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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2021

Cassazione n. 28892/2022

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uente rvO ORDINANZA sul ricorso 25170-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3994/25/021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. c. 25170/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] izA':enuto che: 1.. genzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR da Sicilia che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare di AI: i Atà economica (commercio al dettaglio calzature e accessori) avverso !-‘zio rifiuto dell'istanza di rimborso ai fini Irpef, Irap e Iva (al cui r i Dorso il contribuente successivamente rinunciava), delle imposte - ate nel periodo 2002/2005 della differenza tra quanto versato di a...:gtassazione e quanto scaturente dalla definizione prevista dall'art.1, nma 1011, della legge 27/12/2006 n. 296 e ss., per i soggetti residenti , Ano dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002 in Sicilia (50% delle • :oste pagate), ha rigettato l'appello dell'Ufficio, che invocava la non roattività della indicata legge rispetto alle imposte già corrisposte.

CTP dichiarava estinto il giudizio quanto all'IVA; accoglieva nel resto il • ;rso del contribuente, riconoscendo il diritto alla riduzione delle imposte la misura del 50%, anche con riferimento al rimborso delle imposte già sposte.

CTR, su appello dell'Agenzia - che riteneva ricorrere nella fattispecie i s.upposti di un illegittimo aiuto di Stato, trattandosi di attività ::1 i Ilpresa, oltre alla tardività dell'istanza di rimborso, prodotta oltre due —1 dopo il verificarsi del presupposto per la richiesta di rimborso (1 7naio 2007, data di entrata in vigore della

I. 296/2006), iminarmente rileva che "le valutazioni, le motivazioni ed il seguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi ed -nuni da censure"; dopo avere poi riportato le pronunce di legittimità ardanti il sisma del 1990 in Sicilia - affermando che l'orientamento è tamente applicabile anche alle agevolazioni di cui all'evento calamitoso 2002 - ritiene che "nel caso in esame, per quanto risulta agli atti, ;sono ritenersi sussistenti i presupposti per affermare il diritto ad .-.:.enere il rimborso delle somme a suo tempo versate, stante ;11tocertificazione ‘ de minimis depositata.

L'istanza di cui al caso in esame ,Ita tempestivamente presentata in data 30.12.2020". ,:ontribuente è rimasto intimato.

L: nsiderato che: il primo motivo del ricorso, l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza violazione dell'art.112 c.p.c. per motivazione apparente, in violazione il'art.132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992, ex art. 360, comma n.4 c.p.c., per non avere la CTR esplicitato le ragioni che hanno cridotto al rigetto del secondo motivo di appello circa la tardività iriVistanza di rimborso, presentata il 30/12/2020, essendo scaduto il e -mine di decadenza di due anni dalla data in cui si era verificato il Esupposto per la restituzione previsto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs '5/1992 (e cioè dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della

I. ,t5/2006).

Con il secondo motivo del ricorso, l'ufficio deduce la : )1azione e/o falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 546/1992, dell'art. del DPR 602/1973, dell'art. 1, comma 1011 della L. 296/2006 e il'art. 36 bis del DL 248/2007, convertito in L. dalla L. 31/2008 (ex art. i: 0, comma 1, n.3 c.p.c.), per non avere la CTR in alcun modo esplicitato -agionamento logico-giuridico e il percorso interpretativo che l'hanno ridotta a ritenere tempestiva l'istanza di rimborso. 2.1i :rimo motivo, nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. -,-lanifestamente infondato, avendo la CTR pronunciato sulla questione c.EHa tempestività dell'istanza di rimborso.

E' invece fondata la censura c motivazione apparente proposta nel medesimo motivo e nel secondo Dtivo di ricorso, che possono pertanto essere trattati congiuntamente la loro connessione. .Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire «La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in ,1.-..-,cedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, percepibile il fondamento della decisione, perché recante 7,omentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento culto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non lendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, :otetiche congetture» (Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).L.

Con riferimento, poi, alla motivazione della sentenza d'appello per ;efationem, questa Corte ne ha riconosciuto l'ammissibilità, purché il _dice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della ccnferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità He questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in ,mo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le :1,:r-itenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e erente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia -litata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza 1 .:una valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., i'11/2018, n. 28139. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21978; Cass., (C '07/2018, n. 17403, ex plurimis).

Inoltre, con specifico riguardo al :cesso tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la t::ntenza della commissione tributaria regionale completamente priva ftillustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di no grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a ,i.; ttenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla ntenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal :'odo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle a ;ioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la ridivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso esame e la valutazione dell'infondatezza dei Motivi di gravame. (Cass., '!710/2018, n. 24452; Cass. 20606/2019).

Nel caso di specie la CTR, con specifico riferimento al motivo d'appello nente alla tardività dell'istanza di rimborso, ha solamente affermato e "l'istanza di cui al caso in esame risulta tempestivamente presentata data 30.12.2020", senza esprimere, in relazione alle censure (qi'appellante, le ragioni che hanno condotto il Collegio a ritenere H:anza di rimborso tempestiva, non indicando né il parametro normativo riferimento (se l'art. 21 comma 2, dl.gs . 546/1992, a norma del quale :I domanda di restituzione, in assenza di disposizioni specifiche, "non può -ssere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, giorno in cui si è verificato il presupposto per la sua restituzione", vero l'art. 38 dpr. 602/73 secondo cui il soggetto che ha effettuato il rsamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel 't-,:-•so di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale), criterio seguito per il calcolo dei termini al fine di ritenere tempestiva data del 30.12.2020.

La CTR non ha infatti indicato quale fosse il dies u o dal quale far decorrere il termine biennale per la restituzione delle T poste corrisposte, così non consentendo di verificare la correttezza c.cla decisione sul punto.

Non è pertanto possibile comprendere le ragioni n:;=:. la decisione e controllare l'esattezza e la logicità del ragionamento che portato la CTR a rigettare l'appello, giacchè la sentenza impugnata n dà conto degli elementi dai quali il giudice aveva desunto il proprio nvincimento al fine di dichiarare la tempestività della domanda di n porso, in mancanza della indicazione della data in cui si è verificato il resupposto per la restituzione. eu,,`,4" 1/41LA-AA-1 uuk Conclusivamente, il ricorso va accoltàre-TE-g7ltenza impugnata va ssata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche E • le spese, alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente rvO ORDINANZA sul ricorso 25170-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3994/25/021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. c. 25170/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] izA':enuto che: 1.. genzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR da Sicilia che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare di AI: i Atà economica (commercio al dettaglio calzature e accessori) avverso !-‘zio rifiuto dell'istanza di rimborso ai fini Irpef, Irap e Iva (al cui r i Dorso il contribuente successivamente rinunciava), delle imposte - ate nel periodo 2002/2005 della differenza tra quanto versato di a...:gtassazione e quanto scaturente dalla definizione prevista dall'art.1, nma 1011, della legge 27/12/2006 n. 296 e ss., per i soggetti residenti , Ano dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002 in Sicilia (50% delle • :oste pagate), ha rigettato l'appello dell'Ufficio, che invocava la non roattività della indicata legge rispetto alle imposte già corrisposte. CTP dichiarava estinto il giudizio quanto all'IVA; accoglieva nel resto il • ;rso del contribuente, riconoscendo il diritto alla riduzione delle imposte la misura del 50%, anche con riferimento al rimborso delle imposte già sposte. CTR, su appello dell'Agenzia - che riteneva ricorrere nella fattispecie i s.upposti di un illegittimo aiuto di Stato, trattandosi di attività ::1 i Ilpresa, oltre alla tardività dell'istanza di rimborso, prodotta oltre due —1 dopo il verificarsi del presupposto per la richiesta di rimborso (1 7naio 2007, data di entrata in vigore della I. 296/2006), iminarmente rileva che "le valutazioni, le motivazioni ed il seguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi ed -nuni da censure"; dopo avere poi riportato le pronunce di legittimità ardanti il sisma del 1990 in Sicilia - affermando che l'orientamento è tamente applicabile anche alle agevolazioni di cui all'evento calamitoso 2002 - ritiene che "nel caso in esame, per quanto risulta agli atti, ;sono ritenersi sussistenti i presupposti per affermare il diritto ad .-.:.enere il rimborso delle somme a suo tempo versate, stante ;11tocertificazione ‘ de minimis depositata. L'istanza di cui al caso in esame ,Ita tempestivamente presentata in data 30.12.2020". ,:ontribuente è rimasto intimato. L: nsiderato che: il primo motivo del ricorso, l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza violazione dell'art.112 c.p.c. per motivazione apparente, in violazione il'art.132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992, ex art. 360, comma n.4 c.p.c., per non avere la CTR esplicitato le ragioni che hanno cridotto al rigetto del secondo motivo di appello circa la tardività iriVistanza di rimborso, presentata il 30/12/2020, essendo scaduto il e -mine di decadenza di due anni dalla data in cui si era verificato il Esupposto per la restituzione previsto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs '5/1992 (e cioè dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della I. ,t5/2006). Con il secondo motivo del ricorso, l'ufficio deduce la : )1azione e/o falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 546/1992, dell'art. del DPR 602/1973, dell'art. 1, comma 1011 della L. 296/2006 e il'art. 36 bis del DL 248/2007, convertito in L. dalla L. 31/2008 (ex art. i: 0, comma 1, n.3 c.p.c.), per non avere la CTR in alcun modo esplicitato -agionamento logico-giuridico e il percorso interpretativo che l'hanno ridotta a ritenere tempestiva l'istanza di rimborso. 2.1i :rimo motivo, nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. -,-lanifestamente infondato, avendo la CTR pronunciato sulla questione c.EHa tempestività dell'istanza di rimborso. E' invece fondata la censura c motivazione apparente proposta nel medesimo motivo e nel secondo Dtivo di ricorso, che possono pertanto essere trattati congiuntamente la loro connessione. .Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire «La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in ,1.-..-,cedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, percepibile il fondamento della decisione, perché recante 7,omentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento culto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non lendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, :otetiche congetture» (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).L. Con riferimento, poi, alla motivazione della sentenza d'appello per ;efationem, questa Corte ne ha riconosciuto l'ammissibilità, purché il _dice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della ccnferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità He questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in ,mo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le :1,:r-itenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e erente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia -litata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza 1 .:una valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., i'11/2018, n. 28139. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21978; Cass., (C '07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al :cesso tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la t::ntenza della commissione tributaria regionale completamente priva ftillustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di no grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a ,i.; ttenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla ntenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal :'odo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle a ;ioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la ridivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso esame e la valutazione dell'infondatezza dei Motivi di gravame. (Cass., '!710/2018, n. 24452; Cass. 20606/2019). Nel caso di specie la CTR, con specifico riferimento al motivo d'appello nente alla tardività dell'istanza di rimborso, ha solamente affermato e "l'istanza di cui al caso in esame risulta tempestivamente presentata data 30.12.2020", senza esprimere, in relazione alle censure (qi'appellante, le ragioni che hanno condotto il Collegio a ritenere H:anza di rimborso tempestiva, non indicando né il parametro normativo riferimento (se l'art. 21 comma 2, dl.gs . 546/1992, a norma del quale :I domanda di restituzione, in assenza di disposizioni specifiche, "non può -ssere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, giorno in cui si è verificato il presupposto per la sua restituzione", vero l'art. 38 dpr. 602/73 secondo cui il soggetto che ha effettuato il rsamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel 't-,:-•so di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale), criterio seguito per il calcolo dei termini al fine di ritenere tempestiva data del 30.12.2020. La CTR non ha infatti indicato quale fosse il dies u o dal quale far decorrere il termine biennale per la restituzione delle T poste corrisposte, così non consentendo di verificare la correttezza c.cla decisione sul punto. Non è pertanto possibile comprendere le ragioni n:;=:. la decisione e controllare l'esattezza e la logicità del ragionamento che portato la CTR a rigettare l'appello, giacchè la sentenza impugnata n dà conto degli elementi dai quali il giudice aveva desunto il proprio nvincimento al fine di dichiarare la tempestività della domanda di n porso, in mancanza della indicazione della data in cui si è verificato il resupposto per la restituzione. eu,,`,4" 1/41LA-AA-1 uuk Conclusivamente, il ricorso va accoltàre-TE-g7ltenza impugnata va ssata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per spese del presente giudizio. P.Q.M. Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche E • le spese, alla Cor
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