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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24503/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27682-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] D’ARBOREA, n. 30; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente – avverso la sentenza n. 412 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004.

La contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 17 8/5/14, rigettò il ricorso; osservato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 412, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; constatato che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi e che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; considerato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. del 20/06/2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alle cartelle nn. 032 2011 000 284062 e 032 2015 000 4526571; premesso che con ordinanza del 04/07/2023, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire al riguardo; ritenuto che la causa debba essere rinviata a nuovo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti finora eseguiti avuto riguardo alla definizione agevolata anzidetta; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti, avuto riguardo alla definizione agevolata avviata con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 032 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27682-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] D’ARBOREA, n. 30; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente – avverso la sentenza n. 412 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004. La contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 17 8/5/14, rigettò il ricorso; osservato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 412, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; constatato che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi e che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; considerato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. del 20/06/2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alle cartelle nn. 032 2011 000 284062 e 032 2015 000 4526571; premesso che con ordinanza del 04/07/2023, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire al riguardo; ritenuto che la causa debba essere rinviata a nuovo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti finora eseguiti avuto riguardo alla definizione agevolata anzidetta; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti, avuto riguardo alla definizione agevolata avviata con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 032 201
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