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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42032/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ESPOSITO Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa con riferimento al reato di tentato furto in concorso di prodotti ittici all'interno di un esercizio commerciale

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta.

3. I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ESPOSITO Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60 di multa con riferimento al reato di tentato furto in concorso di prodotti ittici all'interno di un esercizio commerciale 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta. 3. I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 42032/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris