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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16310/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dai delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza del requisito ostativo della colpa grave del ricorrente, limitandosi a evidenziare che quest'ultimo, dichiarandosi innocente in sede di interrogatorio e adducendo di non sapere in che modo il suo cellulare fosse stato utilizzato dagli stranieri, avrebbe reso dichiarazioni non veritiere, essendo in realtà emersa dalla lettura di varie intercettazioni, non considerate dal Tribunale nell'emettere la sentenza di assoluzione, la sua collaborazione nella gestione dei migranti.

La Corte d'appello si limita pertanto ad elencare una serie di conversazioni intercettate, senza operare alcun collegamento tra i suddetti elementi e i reati contestati e senza indicare specificamente i comportamenti gravemente colposi posti in essere dal richiedente e da porsi in correlazione con il provvedimento restrittivo.

Il giudice a quo non ha tenuto conto che le conversazioni captate, il cui contenuto era equivoco e privo di riscontri, non hanno permesso di accertare che il ricorrente avesse effettivamente prestato "aiuto" ai cittadini stranieri entrati nel territorio dello Stato in maniera irregolare.

La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto valutare l'efficienza causale del comportamento del Khadim, non essendo dato comprendere quale sia stata la condotta attiva tenuta da quest'ultimo che abbia esplicato efficacia sinergica ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura cautelare.

L'ordinanza pertanto non motiva adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della custodia cautelare, limitandosi a un elenco di fatti senza alcun collegamento eziologico con il provvedimento restrittivo e con il mantenimento della detenzione, ed attribuendo al ricorrente condotte che questi non ha tenuto e che gli vengono ascritte immotivatamente.

E infatti tutti gli elementi che la Corte d'appello ha utilizzato per ravvisare la colpa grave non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per i reati contestati.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. a

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalle conversazioni intercettate era emerso che il Khadim aveva fatto da intermediario per un cittadino extracomunitario clandestino che necessitava di essere ospitato.

Da una delle conversazioni si evinceva poi che il Khadim si trovava in compagnia di alcuni cittadini tunisini clandestini in attesa di un aiuto per transitare in Francia.

Nel corso di un'altra conversazione un terzo metteva in contatto un cittadino afghano clandestino con il Khadim, chiedendogli se potesse andare a prelevarlo.

Il ricorrente manteneva un atteggiamento restio a parlare al telefono e a farsi vedere con il clandestino e veniva perciò concordato un appuntamento presso un locale.

Nel corso di un'altra conversazione tra terzi, veniva proposto il Khadim quale soggetto che avrebbe potuto ricevere denaro, tramite la [OSCURATO:PERSONA], da soggetti extracomunitari.

Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3. Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice a quo sono perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034).

Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez.

U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro).

4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non può procedersi alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, poiché la condanna al pagamento delle spese in favore della parte resistente va disposta purchè quest'ultima, nell'ambito del giudizio di legittimità, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della controparte, per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv, 226716).

Ciò che, nel caso di specie, non è dato riscontrare poiché l'Avvocatura dello Stato si è limitata a presentare una memoria contenente una serie di enunciazioni di carattere generale, sui connotati del giudizio ex art. 314 ss cod. proc. pen., avulse dalla specificità del presente processo, senza alcuna argomentazione inerente alle problematiche concretamente poste dalla regiudicanda in esame e dal ricorso presentato.

Non può pertanto ritenersi che l'Avvocatura dello Stato abbia apportato alla dialettica processuale un effettivo contributo, esplicando una concreta attività a supporto delle proprie posizioni e in antitesi a quelle del ricorrente (Sez. 4, n.34661 del 10/06/2010, Rv. 248076 - 01).

Ciò preclude la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dai delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza del requisito ostativo della colpa grave del ricorrente, limitandosi a evidenziare che quest'ultimo, dichiarandosi innocente in sede di interrogatorio e adducendo di non sapere in che modo il suo cellulare fosse stato utilizzato dagli stranieri, avrebbe reso dichiarazioni non veritiere, essendo in realtà emersa dalla lettura di varie intercettazioni, non considerate dal Tribunale nell'emettere la sentenza di assoluzione, la sua collaborazione nella gestione dei migranti. La Corte d'appello si limita pertanto ad elencare una serie di conversazioni intercettate, senza operare alcun collegamento tra i suddetti elementi e i reati contestati e senza indicare specificamente i comportamenti gravemente colposi posti in essere dal richiedente e da porsi in correlazione con il provvedimento restrittivo. Il giudice a quo non ha tenuto conto che le conversazioni captate, il cui contenuto era equivoco e privo di riscontri, non hanno permesso di accertare che il ricorrente avesse effettivamente prestato "aiuto" ai cittadini stranieri entrati nel territorio dello Stato in maniera irregolare. La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto valutare l'efficienza causale del comportamento del Khadim, non essendo dato comprendere quale sia stata la condotta attiva tenuta da quest'ultimo che abbia esplicato efficacia sinergica ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura cautelare. L'ordinanza pertanto non motiva adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della custodia cautelare, limitandosi a un elenco di fatti senza alcun collegamento eziologico con il provvedimento restrittivo e con il mantenimento della detenzione, ed attribuendo al ricorrente condotte che questi non ha tenuto e che gli vengono ascritte immotivatamente. E infatti tutti gli elementi che la Corte d'appello ha utilizzato per ravvisare la colpa grave non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per i reati contestati. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. a 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalle conversazioni intercettate era emerso che il Khadim aveva fatto da intermediario per un cittadino extracomunitario clandestino che necessitava di essere ospitato. Da una delle conversazioni si evinceva poi che il Khadim si trovava in compagnia di alcuni cittadini tunisini clandestini in attesa di un aiuto per transitare in Francia. Nel corso di un'altra conversazione un terzo metteva in contatto un cittadino afghano clandestino con il Khadim, chiedendogli se potesse andare a prelevarlo. Il ricorrente manteneva un atteggiamento restio a parlare al telefono e a farsi vedere con il clandestino e veniva perciò concordato un appuntamento presso un locale. Nel corso di un'altra conversazione tra terzi, veniva proposto il Khadim quale soggetto che avrebbe potuto ricevere denaro, tramite la [OSCURATO:PERSONA], da soggetti extracomunitari. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice a quo sono perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Rv. 242034). Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può procedersi alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, poiché la condanna al pagamento delle spese in favore della parte resistente va disposta purchè quest'ultima, nell'ambito del giudizio di legittimità, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della controparte, per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv, 226716). Ciò che, nel caso di specie, non è dato riscontrare poiché l'Avvocatura dello Stato si è limitata a presentare una memoria contenente una serie di enunciazioni di carattere generale, sui connotati del giudizio ex art. 314 ss cod. proc. pen., avulse dalla specificità del presente processo, senza alcuna argomentazione inerente alle problematiche concretamente poste dalla regiudicanda in esame e dal ricorso presentato. Non può pertanto ritenersi che l'Avvocatura dello Stato abbia apportato alla dialettica processuale un effettivo contributo, esplicando una concreta attività a supporto delle proprie posizioni e in antitesi a quelle del ricorrente (Sez. 4, n.34661 del 10/06/2010, Rv. 248076 - 01). Ciò preclude la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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