Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 36539/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato — escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen, e rideterminando la pena — la pronuncia con la quale il Tribunale di Chieti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la disabilità fisica della persona offesa costituiva sicuramente una condizione di minorata difesa, limitando in maniera significativa la possibile reazione della vittima; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato — escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen, e rideterminando la pena — la pronuncia con la quale il Tribunale di Chieti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la disabilità fisica della persona offesa costituiva sicuramente una condizione di minorata difesa, limitando in maniera significativa la possibile reazione della vittima; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]