CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 29152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.29878/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 2334/28/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, depositata i n data 18 novembre 2014e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.29878/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente il ricorso de l contribuent e , ritenendo che fosse priva della necessaria motivazione la cartella di pagamento emessa exart. 36 - bis d.P.R. n.600/1973 limitatamente al recupero del credito di imposta per l’assunzione di lavoratori ai sensi dell’art.7 legge n.388/2000, riconoscendo altresì al contribuente il beneficio delle sanzioni ridotte, che avrebbe potuto avere se avesse ricevuto l’avviso bonario. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 54 – bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, 6, comma 5, legge 27 luglio 2000,n. 212, e 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.462, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente ritiene censurabile la sentenza della C.t.r.nella parte in cui, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, ha affermato l’illegittimità del recupero del credito d'imposta ed accordato il beneficio della riduzione delle sanzioni del 10 per cento al contribuente, pur non avendone, quest'ultimo, diritto. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto. La presente controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento contenente gli esiti della liquidazione automatica, ex art.36-bis d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione modello Unico 2005, presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2004. r.g. n.29878/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo l'importo complessivo pari ad euro24.763,57 a titolo di IRPEF ed IRAP (sanzioni ed interessi per tardivo versamento), recupero credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione ex art . 7, comma 10, l . 23 dicembre 2000, n. 388 (omessa indicazione di credito compensato), recupero credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione exart. 63, comma 1, lett. a), l. 27 dicembre 2002, n. 289 (omessa indicazione di credito compensato), oltre interessi e sanzioni. Con ricorso alla C.t.p.di Taranto, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta cartella. Il contribuente lamentava, in particolare, la carenza di motivazione, il mancato invio della comunicazione preventiva, la decadenza per tardiva liquidazione della dichiarazione, l'illegittimità del procedimento di recupero del credito per mancata notifica dell'avviso precedente, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento; in ordine alle sanzioni irrogate, invocava la causa di "forza maggiore" per giustificare il mancato pagamento ed eccepiva il tardivo invio della comunicazione relativamente alla riduzione delle sanzioni, nonché dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art.12 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Si costituiva in giudizio con controdeduzioni l'Ufficio; eccepiva il proprio difetto di legittimazione processuale passiva e, in via gradata, evidenziava che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 36, com ma 4 - ter , d .l. 31 dicembre 2007, n. 248, non vi era alcuna disposizione che sanzionasse l'omessa o incompleta indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento. Con sentenza n. 64/5/09, la Commissione tributaria provinciale di Taranto rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, a sua volta, accogliendo parzialmente l'appello del contribuente, ha ritenuto illegittima l'adozione del controllo automatizzato, di cui all'articolo 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero delle compensazioni non dichiarate r.g. n.29878/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relative a crediti per incrementi occupazionali, ritenendo necessaria l'emissione di un apposito atto propedeutico all'emissione della cartella esattoriale. Nella sentenza impugnata, il giudice di appello afferma: Per quanto attiene invece al solo recupero del credito d'imposta da parte dell'Ufficio, questa Commissione, ritiene condivisibile quanto eccepito dal contribuente circa l'insufficiente motivazione del suddetto recupero. In effetti, sia la mancata motivazione dell'iscrizione a ruolo derivante dal riconoscimento e dunque dal recupero del credito per l'assunzione di lavoratori ai sensi dell'art 7 della Legge 388/00, che la mancanza di un atto prodromico all'emissione della cartella, non hanno messonelle condizioni il contribuente di comprendere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione al disconoscimento del suddetto credito . 1.3. Così statuendo la sentenza è incorsa nella violazione delle norme indicate in rubrica. Occorre preliminarmente osservare che nel caso in argomento la "liquidazione automatizzata" non ha prodotto il disconoscimento di alcun credito d'imposta, in quanto l'Amministrazione finanziaria ha operato soltanto il recupero di crediti compensati (tramite i modelli di pagamento F24 per un importo totale pari ad euro 1.425,00) e non dichiarati dalla Parte nel rigo RU15, colonna 1, del quadro RU della dichiarazione modello Unico 2005 presentata per l'anno d'imposta 2004 e ciò secondo il tipico procedere del controllo meramente "cartolare" del fisco. Si tratta, dunque, di omissioni dichiarative che paiono agevolmente rilevabili ex actis, in relazione alle quali va data continuità al consolidato principio di diritto secondo cui in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica r.g. n.29878/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero . (Cass. n.39331/2021; vedi anche Cass. n.4360/2017 e n.29582/2018). In particolare,sullo specifico tema del disconoscimento del credito di imposta, Cass. n.29582/2018 (citata) ha affermato che ̀ legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36- bis d. P.R. n. 600/19 73, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. Nel caso affrontato da questa Corte si trattava proprio del recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate, non indicati nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi modello Unico, quindi di una fattispecie analoga a quella oggetto di esame. Inoltre, questa Corte ha anche precisato che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avvisobonario" ex art. 36- bis , comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 - bis , che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n.33344/2019). Nel caso, peraltro - di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. r.g. n.29878/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 36-bis d.P.R. n. 600/73 «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta» -il relativo obbligo imposto all'amministrazione non ̀ sanzionato da alcuna nullit à . Invece, con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, st. contr. - obbligo sanzionato con la nullità in caso di inadempimento - ̀ utile ribadire che, secondo l’orientamentoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non ̀ imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre nel caso in esame, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Si è anche detto che, nel caso in cui non sia dovuta la comunicazione di irregolarità, dalla omissione di detta comunicazione non può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997(vedi Cass.n. 18405/2021), che ̀ prevista solo nel caso in cui dal pred etto controllo emerga «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione»(v. Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 27315/2016). Ciò in quanto il presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, nella misura di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 , è la mancata iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta, a seguito dell'omesso pagamento delle somme entro trenta giorni dal ricevimento delle prescritta comunicazione (Cass. n. 25287/2017). Nella specie, l'Agenzia delle entrate, con l'emissione della cartella di cui all'art. 36 - bis d. P.R. n. 600/1973, che non risulta preceduta r.g. n.29878/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalla comunicazione dell'avviso di irregolarità, si ̀ limitata a disconoscere il credito di imposta derivante da incremento della occupazione, in quanto la contribuente non aveva dichiarato alcunch́ nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi, sicch́ la non spettanza del credito di imposta emergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'atto di tale omessa indicazione. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, se