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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34436/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in RTrd; il 25 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in RTrd; il 25 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 34436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris