Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15522/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità e che in ogni caso il trattamento sanzionatorio - ed in particolare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche — è stato adeguatamente motivato evidenziando la particolare intensità del dolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità e che in ogni caso il trattamento sanzionatorio - ed in particolare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche — è stato adeguatamente motivato evidenziando la particolare intensità del dolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 15522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris