CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 49249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/1/2022 della Corte di appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 19 luglio 2021 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e [OSCURATO:PERSONA] mentre ha confermato la decisione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato loro ascritto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi difensori. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 3.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata qualificazione della accusa secondo l'ipotesi lieve con esclusione della ipotesi concorsuale. 3.2. Con il secondo motivo erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla valutazione dell'unico indizio a carico del ricorrente in ordine alla ipotesi concorsuale costituito dal messaggio telefonico pervenutogli. 3.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 81 cod. pen. e carenza della motivazione in relazione alla disomogenea applicazione degli aumenti di pena rispetto ai coimputati. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio si deduce violazione dell'art. 122 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 599-bis cod proc. pen. essendosi la Corte pronunciata illogicamente su un concordato in appello mai adito dall'imputato che non risulta aver rilasciato alcuna procura speciale al difensore a riguardo. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce con unico motivo violazione dell'art. 37 cod. pen. in relazione alla durata della pena accessoria inflitta pari ad anni cinque e non a quella pari ad anni tre in relazione alla pena principale inflitta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo e secondo motivo, che possono essere congiuntamente valutati, sono manifestamente infondati oltre che genericamente proposti per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità. La Corte, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha dato conto della correità degli imputati in base ad indici obiettivi, correttamente escludendo la ricorrenza della ipotesi lieve (v. pg. 7 della sentenza) - non solo sulla base del denaro e dello strumentario sequestrato - considerando che già al solo [OSCURATO:PERSONA] sono state rinvenute sostanze pari a 297 dosi singole di cocaina e 627 dosi di hashish. 1.2. Il terzo motivo è generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali correttamente esercitati sul rilievo della mera opinione dedotta in appello a fronte degli obiettivi indici considerati a riguardo (v. pg. 7, ibidem). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio è fondato. In sentenza si afferma che alla udienza nella quale è stata emessa la decisione il difensore ha insistito per l'accoglimento di quanto concordato con il Procuratore generale, pur risultando assente - sia dal verbale di udienza che dalla stessa epigrafe della sentenza - lo stesso difensore. Cosicchè la Corte a fondamento della sua decisione ha presupposto un concordato, con indicazione della pena e rinuncia ai restanti motivi di appello, che non risulta essere stato consumato. Come risulta dall'esame degli atti - consentito dalla natura processuale della deduzione - non si rinviene né la procura speciale a riguardo né la correlata proposta e accordo del Procuratore generale. La mancanza dell'accordo, inficia, quindi la decisione che ha illegittimamente pretermesso le deduzioni mosse in appello dall'imputato attuale ricorrente. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, non avendo considerato la conformità della durata quinquennale della pena accessoria alla previsione specifica dell'art. 29 cod. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Barbera andrea, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in