CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5423-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 5423/2017 Cron. Rep. Ud. 18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 101 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E PARTNERS), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 2; [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 118/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/08/2016 R.G.N. 225/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Ancona ha accolto l’appello principale e ha rigettato l’appello incidentale rispettivamente proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] Marche - Azienda sanitaria unica regionale e da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Ancona. Il lavoratore aveva agito in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, dichiararsi la propria idoneità alla mobilità in entrata nel posto di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica ostetrica presso [OSCURATO:PERSONA] 2 di [OSCURATO:PERSONA] Marche. In via subordinata, a veva chiesto la condanna dell’Azienda a rinnovare la prova da parte della Commissione di concorso. In via ulteriormente subordinata, aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i danni da perdita di chance. 2. La Corte d’Appello nell’accogliere il terzo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] Marche ha dichiarato infondata la domanda di accertamento della idoneità alla mobilità disciplinata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il lavoratore aveva proposto domanda il 9 maggio 2012 (si v. pag. 3 del ricorso principale, pag. 4 della sentenza) perla mobilità esterna. L’art. 30 del d.lgs. n. 65 del 2001, come vigente ratione temporis, richiedeva anche il consenso dell’Amministrazione cd. di destinazione. Nella specie tale consenso era mancato, di talchè non sussisteva il diritto del lavoratore al passaggio. Nella specie, atteso che il lavoratore non era in situazione di comando o di fuori rullo non poteva trovare applicazione il comma 2-bis. A ciò conseguiva il rigetto della domanda di risarcimento del danno che era stata accolta dal Tribunale, e dell’appello incidentale con cui erano state riproposte dal lavoratore le domande proposte in primo grado. L’Amministrazione aveva provveduto a rinnovare in sede di autotutela la prova di esame. Inoltre, in mancanza della violazione dei canoni di correttezza e buona fede non era ravvisabile una tutela risarcitoria in favore del lavoratore per la mancata prestazione del consenso. Quanto al rilievo attribuito agli esiti del colloquio da sostenere davanti alla Commissione esaminatrice ai sensi del regolamento recante i criteri e graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente, la Corte d’Appello lo riteneva logico e razionale in quanto strumento adeguato e d efficace per il vaglio di professionalità del soggetto aspirante alla mobilità. Era poi intervenuto nuovo giudizio di inidoneità con annullamento in via di autotutela della determina 280 del 2013 e rispetto alla seconda valutazione difettavano concrete allegazioni assertive e documentali nel presente giudizio. La Corte d’Appello rigettava la domanda di integrale risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per effetto del giudizio di inidoneità, attesa la mancanza della violazione di buona fede e correttezza. Né, un danno all’immagine poteva conseguire all’annullamento della suddetta determina. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di ricorso. 4. Resiste [OSCURATO:PERSONA] Marche con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in un motivo. 5. Il ricorso è stato notificato anche a [OSCURATO:PERSONA] Marche - [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, e alla [OSCURATO:PERSONA], che sono rimaste intimate. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.DIRITTO 1. Va premesso che nel ricorso, a pag. 2, sono indicati in sintesi i motivi di ricorso, in numero di due. Tuttavia, a partire da pag. 10 del ricorso nel “Diritto” sono articolati quattro motivi di ricorso indicati con le lettere A, B, C e D, che in maniera più articolata espongono le censure racchiuse nelle iniziali sintesi delle censure. 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sotto più profili. Assume il ricorrente (unico candidato alla procedura di mobilità per titoli e colloquio indetta e regolata con determina del Direttore Generale [OSCURATO:PERSONA] n. 218/ASURDG del 16 marzo 2012, si v. pagg. 3 e 4 del ricorso) che nel caso in cui sia deciso di ricoprire il posto tramite nuove assunzioni, il preventivo ricorso alla mobilità è obbligatorio, con assorbimento di ogni parere e in generale di ogni gradimento dell'Amministrazione di destinazione. Diversamente, resterebbe esclusa la garanzia apprestata dal comma 2 dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigenteratione temporis, che prevede che in ogni caso sono nulli gli atti volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento del nuovo personale. 1.1. Il motivo non è fondato. L’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporis (testo precedente le modifiche apportate dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90), prevede, tra l’altro, al comma 1:“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sullabase della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.(…)”. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., SU, n. 32624 del 2018, n. 16452 del 2020, si v. anche Cons. Stato Sez. V, 02/02/2021, n. 961) che la mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con ilconsenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (nella specie, non vengono in rilievo ratione temporisle modifiche introdotte dal comma 7 dell’art. 3 del decreto legge decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stato limitata la necessità del “previo assenso” dell’amministrazione di appartenenza alla domanda di mobilità dei dipendenti pubblici). Come questa Corte ha già affermato (Cass.,n. 35108 del 2022) l’attività dell’Amministrazione è vincolata solo dall’avvenuto accertamento della qualifica del candidato e del fatto che è dipendente pubblico. Per il resto, essa deve verificare che possieda i requisiti e le competenze professionali richiesti: gli unici limiti che, a questo punto, la pubblica amministrazione incontra sono la previa indicazione nel bando dei requisiti e delle competenze richiesti ed il rispetto dei richiamati principi di correttezza e buona fede. L’obbligo per la pubblica amministrazionedi accertare che il ricorrente possedesse le competenze professionali domandate si evince anche dal fatto che, come espone lo stesso ricorrente, era previsto nell’avviso un punteggio minimo per accedere alla mobilità e che, con evidenza, questo punteggio minimo dovesse esprimere il possesso dei requisiti professionali inderogabili per colui che fosse destinato a ricoprire l’incarico in esame. La stessa ricostruzione del fenomeno della mobilità volontaria operata dalla giurisprudenza quale cessione di un contratto presuppone l’incontro di tre volontà. È innegabile pure che quella dell’Ente di destinazione sia espressa già nel bando, ma, ove questa sia subordinata al rispetto di particolari condizioni, come una specifica competenza professionale, la fattispecie potrà perfezionarsi esclusivamente qualora detta competenza sia accertata. Ne deriva che, come già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, se il bando vincola la conclusione della mobilità all’ottenimento di un certo punteggio, attestante il possesso di particolari requisiti e competenze, ove questo risultato non sia ottenuto, non potrà considerarsi espresso il consenso della pubblica amministrazione procedente. Siffatta lettura trova conferma nel testo dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, vigente al tempo della pubblicazione dell’avviso, per il quale “Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”; peraltro, si tratta di un principio immanente al sistema e che chiaramente indirizza nell’interpretazione del medesimo articolo per come successivamente modificato. Come già affermato nella decisione da ultimo richiamata un’interpretazione differente si porrebbe, peraltro, in contrasto con l’art. 97 Cost., inficiando l’efficienza e il buon andamento della pubblic a amministrazione, e con il diritto del datore di lavoro di scegliere i propri dipendenti. D’altronde, ove fosse accolta la tesi del ricorrente, l’unico candidato beneficerebbe di una mobilità automatica, e, dunque, di un eccessivo vantaggio rispetto alla pluralità di aspiranti, i quali, nel giudizio di comparazione, vedrebbero valutata in concreto la loro idoneità professionale. 2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 30 del d.lgs. bn. 165 del 2001 e dell’art.1175 cod. civ., in relazione al regolamento di mobilità dell’[OSCURATO:PERSONA] Marche. Il ricorrente ricorda che [OSCURATO:PERSONA] Marche adottava un regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente che attribuiva determinante rilevanza al colloquio e quindi valutazioni soggettive. In applicazione di tale regolamento esso lavoratore veniva ritenuto inidoneo. Deduce quindi l’illegittimità del regolamento, oltre che per la previsione del parere favorevole, in violazione del comma 2 dell’art. 30, cit., richiamando le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo, per il rilievo attribuito al colloquio (60 punti) rispetto a titoli ed esami (40 punti), che non consente di effettuare la valutazione in base a criteri oggettivi. 2.1.Il motivo è inammissibile. Va rilevato che le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento delle censure si incentrano proprio sulle scelte operate dall'Amministrazionecontroricorrente, e la domanda dello stesso verte sulla richiesta di un vaglio di legittimità dei criteri di scelta posti dalla ASL. Gli stessi, come si rileva dalla sentenza e dal ricorso, venivano stabiliti con ilRegolamento aziendale determina Direttore Generale [OSCURATO:PERSONA] n. 218/ASURDG del 16 marzo 2012. Tuttavia, nel ricorso non sono riportati i passaggi delRegolamento relativi alla valutazione della professionalità degli aspiranti, limitandosi il lavoratore a dedurre che 40 punti erano attribuiti per titoli e esami, 60 punti erano attribuiti per il colloquio, e per superare la valutazione occorreva conseguire almeno 60 punti.Tale carenza, così come la mancanza di specificazione circa il correlato avviso di mobilità, non consente di procedere ad una interpretazione compiuta degli atti della ASL. Trova, dunque conferma la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che i requisiti imposti a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1,comma 1, n. 6 e dall'art. 369, cod. proc. civ., comma 2, n. 4, rispondono ad un'esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l'esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure (Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass. S.U., n. 25038 del 2013, Cass., S.U., n. 34469 del 2019). 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1175 cod. civ., in relazione al punteggio attribuito al ricorrente. È contestata l’applicazione che è stata fatta del Regolamento, laddove si era omessa la considerazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni realizzate da esso ricorrente. Nessun punteggio veniva attribuito al lavoratore per i prestigiosi titoli posseduti, ed era infondata la pretesa irregolarità nella esposizione di tali titoli. Tali doglianze erano state riproposte con l’appello incidentale (capi XXII- XXV). 3.1. Il motivo, che si incentra sulle ragioni della esclusione censurandole, è inammissibile.Il lavoratore non riproduce la dichiarazione di inidoneità alla mobilità, e dunque il giudizio dell’Amministrazione che intende censurare, non specifica le ragioni della esclusione della valutazione dei propri titoli da parte dell’amministrazione, pur dolendosi del punteggio massimo che era previsto per tale vocem così non consentendo a questa Corte il vaglio di rilevanza delle censure. Trovano applicazione, quindi, i principi già enunciati nella trattazione del secondo motivo di ricorso. 4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2043, cod. civ. In ragione di quanto esposto nei precedenti motivi il lavoratore censura la statuizione della Corte d’Appello di rigetto della domanda di risarcimento di tutti i danni causati per effetto del mancato riconoscimento della idoneità alla mobilità in questione. 4.1. In ragione del rigetto/inammissibilità dei precedenti motivi, anche il quarto motivo con cui non sono dedotte specifiche censure va rigettato. 5. Al rigetto del ricorso principale segue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 6. La Corte rigetta il ricorso principale. Assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pre