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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14073/2026

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presentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Celimontana, n. 38;– ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:PERSONA]);-intimato-e sul ricorso iscritto al n. 11005/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] TRADINGG.m.b.H., corrente in Salisburgo, e [OSCURATO:PERSONA], entrambirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Torre ed elettivamentedomiciliati in Roma, via Celimontana, n. 38, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:PERSONA]);Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026-intimato-entrambi avverso la sentenza n. 227/2024 resa dal Tribunale diTrieste, pubblicata il 4/3/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

In seguito a controllo effettuato in data 21/01/2016, la poliziastradale di Trieste accertò il transito in Italia di un veicoloarticolato, che era composto da un autoveicolo trattore e da unsemirimorchio n. telaio XL9 DAN10303508166, quest’ultimo diproprietà della società turca [OSCURATO:PERSONA] A.S. eda questa affidato, senza prima immatricolarlo, alla societàaustriaca [OSCURATO:PERSONA] Logistic TradingG.M.B.H., esercitante l’attività di trasporto internazionale, perché lotrasportasse e consegnasse alla committente società olandeseTalson Trailer B.V. che lo avrebbe poi acquistato.[OSCURATO:PERSONA] stradale, accertata l'assenza di immatricolazione delsemirimorchio e la sua circolazione senza carta di circolazione,essendogli stata applicata una targa austriaca, di colore rosso constrisce bianche, ripetitrice di quella dell'autoveicolo trattore,redasse due verbali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] CarTransport [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H., della sua dipendente econducente [OSCURATO:PERSONA] e della proprietaria [OSCURATO:PERSONA] SanayiTicarest A.S., col primo dei quali contestò loro la violazione dell'art.93, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e col secondo disposeil sequestro amministrativo preordinato alla confisca delsemirimorchio.Il predetto verbale fu impugnato, con due distinti ricorsi, dalla VegaInternational [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. e dal suo2 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026conducente [OSCURATO:PERSONA], l’uno e dalla [OSCURATO:PERSONA] SanayiTicarest A.S., l'altro, davanti al giudice di pace di Trieste, che, nellaresistenza della prefettura di Trieste, respinse le opposizioni consentenza n. 32/2019.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] CarTransport [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H., da [OSCURATO:PERSONA] e daTirsan [OSCURATO:PERSONA] A.S., si concluse, nella resistenzadella Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trieste, con lasentenza n. 227/2024, pubblicata il 04/03/2024, con la quale ilTribunale di Trieste respinse gli appelli.Il giudice di merito ritenne, in particolare, che, secondo lanormativa convenzionale, autoveicoli e rimorchi dovessero essereseparatamente immatricolati, che la deroga all’immatricolazioneandasse applicata ai soli rimorchi leggeri con massa non superiorea 750 Kg. e che, in deroga alla duplice immatricolazione del veicoloe del rimorchio, potesse essere effettuata una immatricolazione delveicolo articolato nel suo complesso, sostenendo che, nella specie,il semirimorchio di proprietà della Tirsan non fosse leggero, nonfosse stato immatricolato, né separatamente dal veicolo trattore,né unitamente al medesimo, e non fosse, perciò, autorizzato allacircolazione internazionale in deroga alla normativa interna conconseguente applicazione dell’art. 93, comma 7 C.d.S.Ritenne che l’errore in cui erano incorsi gli appellanti riguardasse ildiritto e non il fatto e che il dettato normativo non fossecaratterizzato da inintelligibilità, che la Tirsan fosse a conoscenzadella sanzione, nonostante la sua mancata notifica, e che fosseresponsabile anche il proprietario del mezzo per avere incaricato unterzo di fare circolare il proprio rimorchio.2.

Avverso la predetta sentenza propongono distinti ricorsi sia laTirsan [OSCURATO:PERSONA] A.S., affidandolo a tre motivi, siaVega [OSCURATO:PERSONA] Trading G.M.B.H. e3 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026Visan Marian, affidandolo a quattro motivi, mentre il Ministerodell'Interno (prefettura di Trieste) è rimasto intimato.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., i ricorrenti ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:1.

Occorre, innanzitutto, procedere alla riunione dei procedimentin. 11001/2024 e n. 11005/2024, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.civ., siccome proposti separatamente contro la stessa sentenza.Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] A.S.:2.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione degli artt. 1, 3, 35, 36 e 37 della Convenzione diVienna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per avere i giudici di merito fatto errataapplicazione della normativa sovranazionale, non essendonecessario, alla luce della Convenzione di Vienna, che il rimorchiorechi un’autonoma immatricolazione o una immatricolazionecongiunta con il mezzo trainante, né potendo tale deroga essereapplicata ai soli rimorchi leggeri, come affermato nella sentenza,anche senza autonoma immatricolazione, purché trainato da untrattore immatricolato e del quale riporta il numero diimmatricolazione, come avvenuto nella specie, essendo stataapposta al rimorchio la targa ripetitrice, con conseguenteinconfigurabilità dell’illecito di cui all’art. 93 C.d.S.4 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/20263.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell'articolo 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché sarebbe spettatoall’amministrazione provare gli elementi costitutivi della pretesa,mentre nella specie la Prefettura aveva indicato all’uopo che ilrimorchio non potesse circolare con una targa temporanea, cosìconfondendo con questa la targa ripetitrice e reputando che fossealtrimenti necessaria un’unica immatricolazione per entrambi imezzi (trattore e autoarticolato).4.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 93, comma 7, e 213, comma 6, Codice dellaStrada, 3 legge n. 689 del 1981 e 3 Cost., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di meritoaffermato che non costituisse comportamento diligente e scusabilel’avere incaricato un terzo di far circolare il semirimorchio nonimmatricolato, in quanto la Tirsan avrebbe dovuto adottare tutti gliaccorgimenti idonei ad impedirlo, senza considerare che quelloascritto al proprietario era un illecito autonomo rispetto a quellodella società di trasporto; che responsabile della violazione dicircolazione di veicolo senza carta di circolazione poteva esseresoltanto una persona fisica, mentre la persona giuridica potevarispondere soltanto in via solidale; che la sanzione della confiscanon poteva essere inflitta al proprietario il quale si era limitato a fareseguire il trasporto ad altra ditta qualificata senza poter conoscerecon quali modalità questo sarebbe avvenuto, se su strada, comenella specie, oppure mediante carico su bisarca e/o altre modalità;che una siffatta sanzione non poteva essere posta a carico dellasocietà proprietaria per responsabilità oggettiva; che nonsussisteva dunque alcun profilo di colpa.Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Trading G.M.B.H. e [OSCURATO:PERSONA]:5 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/20265.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione degli artt. 1, 3, 35, 36 e 37 della Convenzione diVienna dell’8 novembre 1968, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di merito avevaritenuto che il rimorchio necessitasse di una sua immatricolazione,così facendo scorretta applicazione delle norme della [OSCURATO:PERSONA] - della quale l’art. 49 della legge austriaca costituivanecessità di un’autonoma immatricolazione dell’autorimorchio, nédi una cumulativa immatricolazione di trattore e autorimorchio, ma,indipendentemente dal peso dell’autorimorchio, consentiva lacircolazione dell’autorimorchio, purché trainato da trattoreimmatricolato e del quale riportava il numero di immatricolazione,senza violare l’art. 93 Codice della Strada.6.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., perché spettava alla Prefetturadimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre questa si eralimitata a dire che il rimorchio non potesse circolare con targatemporanea, così confondendo questa con la targa ripetitrice.7.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il Tribunale avevaescluso l’errore dei ricorrenti, ritenendo che il dettato normativofosse intellegibile, senza considerare che, nei due gradi del giudizio,diverso era stato il pronunciamento sull’applicabilità dellaConvenzione di Vienna, esclusa dal giudice di pace e ammessa dalTribunale, che l’esimente della buona fede andava collegata allaliceità alla luce della normativa internazionale, che l’autista si eralimitato a eseguire le indicazioni del datore di lavoro senza poterentrare nel merito delle stesse, che la società di trasporto aveva6 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026fatto validamente riferimento alle indicazioni della normativaaustriaca che esentava dall’immatricolazione il semirimorchio; che,quand’anche fosse stato applicabile il disposto dell’art. 93 C.d.S.,comunque sussisteva la buona fede dei ricorrenti.8.

Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell’art. 93, comma 7 e dell’art. 213 Codice dellaStrada, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per avere i giudici confermato la sanzione della confisca, senzaconsiderare che questa non può essere disposta nei confronti delterzo proprietario, a meno che non abbia impedito il fatto con doloo colpa; che la proprietaria del rimorchio si era affidata, nellaspecie, a un vettore operante nel settore dei trasporti internazionalisicché mancava a suo carico l’elemento soggettivo; e che pertantoandava annullata la sanzione della confisca con conseguenterestituzione del rimorchio al legittimo proprietario.9.

Il primo e il secondo motivo proposti da [OSCURATO:PERSONA] SanayiTicarest A.S. e i primi due proposti da [OSCURATO:PERSONA] CarTransport [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. e [OSCURATO:PERSONA], da trattareunitariamente in quanto afferenti alla medesima questionedell’interpretazione da dare alla Convenzione di Viennadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella materia in esame e al conseguente ripartodell’onere della prova, sono infondati.Occorre innanzitutto ribadire quanto già chiarito da questa Corteallorché ha affermato che la circolazione dell’autoarticolato,ancorché impegnato in un trasporto internazionale (dalla Turchiaall’Olanda), durante il transito nel territorio italiano, è regolatadalla normativa interna e dalle disposizioni del codice della strada(Cass. Sez. 2, 26/5/2025, n. 13999), la quale recepisce,inasprendoli, i principi espressi dalla Convenzione di Viennadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].7 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026A tal riguardo, l’art. 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce,infatti, al comma 1 che «Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchiper circolare devono essere muniti di una carta di circolazione eimmatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri» e alsuccessivo comma 7 che «chiunque circola con un veicolo per ilquale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a€1.731.

Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente ilproprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà diacquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio.

Dallaviolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellaconfisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,del titolo VI».Tali prescrizioni, come detto, si rifanno sostanzialmente allaConvenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata in Italia conla legge 5 luglio 1995, n. 308, la quale stabilisce, all’art. 35,comma 1, lett. a), recante “immatricolazione”, che «Per beneficiaredelle disposizioni della presente Convenzione, ogni autoveicolo incircolazione internazionale e ogni rimorchio diverso da un rimorchioleggero agganciato ad un autoveicolo debbono essere immatricolatida una Parte contraente o da una delle sue parti costitutive e ilconducente dell’autoveicolo deve essere in possesso di uncertificato valido attestante tale immatricolazione, rilasciato sia dauna autorità competente o di una sua parte costitutiva, sia, a nomedella Parte contraente o della sua parte costitutiva,dall’associazione che essa ha abilitato a tale scopo» e alla lettera d)che «Per i rimorchi (inclusi i semirimorchi) importatitemporaneamente con modalità di trasporto diverse da quelle sustrada, è considerata sufficiente una fotocopia del certificato diimmatricolazione autenticata dall’autorità che ha rilasciato il dettocertificato», mentre al comma 2 dispone che «In deroga alle8 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un veicoloarticolato non diviso mentre è in circolazione internazionalebeneficerà delle disposizioni della presente Convenzione anche senon è oggetto che di una sola immatricolazione e di un solocertificato per il trattore e per il semirimorchio che locostituiscono».Il successivo art. 36, rubricato “Numero di immatricolazione”,chiarisce, per quanto qui rileva, al comma 2 che «Ogni rimorchioimmatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sullaparte posteriore il proprio numero di immatricolazione.

Nel caso diun autoveicolo trainante uno o più rimorchi, il rimorchio unico ol’ultimo rimorchio, se non è immatricolato, deve recare il numero diimmatricolazione del veicolo trattore» e al comma 3, che «Lacomposizione e le modalità di apposizione del numerod’immatricolazione previsto al presente articolo debbono essereconformi alle disposizioni dell’allegato 2 della presenteConvenzione», il quale stabilisce, a sua volta, le caratteristiche chedeve avere la targa.Infine, il successivo art. 37, recante “Segno distintivo dello Stato diimmatricolazione”, stabilisce, al comma 2, che «Ogni rimorchioagganciato ad un autoveicolo e che, in virtù dell’articolo 36 dellapresente Convenzione, deve recare nella parte posteriore unnumero di immatricolazione deve anche recare nella parteposteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero diimmatricolazione è stato rilasciato.

Le disposizioni del presenteparagrafo si applicano anche se il rimorchio è immatricolato in unoStato diverso dallo Stato di immatricolazione dell’autoveicolo cui èagganciato; se il rimorchio non è immatricolato, deve recare nellaparte posteriore il segno distintivo dello Stato d’immatricolazionedel veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato.

3. Lacomposizione e le modalità di apposizione del segno distintivo9 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026previsto al presente articolo debbono essere conformi alledisposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione».Le definizioni dei termini usati nelle suddette disposizioni sonocontenute nell’art. 1, il quale chiarisce alla lett. q) che «il termine“rimorchio” indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da unveicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi», allalett. r) che «il termine “semi-rimorchio” indica ogni rimorchiodestinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale cheuna parte di esso poggi su quest’ultimo e che una parteconsiderevole della sua massa e della massa del suo carico siasopportata da detto autoveicolo» e alla lett. s), che «il termine“rimorchio leggero” indica ogni rimorchio la cui massa massimaautorizzata non superi 750 kg (1650 libbre)».Analizzando le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 35, 36 e 37coerentemente con le definizioni sopra ricordate, può dirsi che, aisensi della Convenzione in esame, la regola generale prescrive, inmodo non dissimile da quanto sancito dal C.d.S., che autoveicoli erimorchi di peso superiore alla massa di 750 Kg. (c.d. rimorchionon leggero) siano immatricolati e che questa regola possa esserederogata attraverso una immatricolazione unitaria del trattore e delsemirimorchio, a differenza di quanto sancito per i rimorchi c.d.leggeri (ossia di massa inferiore a Kg. 750), per i quali non ènecessaria l’immatricolazione, sicché per i rimorchi come quello dispecie non è ammessa la circolazione con la sola immatricolazionedel trattore neppure alla luce della citata Convenzione.Un’interpretazione che non tenesse conto della complessità delladisciplina dettata dal legislatore nazionale e sovranazionale inmateria di immatricolazione non soltanto non consentirebbe dicomprendere le ragioni per le quali il legislatore abbia stabilito unaregola generale di grande rigore, allorché ha impostol’immatricolazione di entrambi i mezzi (trattore e semirimorchio),10 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026per poi consentire in via derogatoria la circolazione delsemirimorchio in totale assenza di immatricolazione, ma si ponealtresì in contrasto col principio secondo cui l’immatricolazione è ilmomento della nascita giuridica del veicolo che si concretizza con ilrilascio della carta di circolazione, ossia con l’autorizzazioneamministrativa a circolare su strada (Cass. Sez. 2, 08/04/2011, n.8097), il quale risponde a sua volta all’esigenza di evitare dimettere su strada veicoli della cui idoneità alla circolazione non visia certezza per non essere già stati compiuti i relativi accertamentida parte dell'ispettorato della motorizzazione civile, laddovel’assenza di immatricolazione costituisce indizio di possibilepericolosità del mezzo, sul quale non sono ancora stati svolti icontrolli necessari a garantirne la sicurezza (si veda sulle ragionidell’immatricolazione, sia pure ai fini della confisca, Cass. Sez. 3,19/7/2000, n. 9493; anche Corte Cost. 27/10/1994, n. 471, laquale ancorato la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 21,comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cuiprevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazioneanche se già immatricolato, proprio al rilievo che in tal casol'applicazione della disciplina sulla circolazione stradale fornisce lacertezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, per essere giàstato compiuto il relativo accertamento da parte dell'ispettoratodella motorizzazione civile, al contrario di quanto accade allorché lacircolazione del veicolo si verifichi prim'ancoradell'immatricolazione).Il principio di diritto che regola la materia è, dunque, il seguente:In tema di trasporto internazionale, integra la violazione dell’art.93, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, con conseguente applicazionedella sanzione pecuniaria e della confisca, il rimorchio che circolinel territorio italiano senza essere autonomamente immatricolatorispetto al mezzo trattore, atteso che la circolazione11 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’autoarticolato, ancorché impegnato in un trasportointernazionale (dalla Turchia all’Olanda), è regolata, durante iltransito nel territorio italiano, dalla normativa interna e dalledisposizioni del codice della strada, le quali, nel recepire i principiespressi dalla Convenzione di Vienna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - in virtù deiquali costituisce regola generale l’obbligo di immatricolazioneautonoma del rimorchio c.d. non leggero (ossia di peso superiore akg. 750) e deroga la possibilità dell’unitaria immatricolazione ditrattore e rimorchio -, possono contenere norme più severe, manon più lievi, siccome rispondenti all’esigenza di evitare di metteresu strada veicoli della cui idoneità alla circolazione non vi siacertezza per non essere già stati compiuti i relativi accertamenti daparte dell'ispettorato della motorizzazione civile.A questo principio si è attenuto il giudice di merito, allorché haaffermato che il tenore della disposizione di cui all’art. 35, comma2, era chiarissimo nel prevedere l’immatricolazione delsemirimorchio autonoma o congiunta a quella del trattore, attesoche la Convenzione di Vienna non consente la circolazioneinternazionale di un semirimorchio privo di immatricolazione, salvoche si tratti di rimorchio leggero.Da ciò consegue l’infondatezza del primo motivo dei ricorsiprincipale e incidentale, oltreché del secondo di entrambi, siccomefondati sulla lamentata violazione dell’art. 2967 cod. civ., la qualeperò si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di meritoabbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quellache ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando il ricorrente intenda lamentare, come avviene nella specie,che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente chela parte onerata avesse assolto tale onere (Cass. Sez. 2,21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez.

Un., 30/9/2020, n. 20867).12 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/202610.

Il terzo motivo di ricorso principale e il terzo e quarto di quelloincidentale, da trattare unitariamente in quanto afferenti allasussistenza o meno dei requisiti di buona fede e scusabilitàdell’errore, anche con riguardo alla confisca, sia in ragione dellanon intellegibilità della norma, sia delle norme austriache, sia dellanon conoscenza, da parte della società proprietaria, delle modalitàcon cui la ditta incaricata avrebbe eseguito il trasporto, sia dellaposizione del conducente, che si era limitato a eseguire leindicazioni del datore di lavoro, sono infondati.Occorre innanzitutto considerare che è orientamento consolidatodella Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28466 del 15/12/2020,in connessione con Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18062 del27/08/2007) che, ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del1992, per le violazioni del codice della strada punibili con lasanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo èpresunta e lo stesso ha l’onere di offrire la prova liberatoria,dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro lasua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell’art. 196,comma 3, citato, quando la violazione è commessa dalrappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di unente o di un’associazione priva di responsabilità o, comunque, daun imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze,di preposizione che lega l’ente o l’imprenditore all’agente, l’attivitàposta in essere da quest’ultimo nell’esercizio e nell’ambito delleA tale principio si è uniformato il giudice di merito allorché haaffermato che il proprietario, nell’incaricare un terzo, ancorchéqualificato, di far circolare il proprio semirimorchio nonimmatricolato, non aveva posto in essere una condotta diligente e13 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026scusabile, dal momento che avrebbe dovuto adottare tutti gliaccorgimenti idonei ad impedirne in radice la circolazione.Né può dirsi che siano ravvisabili l’errore scusabile o la buona fede,come pure affermato, nelle censure.Infatti, per la giurisprudenza della Corte in tema di sanzioniamministrative, la buona fede non è la mera ignoranza della legge(che è inescusabile), come correttamente affermato nella sentenza,ma un convincimento di liceità fondato su elementi oggettivi epositivi, qui del tutto assenti, sicché essa rileva come causa diesclusione della responsabilità amministrativa quando sussistonoelementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione ilconvincimento della liceità della sua condotta e quando l’autoremedesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi alprecetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso,neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. Sez. 2,19/06/2020, n. 11977; Cass. Sez. 2, 26/5/2025, n. 13999).In sostanza, l'errore sul fatto, che esime da responsabilità seincolpevole e che colui che lo invoca ha l’onere di provare, è quelloche cade su un elemento materiale della violazione amministrativae deve consistere in una difettosa percezione o in una difettosaricognizione della percezione che alteri il presupposto del processovolitivo determinandolo a condotta viziata alla base e che operacome fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazioneamministrativa (dolo o colpa a norma dell'art. 3 della legge689/81: Cass. Sez. 3, 19/1/2000, n. 536).Nella specie, i ricorrenti hanno affidato la censura alla nonperspicuità della disciplina in materia, come detto esclusa daigiudici di merito in ragione dell’irrilevanza della ignoranza dellalegge, e alla inconsapevolezza, da parte del proprietario, dellemodalità con cui la ditta incaricata avrebbe provveduto al trasportodel mezzo.14 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026Nel primo caso, si osserva che l'errore di diritto, quale causa diesclusione della responsabilità in riferimento alla violazione dinorme amministrative (in analogia a quanto previsto dall'art. 5 cod.pen.), viene in rilievo soltanto a fronte dell'inevitabilitàdell'ignoranza del precetto violato, da apprezzarsi alla luce dellaconoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che gravasull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suodovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione(Cass. Sez. 6-2, 1/9/2014, n. 18471), aspetto questo che nonrileva a fronte di una disposizione dal chiaro contenuto precettivorivolta, in questo caso, a società operanti nel settore.Nel secondo caso, in disparte la novità della considerazione sullainconsapevolezza del proprietario del semirimorchio in ordine allemodalità del suo trasporto da parte della società all’uopo incaricata,siccome non risultante dalla sentenza impugnata, si osserva che,con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie percontravvenzione al codice della strada, il proprietariodel veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima delrilascio della relativa carta di circolazione (o primadell'immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21,comma 3, della l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, dell'art.93, comma 7, del nuovo codice della strada), in tanto potràinvocare, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che siastato successivamente immatricolato, l'applicazione dell'art. 213,comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, inquanto non sia responsabile dell'autonoma infrazione di cui all'art.93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averneimpedito, per dolo o per colpa, la circolazione, non essendo la suaun’obbligazione solidale ex art. 196, comma 1, c.d.s., maautonoma ed essendo questa collegata all'attività omissiva15 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza una distintacontravvenzione, della quale il proprietario risponde tutte le volteche la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da doloo colpa, giusta il principio generale posto dall'art. 3, comma 1,della l. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 6-2, 12/3/2021, n. 7089).In questo caso, il fatto omissivo non si è verificato, essendo statapacificamente la società del mezzo ad affidarlo consapevolmente aterzi per il trasporto, senza concordarne le modalità, non essendovialcuna deduzione sul punto.Deriva da quanto detto l’infondatezza della censura.Quanto al conducente, dipendente della società di trasporto, la suaresponsabilità è contemplata dal comma 3 dell’art. 196 del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nello stabilire che «Se la violazione ècommessa dal rappresentante o dal dipendente di una personagiuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica ocomunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni oincombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione ol'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, alpagamento della somma da questi dovuta», prevede unaresponsabilità solidale tra il dipendente autore della violazione,avendo materialmente condotto su strada il semirimorchio privo diimmatricolazione, e la persona giuridica datrice di lavoro eproprietaria del mezzo, con la conseguenza che a nulla rileva ilfatto che il primo abbia eseguito le direttive della seconda.12.

In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei motivi, vannorigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Nulla devedisporsi sulle spese non avendo l’intimata Amministrazionespiegato difese.4.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n.149 del 2022), vanno applicati – come previsto dal terzo comma,16 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., da interpretarsi allastregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte,con l’ordinanza n. 27195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui la condannadel ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quartocomma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende deveessere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimatiabbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrentee, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di attiprocessuali meramente defatigatori.5.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte riunisce il ricorso R.G. n. 11005/2024 al ricorso R.G. n.11001/2024 e li rigetta entrambi;condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali, ai sensidell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro4.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e di quelloincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi17 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/202618 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Celimontana, n. 38;– ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:PERSONA]);-intimato-e sul ricorso iscritto al n. 11005/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] TRADINGG.m.b.H., corrente in Salisburgo, e [OSCURATO:PERSONA], entrambirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Torre ed elettivamentedomiciliati in Roma, via Celimontana, n. 38, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:PERSONA]);Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026-intimato-entrambi avverso la sentenza n. 227/2024 resa dal Tribunale diTrieste, pubblicata il 4/3/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. In seguito a controllo effettuato in data 21/01/2016, la poliziastradale di Trieste accertò il transito in Italia di un veicoloarticolato, che era composto da un autoveicolo trattore e da unsemirimorchio n. telaio XL9 DAN10303508166, quest’ultimo diproprietà della società turca [OSCURATO:PERSONA] A.S. eda questa affidato, senza prima immatricolarlo, alla societàaustriaca [OSCURATO:PERSONA] Logistic TradingG.M.B.H., esercitante l’attività di trasporto internazionale, perché lotrasportasse e consegnasse alla committente società olandeseTalson Trailer B.V. che lo avrebbe poi acquistato.[OSCURATO:PERSONA] stradale, accertata l'assenza di immatricolazione delsemirimorchio e la sua circolazione senza carta di circolazione,essendogli stata applicata una targa austriaca, di colore rosso constrisce bianche, ripetitrice di quella dell'autoveicolo trattore,redasse due verbali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] CarTransport [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H., della sua dipendente econducente [OSCURATO:PERSONA] e della proprietaria [OSCURATO:PERSONA] SanayiTicarest A.S., col primo dei quali contestò loro la violazione dell'art.93, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e col secondo disposeil sequestro amministrativo preordinato alla confisca delsemirimorchio.Il predetto verbale fu impugnato, con due distinti ricorsi, dalla VegaInternational [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. e dal suo2 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026conducente [OSCURATO:PERSONA], l’uno e dalla [OSCURATO:PERSONA] SanayiTicarest A.S., l'altro, davanti al giudice di pace di Trieste, che, nellaresistenza della prefettura di Trieste, respinse le opposizioni consentenza n. 32/2019.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] CarTransport [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H., da [OSCURATO:PERSONA] e daTirsan [OSCURATO:PERSONA] A.S., si concluse, nella resistenzadella Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trieste, con lasentenza n. 227/2024, pubblicata il 04/03/2024, con la quale ilTribunale di Trieste respinse gli appelli.Il giudice di merito ritenne, in particolare, che, secondo lanormativa convenzionale, autoveicoli e rimorchi dovessero essereseparatamente immatricolati, che la deroga all’immatricolazioneandasse applicata ai soli rimorchi leggeri con massa non superiorea 750 Kg. e che, in deroga alla duplice immatricolazione del veicoloe del rimorchio, potesse essere effettuata una immatricolazione delveicolo articolato nel suo complesso, sostenendo che, nella specie,il semirimorchio di proprietà della Tirsan non fosse leggero, nonfosse stato immatricolato, né separatamente dal veicolo trattore,né unitamente al medesimo, e non fosse, perciò, autorizzato allacircolazione internazionale in deroga alla normativa interna conconseguente applicazione dell’art. 93, comma 7 C.d.S.Ritenne che l’errore in cui erano incorsi gli appellanti riguardasse ildiritto e non il fatto e che il dettato normativo non fossecaratterizzato da inintelligibilità, che la Tirsan fosse a conoscenzadella sanzione, nonostante la sua mancata notifica, e che fosseresponsabile anche il proprietario del mezzo per avere incaricato unterzo di fare circolare il proprio rimorchio.2. Avverso la predetta sentenza propongono distinti ricorsi sia laTirsan [OSCURATO:PERSONA] A.S., affidandolo a tre motivi, siaVega [OSCURATO:PERSONA] Trading G.M.B.H. e3 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026Visan Marian, affidandolo a quattro motivi, mentre il Ministerodell'Interno (prefettura di Trieste) è rimasto intimato.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., i ricorrenti ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:1. Occorre, innanzitutto, procedere alla riunione dei procedimentin. 11001/2024 e n. 11005/2024, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.civ., siccome proposti separatamente contro la stessa sentenza.Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] A.S.:2. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione degli artt. 1, 3, 35, 36 e 37 della Convenzione diVienna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per avere i giudici di merito fatto errataapplicazione della normativa sovranazionale, non essendonecessario, alla luce della Convenzione di Vienna, che il rimorchiorechi un’autonoma immatricolazione o una immatricolazionecongiunta con il mezzo trainante, né potendo tale deroga essereapplicata ai soli rimorchi leggeri, come affermato nella sentenza,anche senza autonoma immatricolazione, purché trainato da untrattore immatricolato e del quale riporta il numero diimmatricolazione, come avvenuto nella specie, essendo stataapposta al rimorchio la targa ripetitrice, con conseguenteinconfigurabilità dell’illecito di cui all’art. 93 C.d.S.4 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/20263. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell'articolo 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché sarebbe spettatoall’amministrazione provare gli elementi costitutivi della pretesa,mentre nella specie la Prefettura aveva indicato all’uopo che ilrimorchio non potesse circolare con una targa temporanea, cosìconfondendo con questa la targa ripetitrice e reputando che fossealtrimenti necessaria un’unica immatricolazione per entrambi imezzi (trattore e autoarticolato).4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 93, comma 7, e 213, comma 6, Codice dellaStrada, 3 legge n. 689 del 1981 e 3 Cost., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di meritoaffermato che non costituisse comportamento diligente e scusabilel’avere incaricato un terzo di far circolare il semirimorchio nonimmatricolato, in quanto la Tirsan avrebbe dovuto adottare tutti gliaccorgimenti idonei ad impedirlo, senza considerare che quelloascritto al proprietario era un illecito autonomo rispetto a quellodella società di trasporto; che responsabile della violazione dicircolazione di veicolo senza carta di circolazione poteva esseresoltanto una persona fisica, mentre la persona giuridica potevarispondere soltanto in via solidale; che la sanzione della confiscanon poteva essere inflitta al proprietario il quale si era limitato a fareseguire il trasporto ad altra ditta qualificata senza poter conoscerecon quali modalità questo sarebbe avvenuto, se su strada, comenella specie, oppure mediante carico su bisarca e/o altre modalità;che una siffatta sanzione non poteva essere posta a carico dellasocietà proprietaria per responsabilità oggettiva; che nonsussisteva dunque alcun profilo di colpa.Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Trading G.M.B.H. e [OSCURATO:PERSONA]:5 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/20265. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione degli artt. 1, 3, 35, 36 e 37 della Convenzione diVienna dell’8 novembre 1968, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di merito avevaritenuto che il rimorchio necessitasse di una sua immatricolazione,così facendo scorretta applicazione delle norme della [OSCURATO:PERSONA] - della quale l’art. 49 della legge austriaca costituivanecessità di un’autonoma immatricolazione dell’autorimorchio, nédi una cumulativa immatricolazione di trattore e autorimorchio, ma,indipendentemente dal peso dell’autorimorchio, consentiva lacircolazione dell’autorimorchio, purché trainato da trattoreimmatricolato e del quale riportava il numero di immatricolazione,senza violare l’art. 93 Codice della Strada.6. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., perché spettava alla Prefetturadimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre questa si eralimitata a dire che il rimorchio non potesse circolare con targatemporanea, così confondendo questa con la targa ripetitrice.7. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il Tribunale avevaescluso l’errore dei ricorrenti, ritenendo che il dettato normativofosse intellegibile, senza considerare che, nei due gradi del giudizio,diverso era stato il pronunciamento sull’applicabilità dellaConvenzione di Vienna, esclusa dal giudice di pace e ammessa dalTribunale, che l’esimente della buona fede andava collegata allaliceità alla luce della normativa internazionale, che l’autista si eralimitato a eseguire le indicazioni del datore di lavoro senza poterentrare nel merito delle stesse, che la società di trasporto aveva6 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026fatto validamente riferimento alle indicazioni della normativaaustriaca che esentava dall’immatricolazione il semirimorchio; che,quand’anche fosse stato applicabile il disposto dell’art. 93 C.d.S.,comunque sussisteva la buona fede dei ricorrenti.8. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione/falsaapplicazione dell’art. 93, comma 7 e dell’art. 213 Codice dellaStrada, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per avere i giudici confermato la sanzione della confisca, senzaconsiderare che questa non può essere disposta nei confronti delterzo proprietario, a meno che non abbia impedito il fatto con doloo colpa; che la proprietaria del rimorchio si era affidata, nellaspecie, a un vettore operante nel settore dei trasporti internazionalisicché mancava a suo carico l’elemento soggettivo; e che pertantoandava annullata la sanzione della confisca con conseguenterestituzione del rimorchio al legittimo proprietario.9. Il primo e il secondo motivo proposti da [OSCURATO:PERSONA] SanayiTicarest A.S. e i primi due proposti da [OSCURATO:PERSONA] CarTransport [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. e [OSCURATO:PERSONA], da trattareunitariamente in quanto afferenti alla medesima questionedell’interpretazione da dare alla Convenzione di Viennadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella materia in esame e al conseguente ripartodell’onere della prova, sono infondati.Occorre innanzitutto ribadire quanto già chiarito da questa Corteallorché ha affermato che la circolazione dell’autoarticolato,ancorché impegnato in un trasporto internazionale (dalla Turchiaall’Olanda), durante il transito nel territorio italiano, è regolatadalla normativa interna e dalle disposizioni del codice della strada(Cass. Sez. 2, 26/5/2025, n. 13999), la quale recepisce,inasprendoli, i principi espressi dalla Convenzione di Viennadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].7 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026A tal riguardo, l’art. 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce,infatti, al comma 1 che «Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchiper circolare devono essere muniti di una carta di circolazione eimmatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri» e alsuccessivo comma 7 che «chiunque circola con un veicolo per ilquale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a€1.731. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente ilproprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà diacquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dallaviolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellaconfisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,del titolo VI».Tali prescrizioni, come detto, si rifanno sostanzialmente allaConvenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata in Italia conla legge 5 luglio 1995, n. 308, la quale stabilisce, all’art. 35,comma 1, lett. a), recante “immatricolazione”, che «Per beneficiaredelle disposizioni della presente Convenzione, ogni autoveicolo incircolazione internazionale e ogni rimorchio diverso da un rimorchioleggero agganciato ad un autoveicolo debbono essere immatricolatida una Parte contraente o da una delle sue parti costitutive e ilconducente dell’autoveicolo deve essere in possesso di uncertificato valido attestante tale immatricolazione, rilasciato sia dauna autorità competente o di una sua parte costitutiva, sia, a nomedella Parte contraente o della sua parte costitutiva,dall’associazione che essa ha abilitato a tale scopo» e alla lettera d)che «Per i rimorchi (inclusi i semirimorchi) importatitemporaneamente con modalità di trasporto diverse da quelle sustrada, è considerata sufficiente una fotocopia del certificato diimmatricolazione autenticata dall’autorità che ha rilasciato il dettocertificato», mentre al comma 2 dispone che «In deroga alle8 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un veicoloarticolato non diviso mentre è in circolazione internazionalebeneficerà delle disposizioni della presente Convenzione anche senon è oggetto che di una sola immatricolazione e di un solocertificato per il trattore e per il semirimorchio che locostituiscono».Il successivo art. 36, rubricato “Numero di immatricolazione”,chiarisce, per quanto qui rileva, al comma 2 che «Ogni rimorchioimmatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sullaparte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso diun autoveicolo trainante uno o più rimorchi, il rimorchio unico ol’ultimo rimorchio, se non è immatricolato, deve recare il numero diimmatricolazione del veicolo trattore» e al comma 3, che «Lacomposizione e le modalità di apposizione del numerod’immatricolazione previsto al presente articolo debbono essereconformi alle disposizioni dell’allegato 2 della presenteConvenzione», il quale stabilisce, a sua volta, le caratteristiche chedeve avere la targa.Infine, il successivo art. 37, recante “Segno distintivo dello Stato diimmatricolazione”, stabilisce, al comma 2, che «Ogni rimorchioagganciato ad un autoveicolo e che, in virtù dell’articolo 36 dellapresente Convenzione, deve recare nella parte posteriore unnumero di immatricolazione deve anche recare nella parteposteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero diimmatricolazione è stato rilasciato. Le disposizioni del presenteparagrafo si applicano anche se il rimorchio è immatricolato in unoStato diverso dallo Stato di immatricolazione dell’autoveicolo cui èagganciato; se il rimorchio non è immatricolato, deve recare nellaparte posteriore il segno distintivo dello Stato d’immatricolazionedel veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato. 3. Lacomposizione e le modalità di apposizione del segno distintivo9 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026previsto al presente articolo debbono essere conformi alledisposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione».Le definizioni dei termini usati nelle suddette disposizioni sonocontenute nell’art. 1, il quale chiarisce alla lett. q) che «il termine“rimorchio” indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da unveicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi», allalett. r) che «il termine “semi-rimorchio” indica ogni rimorchiodestinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale cheuna parte di esso poggi su quest’ultimo e che una parteconsiderevole della sua massa e della massa del suo carico siasopportata da detto autoveicolo» e alla lett. s), che «il termine“rimorchio leggero” indica ogni rimorchio la cui massa massimaautorizzata non superi 750 kg (1650 libbre)».Analizzando le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 35, 36 e 37coerentemente con le definizioni sopra ricordate, può dirsi che, aisensi della Convenzione in esame, la regola generale prescrive, inmodo non dissimile da quanto sancito dal C.d.S., che autoveicoli erimorchi di peso superiore alla massa di 750 Kg. (c.d. rimorchionon leggero) siano immatricolati e che questa regola possa esserederogata attraverso una immatricolazione unitaria del trattore e delsemirimorchio, a differenza di quanto sancito per i rimorchi c.d.leggeri (ossia di massa inferiore a Kg. 750), per i quali non ènecessaria l’immatricolazione, sicché per i rimorchi come quello dispecie non è ammessa la circolazione con la sola immatricolazionedel trattore neppure alla luce della citata Convenzione.Un’interpretazione che non tenesse conto della complessità delladisciplina dettata dal legislatore nazionale e sovranazionale inmateria di immatricolazione non soltanto non consentirebbe dicomprendere le ragioni per le quali il legislatore abbia stabilito unaregola generale di grande rigore, allorché ha impostol’immatricolazione di entrambi i mezzi (trattore e semirimorchio),10 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026per poi consentire in via derogatoria la circolazione delsemirimorchio in totale assenza di immatricolazione, ma si ponealtresì in contrasto col principio secondo cui l’immatricolazione è ilmomento della nascita giuridica del veicolo che si concretizza con ilrilascio della carta di circolazione, ossia con l’autorizzazioneamministrativa a circolare su strada (Cass. Sez. 2, 08/04/2011, n.8097), il quale risponde a sua volta all’esigenza di evitare dimettere su strada veicoli della cui idoneità alla circolazione non visia certezza per non essere già stati compiuti i relativi accertamentida parte dell'ispettorato della motorizzazione civile, laddovel’assenza di immatricolazione costituisce indizio di possibilepericolosità del mezzo, sul quale non sono ancora stati svolti icontrolli necessari a garantirne la sicurezza (si veda sulle ragionidell’immatricolazione, sia pure ai fini della confisca, Cass. Sez. 3,19/7/2000, n. 9493; anche Corte Cost. 27/10/1994, n. 471, laquale ancorato la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 21,comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cuiprevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazioneanche se già immatricolato, proprio al rilievo che in tal casol'applicazione della disciplina sulla circolazione stradale fornisce lacertezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, per essere giàstato compiuto il relativo accertamento da parte dell'ispettoratodella motorizzazione civile, al contrario di quanto accade allorché lacircolazione del veicolo si verifichi prim'ancoradell'immatricolazione).Il principio di diritto che regola la materia è, dunque, il seguente:In tema di trasporto internazionale, integra la violazione dell’art.93, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, con conseguente applicazionedella sanzione pecuniaria e della confisca, il rimorchio che circolinel territorio italiano senza essere autonomamente immatricolatorispetto al mezzo trattore, atteso che la circolazione11 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’autoarticolato, ancorché impegnato in un trasportointernazionale (dalla Turchia all’Olanda), è regolata, durante iltransito nel territorio italiano, dalla normativa interna e dalledisposizioni del codice della strada, le quali, nel recepire i principiespressi dalla Convenzione di Vienna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - in virtù deiquali costituisce regola generale l’obbligo di immatricolazioneautonoma del rimorchio c.d. non leggero (ossia di peso superiore akg. 750) e deroga la possibilità dell’unitaria immatricolazione ditrattore e rimorchio -, possono contenere norme più severe, manon più lievi, siccome rispondenti all’esigenza di evitare di metteresu strada veicoli della cui idoneità alla circolazione non vi siacertezza per non essere già stati compiuti i relativi accertamenti daparte dell'ispettorato della motorizzazione civile.A questo principio si è attenuto il giudice di merito, allorché haaffermato che il tenore della disposizione di cui all’art. 35, comma2, era chiarissimo nel prevedere l’immatricolazione delsemirimorchio autonoma o congiunta a quella del trattore, attesoche la Convenzione di Vienna non consente la circolazioneinternazionale di un semirimorchio privo di immatricolazione, salvoche si tratti di rimorchio leggero.Da ciò consegue l’infondatezza del primo motivo dei ricorsiprincipale e incidentale, oltreché del secondo di entrambi, siccomefondati sulla lamentata violazione dell’art. 2967 cod. civ., la qualeperò si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di meritoabbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quellache ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando il ricorrente intenda lamentare, come avviene nella specie,che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente chela parte onerata avesse assolto tale onere (Cass. Sez. 2,21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867).12 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/202610. Il terzo motivo di ricorso principale e il terzo e quarto di quelloincidentale, da trattare unitariamente in quanto afferenti allasussistenza o meno dei requisiti di buona fede e scusabilitàdell’errore, anche con riguardo alla confisca, sia in ragione dellanon intellegibilità della norma, sia delle norme austriache, sia dellanon conoscenza, da parte della società proprietaria, delle modalitàcon cui la ditta incaricata avrebbe eseguito il trasporto, sia dellaposizione del conducente, che si era limitato a eseguire leindicazioni del datore di lavoro, sono infondati.Occorre innanzitutto considerare che è orientamento consolidatodella Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28466 del 15/12/2020,in connessione con Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18062 del27/08/2007) che, ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del1992, per le violazioni del codice della strada punibili con lasanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo èpresunta e lo stesso ha l’onere di offrire la prova liberatoria,dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro lasua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell’art. 196,comma 3, citato, quando la violazione è commessa dalrappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di unente o di un’associazione priva di responsabilità o, comunque, daun imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze,di preposizione che lega l’ente o l’imprenditore all’agente, l’attivitàposta in essere da quest’ultimo nell’esercizio e nell’ambito delleA tale principio si è uniformato il giudice di merito allorché haaffermato che il proprietario, nell’incaricare un terzo, ancorchéqualificato, di far circolare il proprio semirimorchio nonimmatricolato, non aveva posto in essere una condotta diligente e13 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026scusabile, dal momento che avrebbe dovuto adottare tutti gliaccorgimenti idonei ad impedirne in radice la circolazione.Né può dirsi che siano ravvisabili l’errore scusabile o la buona fede,come pure affermato, nelle censure.Infatti, per la giurisprudenza della Corte in tema di sanzioniamministrative, la buona fede non è la mera ignoranza della legge(che è inescusabile), come correttamente affermato nella sentenza,ma un convincimento di liceità fondato su elementi oggettivi epositivi, qui del tutto assenti, sicché essa rileva come causa diesclusione della responsabilità amministrativa quando sussistonoelementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione ilconvincimento della liceità della sua condotta e quando l’autoremedesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi alprecetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso,neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. Sez. 2,19/06/2020, n. 11977; Cass. Sez. 2, 26/5/2025, n. 13999).In sostanza, l'errore sul fatto, che esime da responsabilità seincolpevole e che colui che lo invoca ha l’onere di provare, è quelloche cade su un elemento materiale della violazione amministrativae deve consistere in una difettosa percezione o in una difettosaricognizione della percezione che alteri il presupposto del processovolitivo determinandolo a condotta viziata alla base e che operacome fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazioneamministrativa (dolo o colpa a norma dell'art. 3 della legge689/81: Cass. Sez. 3, 19/1/2000, n. 536).Nella specie, i ricorrenti hanno affidato la censura alla nonperspicuità della disciplina in materia, come detto esclusa daigiudici di merito in ragione dell’irrilevanza della ignoranza dellalegge, e alla inconsapevolezza, da parte del proprietario, dellemodalità con cui la ditta incaricata avrebbe provveduto al trasportodel mezzo.14 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026Nel primo caso, si osserva che l'errore di diritto, quale causa diesclusione della responsabilità in riferimento alla violazione dinorme amministrative (in analogia a quanto previsto dall'art. 5 cod.pen.), viene in rilievo soltanto a fronte dell'inevitabilitàdell'ignoranza del precetto violato, da apprezzarsi alla luce dellaconoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che gravasull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suodovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione(Cass. Sez. 6-2, 1/9/2014, n. 18471), aspetto questo che nonrileva a fronte di una disposizione dal chiaro contenuto precettivorivolta, in questo caso, a società operanti nel settore.Nel secondo caso, in disparte la novità della considerazione sullainconsapevolezza del proprietario del semirimorchio in ordine allemodalità del suo trasporto da parte della società all’uopo incaricata,siccome non risultante dalla sentenza impugnata, si osserva che,con riguardo alle sanzioni amministrative accessorie percontravvenzione al codice della strada, il proprietariodel veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima delrilascio della relativa carta di circolazione (o primadell'immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21,comma 3, della l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, dell'art.93, comma 7, del nuovo codice della strada), in tanto potràinvocare, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che siastato successivamente immatricolato, l'applicazione dell'art. 213,comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, inquanto non sia responsabile dell'autonoma infrazione di cui all'art.93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averneimpedito, per dolo o per colpa, la circolazione, non essendo la suaun’obbligazione solidale ex art. 196, comma 1, c.d.s., maautonoma ed essendo questa collegata all'attività omissiva15 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza una distintacontravvenzione, della quale il proprietario risponde tutte le volteche la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da doloo colpa, giusta il principio generale posto dall'art. 3, comma 1,della l. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 6-2, 12/3/2021, n. 7089).In questo caso, il fatto omissivo non si è verificato, essendo statapacificamente la società del mezzo ad affidarlo consapevolmente aterzi per il trasporto, senza concordarne le modalità, non essendovialcuna deduzione sul punto.Deriva da quanto detto l’infondatezza della censura.Quanto al conducente, dipendente della società di trasporto, la suaresponsabilità è contemplata dal comma 3 dell’art. 196 del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nello stabilire che «Se la violazione ècommessa dal rappresentante o dal dipendente di una personagiuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica ocomunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni oincombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione ol'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, alpagamento della somma da questi dovuta», prevede unaresponsabilità solidale tra il dipendente autore della violazione,avendo materialmente condotto su strada il semirimorchio privo diimmatricolazione, e la persona giuridica datrice di lavoro eproprietaria del mezzo, con la conseguenza che a nulla rileva ilfatto che il primo abbia eseguito le direttive della seconda.12. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei motivi, vannorigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Nulla devedisporsi sulle spese non avendo l’intimata Amministrazionespiegato difese.4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n.149 del 2022), vanno applicati – come previsto dal terzo comma,16 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/2026ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., da interpretarsi allastregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte,con l’ordinanza n. 27195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui la condannadel ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quartocomma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende deveessere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimatiabbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrentee, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di attiprocessuali meramente defatigatori.5. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte riunisce il ricorso R.G. n. 11005/2024 al ricorso R.G. n.11001/2024 e li rigetta entrambi;condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali, ai sensidell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro4.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e di quelloincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi17 di 18Numero registro generale 11001/2024Numero sezionale 2563/2025Numero di raccolta generale 14073/2026Data pubblicazione 13/05/202618 di 18
Sentenza Cassazione n. 14073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris