini per la prosecuzione del piano di rientro, trascurando peraltro di esplicitare, in termini chiari ed esaustivi, le ragioni per le quali il versamento degli effetti concordati all’interno del medesimo piano, sospeso in conseguenza del lock down dovuto alla pandemia, non comprovasse la natura transitoria della crisi dell’impresa.

La motivazione del provvedimento impugnato ha anche – in tesi di parte ricorrente – carattere apparente, perché non offre argomenti logicamente sufficienti per escludere, da una parte, la sussistenza dei crediti vantati dalla reclamante, dall’altra il carattere transitorio della condizione di impotenza dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni.

Il travisamento o il parziale vaglio delle circostanze di fatto emergenti dal compendio documentale prodotto comporta, inoltre, la violazione dell’art. 5 l. fall., non essendo riscontrabile alcun dato sintomatico dimostrativo di uno stato di impotenza funzionale della compagine debitrice a soddisfare le proprie obbligazioni.

5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 5.1 Il profilo di doglianza concernente il vizio di insufficiente motivazione si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. prima che l’art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, limitasse tale canone di critica al solo omesso Ric. 2021 n. 15352 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

In seguito a questa riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.23940/2017).

Le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente intendono dolersi, più che di un omesso esame del piano di rientro, puntualmente effettuato dal collegio del reclamo, di un esame non conforme alle sue aspettative, in termini dimostrativi di una crisi di natura transitoria, e in questo modo si pongono al di fuori dei limiti propri del canone di critica utilizzato, che riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all’esame inappagante per la parte di tale fatto, esame che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non può essere rinnovato in questa sede di legittimità.

Ric. 2021 n. 15352 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 5.2 Infatti, la motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016).

La doglianza che assume il carattere apparente della motivazione, sotto il profilo della sussistenza dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. e della valutazione del carattere transitorio della sua crisi, non adduce che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito dal collegio del reclamo per arrivare alla decisione, ma intende confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dai giudici distrettuali.

Una simile censura non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale e comunque motivata del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 5.3 Non è possibile, infine, sostenere in questa sede di legittimità che il compendio documentale prodotto suggerisse l’esistenza di una mera crisi di liquidità dell’impresa di natura transitoria e fisiologica piuttosto che di uno stato di impotenza funzionale a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr. pagg. 20 e 21 del ricorso).

In vero il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione Ric. 2021 n. 15352 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014), come nel caso di specie.

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 4 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 15352 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -6- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15352-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nq di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E-RINNOVA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 21 dicembre 2020, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del reclamo proposto dalla società debitrice, constatava che la medesima non aveva dato esecuzione neanche parziale al piano di rientro proposto, aveva dedotto l’esistenza di una pluralità di crediti della cui sussistenza non vi era ragionevole certezza, non aveva dimostrato che l’aggiudicazione di un appalto da parte di Trenitalia fosse certa né aveva smentito che le iniziative esecutive dei suoi creditori fossero rimaste infruttuose. L’insieme di queste circostanze delineavano – a parere della Corte distrettuale – un quadro univoco dimostrativo di una situazione di insolvenza, in presenza di difficoltà non contingente della società reclamante ad adempiere, con mezzi normali, alle proprie obbligazioni. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 30 aprile 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza. Gli intimati fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto, sotto la rubrica “violazione di legge per errata e falsa applicazione dell’art. 5 L.F. c.c. in riferimento all’art. 360 n. 1, 3 e 5 cpc.,/111 Cost. e 6 CEDU./Manifesta illogicità e contraddittorietà; Ric. 2021 n. 15352 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Violazione degli art 132 cpc, 118 disp.att cpc, art 111 cost art 6Cedu, Omessa ed insufficiente motivazione in riferimento all’art 360 cpc n 5”, assume che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di omessa, apparente ed insufficiente motivazione, perché la Corte territoriale ha tralasciato di confrontarsi con la prospettazione della reclamante su un punto decisivo della controversia, costituita dalla richiesta di remissione in termini per la prosecuzione del piano di rientro, trascurando peraltro di esplicitare, in termini chiari ed esaustivi, le ragioni per le quali il versamento degli effetti concordati all’interno del medesimo piano, sospeso in conseguenza del lock down dovuto alla pandemia, non comprovasse la natura transitoria della crisi dell’impresa. La motivazione del provvedimento impugnato ha anche – in tesi di parte ricorrente – carattere apparente, perché non offre argomenti logicamente sufficienti per escludere, da una parte, la sussistenza dei crediti vantati dalla reclamante, dall’altra il carattere transitorio della condizione di impotenza dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni. Il travisamento o il parziale vaglio delle circostanze di fatto emergenti dal compendio documentale prodotto comporta, inoltre, la violazione dell’art. 5 l. fall., non essendo riscontrabile alcun dato sintomatico dimostrativo di uno stato di impotenza funzionale della compagine debitrice a soddisfare le proprie obbligazioni. 5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 5.1 Il profilo di doglianza concernente il vizio di insufficiente motivazione si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. prima che l’art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, limitasse tale canone di critica al solo omesso Ric. 2021 n. 15352 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In seguito a questa riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.23940/2017). Le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente intendono dolersi, più che di un omesso esame del piano di rientro, puntualmente effettuato dal collegio del reclamo, di un esame non conforme alle sue aspettative, in termini dimostrativi di una crisi di natura transitoria, e in questo modo si pongono al di fuori dei limiti propri del canone di critica utilizzato, che riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all’esame inappagante per la parte di tale fatto, esame che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non può essere rinnovato in questa sede di legittimità. Ric. 2021 n. 15352 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 5.2 Infatti, la motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). La doglianza che assume il carattere apparente della motivazione, sotto il profilo della sussistenza dei crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. e della valutazione del carattere transitorio della sua crisi, non adduce che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito dal collegio del reclamo per arrivare alla decisione, ma intende confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dai giudici distrettuali. Una simile censura non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale e comunque motivata del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 5.3 Non è possibile, infine, sostenere in questa sede di legittimità che il compendio documentale prodotto suggerisse l’esistenza di una mera crisi di liquidità dell’impresa di natura transitoria e fisiologica piuttosto che di uno stato di impotenza funzionale a soddisfare le proprie obbligazioni (cfr. pagg. 20 e 21 del ricorso). In vero il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione Ric. 2021 n. 15352 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 15352/2021 Numero sezionale 4638/2022 Numero di raccolta generale 19667/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 7252/2014), come nel caso di specie. 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 15352 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -6- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c