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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17374/2026

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la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione pertravisamento della prova posta a base della sentenza impugnata, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, essendo volto a prefigurare una diversa valutazione eun diverso giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, avulsi da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito;che, infatti, il denunciato travisamento non appare decisivo, tenuto conto che la Corteterritoriale, oltre ad avere contezza di quanto riportato nell’annotazione della poliziagiudiziaria -che il ricorrente assume valorizzato per la prima volta dalla corte di appello-, havalorizzato altri rilevanti elementi per ritenere il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nelreato di ricettazione ascrittogli (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove sisono evidenziati: l’ingente quantità di prodotti incompatibili con una vendita al dettaglio o conun “uso personale”, l’assenza di ogni qualsivoglia giustificazione in ordine alla provenienzadei beni, l’atteggiamento di particolare nervosismo e tensione manifestato al momento delfermo), utili anche a giustificare il dolo di ricettazione;a fronte di una motivazione logica e non contraddittoria, in uno con la marginalità e nondecisività dell’annotazione di polizia giudiziaria in questione, il cui contenuto non muta l’esitodecisorio, il ricorso risulta manifestamente infondato.

S tale ultimo proposito, va ricordatoche costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello secondo il quale «èinammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità diun elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd.

"prova di resistenza", aifini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione dielementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269218 – 01).

Tale onere di allegazione non può ritenersi assolto nel caso inesame, atteso che il ricorrente non ha illustrato -se non in maniera generica e apodittica-l'incidenza della eventuale eliminazione dell’annotazione dal complessivo compendioprobatorio, non precisando se, dalla loro espunzione, le residue risultanze risultassero omeno sufficienti a confermare il convincimento raggiunto dai giudici.

Precisazione tanto piùnecessaria, ove si consideri che dalla struttura argomentativa della sentenza impugnataemerge la marginalità di tale atto, per come già evidenziato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione pertravisamento della prova posta a base della sentenza impugnata, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, essendo volto a prefigurare una diversa valutazione eun diverso giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, avulsi da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito;che, infatti, il denunciato travisamento non appare decisivo, tenuto conto che la Corteterritoriale, oltre ad avere contezza di quanto riportato nell’annotazione della poliziagiudiziaria -che il ricorrente assume valorizzato per la prima volta dalla corte di appello-, havalorizzato altri rilevanti elementi per ritenere il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nelreato di ricettazione ascrittogli (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove sisono evidenziati: l’ingente quantità di prodotti incompatibili con una vendita al dettaglio o conun “uso personale”, l’assenza di ogni qualsivoglia giustificazione in ordine alla provenienzadei beni, l’atteggiamento di particolare nervosismo e tensione manifestato al momento delfermo), utili anche a giustificare il dolo di ricettazione;a fronte di una motivazione logica e non contraddittoria, in uno con la marginalità e nondecisività dell’annotazione di polizia giudiziaria in questione, il cui contenuto non muta l’esitodecisorio, il ricorso risulta manifestamente infondato. S tale ultimo proposito, va ricordatoche costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello secondo il quale «èinammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità diun elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", aifini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione dielementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv. 269218 – 01). Tale onere di allegazione non può ritenersi assolto nel caso inesame, atteso che il ricorrente non ha illustrato -se non in maniera generica e apodittica-l'incidenza della eventuale eliminazione dell’annotazione dal complessivo compendioprobatorio, non precisando se, dalla loro espunzione, le residue risultanze risultassero omeno sufficienti a confermare il convincimento raggiunto dai giudici. Precisazione tanto piùnecessaria, ove si consideri che dalla struttura argomentativa della sentenza impugnataemerge la marginalità di tale atto, per come già evidenziato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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