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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02143/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lui(*3 CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Trlbunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 19/04/2022 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui agli art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. (capo 1).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due diversi motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione agli artt. 416-bis, cod. pen. e 192 e 273 cod. proc. pen., apparenza della motivazione in relazione all'individuazione di condotte dimostrative della partecipazione dell'odierno ricorrente in qualità di capo e promotore (comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen.) nonostante il suo stato detentivo; le argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame, per ritenere riscontrata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al ruolo di capo e promotore della associazione 167 di Arzano sono illogiche e contraddittorie e risultano in evidente contrasto con lo schema tipico del delitto contestato e meritano censura ed annullamento; il Tribunale non ha tenuto alcun conto delle censure difensive che avevano evidenziato l'assenza di qualsiasi collegamento tra il ricorrente e i soggetti ritenuti affiliati; in tal senso sono da contestare gli elementi acquisiti tramite l'informativa dei CC del nucleo investigativo di castello Cisterna, così come le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato del tutto travisate nei loro contenuti dal Tribunale del riesame, che non ha tenuto conto delle censure con ie quali si evidenziava la discontinuità tra la posizione del Napoleone e la gestione ed organizzazione del sodalizio 167 di Arzano, con particolare riferimento al suo ruolo di capo e promotore.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 648, 416- bis.1. cod. pen., nonché art. 192, 273 cod. proc. pen., era stata richiesta in via subordinata la riqualificazione della condotta quale ricettazione aggravata dall'agevolazione mafiosa; il Tribunale del riesame ha reso una motivazione meramente apparente sul punto, escludendone la riferibilità al Napoleone perché configurabile solo in favore di soggetti non intranei al sodalizio criminoso, perché era proprio l'intraneità del Napoleone che doveva essere esclusa.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza onde 2 ggy ritenere correttamente contestato al Napoleone il ruolo di capo dell'organizzazione mafiosa, con particolare richiamo alla sua attività di capo ed organizzatore della 167 di Arzano, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 dei 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del Napoleone, che si presenta organica, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, dopo una attenta considerazione del contenuto delle captazioni e delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia.

È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusnnano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato.

L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di vertice del Napoleone nella risoluzione di una serie di questioni relative alla gestione dell'attività estorsiva e del sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie mediante l'attribuzione, anche alio stesso ricorrente, della c.d. mesata, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni, che evidenziavano comunque la riferibilità anche al Napoleone (oltre che al Gambino e al Cristiano) della gestione della consorteria criminale, come ampiamente ricostruito dal Tribunale.

È stato difatti ricostruito, in modo puntuale e persuasivo, l'organigramma del gruppo criminale ed il ruolo rilevante svolto dal Napoleone all'interno dello stesso quale vertice, direttamente coinvolto in decisioni cruciali, oltre che considerato punto di riferimento nonostante lo stato detentivo al quale risultava sottoposto.

Il Tribunale ha ampiamente motivato evidenziando il costante, esplicito ed implicito, riferimento al Napoleone, quale persona di calibro del sodalizio indagato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.

E' emersa la centralità del suo ruolo ripetutamente, anche tenuto conto della volontà dei soggetti interessati alla sopravvivenza della consorteria mafiosa nell'ambito di una serie di complicati equilibri nei rapporti con il clan Amato-Pagano e il clan Moccia nella gestione delle piazze di spaccio stupefacenti e nel tenere unito il gruppo criminale in oggetto evitando, proprio mediante la gestione delle mesate, forme di collaborazione con la giustizia.

La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, illogicità o contraddittorietà anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni del collaboranti, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni.

Tali dichiarazioni non vengono neanche citate dal ricorrente che, di fatto, omettendo di confrontarsi con la motivazione, si è limitato ad una lettura parziale e parcellizzata del giudizio reso dal Tribunale.

Nello stesso senso, il Tribunale fornisce chiare indicazioni in ordine alla gestione e caratterizzazione dei vertici della consorteria mafiosa in questione, con ciò rispondendo in modo articolato, e sorretto da logici riscontri anche nella successione temporale, quanto al ruolo svolto prima della detenzione dal Napoleone, per evidenziare evoluzione e nuove strategie dallo stesso adottate per mantenere il controllo anche dopo la sua carcerazione.

Né può assumere rilevanza il mero richiamo ad eventuali decisioni giudiziarie, neanche indicate o allegate dalla difesa.

2.1. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al Napoleone in concreto il ruolo di capo e promotore dell'associazione.

Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842-01).

Il ruolo centrale del Napoleone, la sua considerazione e rilevanza nelle valutazioni degli altri sodali, anche a seguito della sua carcerazione, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione, anche alla luce del principio costante, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo li vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280980-01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01).

La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente, illogica o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi contesti, e la specifica considerazione da parte degli altri sodali, dai quali desumere la piena considerazione del ruolo del Napoleone quale capo, fondatoree promotore della 167 di Arzano.

2.2. La difesa sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso ha lamentato la mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame dell'incidenza, quanto all'effettiva possibilità di considerare ricorrenti gravi indizi di colpevolezza, della sottoposizione a detenzione del Napoleone.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta pienamente con la motivazione resa dal Tribunale e ne da una lettura parcellizzata ed alternativa, obliterando sostanzialmente l'insieme di elementi rilevanti emersi dalle captazioni, che mostravano la considerazione da parte degli esterni alla consorteria criminale quanto al ruolo svolto dal Napoleone anche dall'interno del carcere al fine di gestire e sedare eventuali malumori relativi alla puntuale gestione delle mesate così da garantire la durevolezza del vincolo associativo ed evitare condotte di collaborazione.Il Tribunale ha dunque descritto il ruolo del Napoleone, anche nel carcere, proprio sulla base di un'interpretazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie del materiale captativo e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che evidenziavano una serie di riferimenti certamente indicativi di un'ampia progettualità criminale direttamente riferibile al ricorrente, in molti casi a carattere estorsivo, con espletamento da parte dello stesso di funzioni di coordinamento e controllo nell'ambito della consorteria mafiosa di riferimento.

La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettivo esercizio del ruolo di capo e promotore, riconoscibile e riconosciuto dai soggetti sottoposti, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno delle persone coinvolte nei diversi dialoghi captati (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Pg/ Abbinante, Rv. 271482-01).

Nel valutare, in tale ambito, anche il tema della rilevanza dello stato di detenzione il Tribunale ha dunque correttamente richiamato e fatto buon governo del principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121-01; Sez. 2, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272-01; Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021-01).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, attesa la sua evidente genericità e la volontà del ricorrente di giungere ad una lettura alternativa dei fatti analiticamente considerati dal Tribunale del riesame non consentita in questa sede.

Il ricorrente ha, difatti, riproposto in termini assolutamente identici in questa sede il motivo articolato in sede di riesame in ordine alla riqualificazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] anche in questo caso non evidenzia alcuna reale violazione di legge, limitandosi a contestare quanto logicamente e persuasivamente argomentato dal Tribunale del riesame che ha evidenziato come la considerata partecipazione del Napoleone quale componente con ruolo di vertice della 167 di Arzano si pone all'evidenza in termini di incompatibilità con la richiesta riqualificazione del fatto in termini di ricettazione aggravata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle ammende che si stima equa nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lui(*3 CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Trlbunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 19/04/2022 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di cui agli art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. (capo 1). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due diversi motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione agli artt. 416-bis, cod. pen. e 192 e 273 cod. proc. pen., apparenza della motivazione in relazione all'individuazione di condotte dimostrative della partecipazione dell'odierno ricorrente in qualità di capo e promotore (comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen.) nonostante il suo stato detentivo; le argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame, per ritenere riscontrata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al ruolo di capo e promotore della associazione 167 di Arzano sono illogiche e contraddittorie e risultano in evidente contrasto con lo schema tipico del delitto contestato e meritano censura ed annullamento; il Tribunale non ha tenuto alcun conto delle censure difensive che avevano evidenziato l'assenza di qualsiasi collegamento tra il ricorrente e i soggetti ritenuti affiliati; in tal senso sono da contestare gli elementi acquisiti tramite l'informativa dei CC del nucleo investigativo di castello Cisterna, così come le intercettazioni richiamate nel provvedimento impugnato del tutto travisate nei loro contenuti dal Tribunale del riesame, che non ha tenuto conto delle censure con ie quali si evidenziava la discontinuità tra la posizione del Napoleone e la gestione ed organizzazione del sodalizio 167 di Arzano, con particolare riferimento al suo ruolo di capo e promotore. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 648, 416- bis.1. cod. pen., nonché art. 192, 273 cod. proc. pen., era stata richiesta in via subordinata la riqualificazione della condotta quale ricettazione aggravata dall'agevolazione mafiosa; il Tribunale del riesame ha reso una motivazione meramente apparente sul punto, escludendone la riferibilità al Napoleone perché configurabile solo in favore di soggetti non intranei al sodalizio criminoso, perché era proprio l'intraneità del Napoleone che doveva essere esclusa. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta apparenza della motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza di indizi di colpevolezza onde 2 ggy ritenere correttamente contestato al Napoleone il ruolo di capo dell'organizzazione mafiosa, con particolare richiamo alla sua attività di capo ed organizzatore della 167 di Arzano, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 dei 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga da parte della difesa, incontestata la piena utilizzabilità delle captazioni realizzate, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, con una articolata considerazione degli elementi addotti a carico del Napoleone, che si presenta organica, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, in assenza di valide allegazioni in senso contrario, dopo una attenta considerazione del contenuto delle captazioni e delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusnnano, Rv. 269885-01, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle captazioni acquisite, da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche nell'ambito dell'ordinanza genetica, puntualmente richiamata anche nel provvedimento impugnato. L'analisi delle captazioni, dalle quali è emerso ed è stato ricostruito il ruolo di vertice del Napoleone nella risoluzione di una serie di questioni relative alla gestione dell'attività estorsiva e del sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie mediante l'attribuzione, anche alio stesso ricorrente, della c.d. mesata, si caratterizza per precisione ed analiticità e non trascura di considerare congiuntamente il portato di tali dichiarazioni, che evidenziavano comunque la riferibilità anche al Napoleone (oltre che al Gambino e al Cristiano) della gestione della consorteria criminale, come ampiamente ricostruito dal Tribunale. È stato difatti ricostruito, in modo puntuale e persuasivo, l'organigramma del gruppo criminale ed il ruolo rilevante svolto dal Napoleone all'interno dello stesso quale vertice, direttamente coinvolto in decisioni cruciali, oltre che considerato punto di riferimento nonostante lo stato detentivo al quale risultava sottoposto. Il Tribunale ha ampiamente motivato evidenziando il costante, esplicito ed implicito, riferimento al Napoleone, quale persona di calibro del sodalizio indagato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. E' emersa la centralità del suo ruolo ripetutamente, anche tenuto conto della volontà dei soggetti interessati alla sopravvivenza della consorteria mafiosa nell'ambito di una serie di complicati equilibri nei rapporti con il clan Amato-Pagano e il clan Moccia nella gestione delle piazze di spaccio stupefacenti e nel tenere unito il gruppo criminale in oggetto evitando, proprio mediante la gestione delle mesate, forme di collaborazione con la giustizia. La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si presenta articolata e logica, senza alcun profilo di apparenza, illogicità o contraddittorietà anche nel considerare le diverse argomentazioni riproposte dalla difesa in ordine alle dichiarazioni del collaboranti, che non vengono mai lette e considerate isolatamente, ma integrate dalla descrizione oggettiva del contesto emerso dalle captazioni. Tali dichiarazioni non vengono neanche citate dal ricorrente che, di fatto, omettendo di confrontarsi con la motivazione, si è limitato ad una lettura parziale e parcellizzata del giudizio reso dal Tribunale. Nello stesso senso, il Tribunale fornisce chiare indicazioni in ordine alla gestione e caratterizzazione dei vertici della consorteria mafiosa in questione, con ciò rispondendo in modo articolato, e sorretto da logici riscontri anche nella successione temporale, quanto al ruolo svolto prima della detenzione dal Napoleone, per evidenziare evoluzione e nuove strategie dallo stesso adottate per mantenere il controllo anche dopo la sua carcerazione. Né può assumere rilevanza il mero richiamo ad eventuali decisioni giudiziarie, neanche indicate o allegate dalla difesa. 2.1. In sostanza la difesa, anche con il ricorso per cassazione, sebbene in modo articolato, si è concentrata nel riproporre una diversa valutazione del quadro indiziario, come già avvenuto con la richiesta di riesame, con particolare riferimento al contenuto delle captazioni e alla conseguente possibilità di riferire al Napoleone in concreto il ruolo di capo e promotore dell'associazione. Sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite; inoltre, il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'imputato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità dei riscontri previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (anche nel giudizio di merito), fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842-01). Il ruolo centrale del Napoleone, la sua considerazione e rilevanza nelle valutazioni degli altri sodali, anche a seguito della sua carcerazione, è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in modo articolato e puntuale, con motivazione che non si presta a rilievi di incongruenza, essendo emersa la corretta considerazione del materiale di captazione, anche alla luce del principio costante, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo li vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280980-01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). La motivazione, lungi dal mostrarsi apparente, illogica o contraddittoria, ricostruisce in sequenza i diversi contesti, e la specifica considerazione da parte degli altri sodali, dai quali desumere la piena considerazione del ruolo del Napoleone quale capo, fondatoree promotore della 167 di Arzano. 2.2. La difesa sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso ha lamentato la mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame dell'incidenza, quanto all'effettiva possibilità di considerare ricorrenti gravi indizi di colpevolezza, della sottoposizione a detenzione del Napoleone. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta pienamente con la motivazione resa dal Tribunale e ne da una lettura parcellizzata ed alternativa, obliterando sostanzialmente l'insieme di elementi rilevanti emersi dalle captazioni, che mostravano la considerazione da parte degli esterni alla consorteria criminale quanto al ruolo svolto dal Napoleone anche dall'interno del carcere al fine di gestire e sedare eventuali malumori relativi alla puntuale gestione delle mesate così da garantire la durevolezza del vincolo associativo ed evitare condotte di collaborazione.Il Tribunale ha dunque descritto il ruolo del Napoleone, anche nel carcere, proprio sulla base di un'interpretazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie del materiale captativo e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che evidenziavano una serie di riferimenti certamente indicativi di un'ampia progettualità criminale direttamente riferibile al ricorrente, in molti casi a carattere estorsivo, con espletamento da parte dello stesso di funzioni di coordinamento e controllo nell'ambito della consorteria mafiosa di riferimento. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell'effettivo esercizio del ruolo di capo e promotore, riconoscibile e riconosciuto dai soggetti sottoposti, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno delle persone coinvolte nei diversi dialoghi captati (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Pg/ Abbinante, Rv. 271482-01). Nel valutare, in tale ambito, anche il tema della rilevanza dello stato di detenzione il Tribunale ha dunque correttamente richiamato e fatto buon governo del principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121-01; Sez. 2, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272-01; Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, attesa la sua evidente genericità e la volontà del ricorrente di giungere ad una lettura alternativa dei fatti analiticamente considerati dal Tribunale del riesame non consentita in questa sede. Il ricorrente ha, difatti, riproposto in termini assolutamente identici in questa sede il motivo articolato in sede di riesame in ordine alla riqualificazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] anche in questo caso non evidenzia alcuna reale violazione di legge, limitandosi a contestare quanto logicamente e persuasivamente argomentato dal Tribunale del riesame che ha evidenziato come la considerata partecipazione del Napoleone quale componente con ruolo di vertice della 167 di Arzano si pone all'evidenza in termini di incompatibilità con la richiesta riqualificazione del fatto in termini di ricettazione aggravata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle ammende che si stima equa nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 02143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris