Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 25389/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo.

Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 05/01/2023, a fronte di sentenza emessa il 15/09/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni

60. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 14/11/2022 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 29/12/2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Ed invero, il ricorso è stato depositato in data 05/01/2023, a fronte di sentenza emessa il 15/09/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 14/11/2022 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva dunque in data 29/12/2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17
Sentenza Cassazione n. 25389/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris