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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 20676/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA JThtT udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.

Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.33145/22 pronunciata dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione in data 13 luglio 2022 e depositata il giorno 8 settembre 2022; Rilevato che il ricorso straordinario è inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto il giorno 23 febbraio 2024 e, quindi, oltre il termine di centottanta giorni decorrente dalla data del deposito del provvedimento impugnato come previsto dal secondo comma del citato art.625-bis; Considerato, inoltre, che esso è stato presentato dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] senza apposita procura speciale, atteso che quella allegata al presente ricorso riguarda un differente procedimento (ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.36072/23 della Prima sezione penale della Corte di cassazione pronunciata il giorno 20 giugno 2023); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA JThtT udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.33145/22 pronunciata dalla Quinta sezione penale della Corte di cassazione in data 13 luglio 2022 e depositata il giorno 8 settembre 2022; Rilevato che il ricorso straordinario è inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto il giorno 23 febbraio 2024 e, quindi, oltre il termine di centottanta giorni decorrente dalla data del deposito del provvedimento impugnato come previsto dal secondo comma del citato art.625-bis; Considerato, inoltre, che esso è stato presentato dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] senza apposita procura speciale, atteso che quella allegata al presente ricorso riguarda un differente procedimento (ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.36072/23 della Prima sezione penale della Corte di cassazione pronunciata il giorno 20 giugno 2023); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio
Sentenza Cassazione n. 20676/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris