CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiBenedetta Leone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematicacome per legge- controricorrente –per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alTribunale amministrativo regionale di Napoli n. 4814/2025.Numero registro generale 22510/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 24032/2026Data pubblicazione 24/07/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto di dichiararela giurisdizione del giudice amministrativo.1. [OSCURATO:PERSONA] emanò, nell’anno 2025, un avviso dimanifestazione d’interesse per l’uso di terreni di sua proprietà sitinell’[OSCURATO:PERSONA] di Passerano ai sensi degli artt. 13, comma 2, e56, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 36 del 2023, a norma dei qualisarebbe risultata assegnataria l’impresa prescelta all’esito delloscrutinio delle offerte pervenute.2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. manifestò il proprio interesse e laRegione con separato provvedimento comunicò l’esclusione di altrasocietà, [OSCURATO:PERSONA] a r.l., dalla procedura diaffidamento.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato il provvedimento dinanzi al TARCampania, Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA]. nel resistere al ricorso, hadedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendoinvece munito di giurisdizione il giudice ordinario.4. Il TAR [OSCURATO:SOCIETA], sede di Napoli, ha, con ordinanza, rigettato l’istanzacautelare della [OSCURATO:SOCIETA]., senza sospendere il processo e haquindi, ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudiceamministrativo.5. [OSCURATO:SOCIETA] soc. agr. a r.l. propone regolamento preventivo digiurisdizione, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudiceordinario, rilevando che la procedura riguarda l’individuazione delmiglior soggetto con cui concludere un contratto di affitto agrario, nonricorrendo alcuna delle ipotesi idonee a radicare la giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 del cod.Numero registro generale 22510/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 24032/2026Data pubblicazione 24/07/2026proc. amm. e, inoltre, afferma la ricorrente, nella specie non si trattadella conduzione di beni demaniali né di beni appartenenti alpatrimonio indisponibile della Regione6. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo sussistentela giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversiaha ad oggetto la procedura che precede l’affidamento in concessionedel bene pubblico.7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritteinsistendo per la sussistenza della giurisdizione del giudiceamministrativo.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è basato su diun unico motivo, con il quale la Orto di Emilia soc. agr. a r.l. chiedeche sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, invece chequella del giudice amministrativo, dinanzi al quale pendecontroversia, in quanto nella specie si tratta di un contratto attivo,ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e pertantonon si applicherebbe il codice dei contratti pubblici e l’agire della P.A.sarebbe interamente regolato dal diritto privato, senza che venga inrilievo alcun potere pubblicistico.2 Il regolamento non è precluso dall’ordinanza resa in sede cautelaredal T.A.R. della [OSCURATO:SOCIETA], Napoli, con pronuncia di rigetto dell’istanzadella [OSCURATO:SOCIETA]. di riammissione alla procedura di affidamento,3 Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. U 30/03/2021 n. 8874) cheil regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anchedall'attore in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni dellagiurisdizione del giudice adito, e, dunque, di un interesse concreto edimmediato alla risoluzione della questione in via definitiva da partedelle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per evitare che viNumero registro generale 22510/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 24032/2026Data pubblicazione 24/07/2026possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso delgiudizio, così ritardando la definizione della causa e l'ammissibilità delregolamento preventivo non è esclusa dalla decisione del giudiceamministrativo in sede cautelare, atteso che il provvedimentocautelare in corso di causa non costituisce sentenza, neppure quandorisolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che laquestione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelaree il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad essoin via esclusiva (Cass. Sez. U 15/12/2016, n. 25840; Cass. Sez. U,20/6/2014, n. 14041). Nella specie, la questione di giurisdizione èstata risolta, nel senso di affermazione della giurisdizione del giudiceamministrativo ma non ai soli fini attinenti il procedimento cautelare.4 Il regolamento preventivo è dunque ammissibile.5 Il dubbio circa la giurisdizione deve essere risolto a favore del giudiceamministrativo.6 Il Procuratore Generale ha depositato memoria nella quale chiede chesia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto:«Nel caso di specie, l’affidamento in uso dei terreni agricoli regionalideve essere ricondotto alla categoria dei contratti attivi, in quantodestinato a consentire al soggetto privato l’utilizzazione economicadel bene pubblico, con correlativo vantaggio patrimoniale; neconsegue che la disciplina di dettaglio del Codice non trova direttaapplicazione, ai sensi del citato art. 13, comma 2.Tuttavia, la previsione di cui al comma 5 del medesimo articoloimpone che anche tali affidamenti avvengano nel rispetto dei principigenerali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2e 3 del Codice, rendendo necessaria — specie in presenza di unapluralità di aspiranti — l’adozione di una procedura comparativaispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza. Nederiva che gli atti oggetto di impugnazione - quali l’esclusione dallaNumero registro generale 22510/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 24032/2026Data pubblicazione 24/07/2026procedura e l’aggiudicazione in favore di altro concorrente -costituiscono espressione di potere amministrativo autoritativo,esercitato nell’ambito di una procedura selettiva, rispetto alla quale ipartecipanti sono titolari di interessi legittimi.».8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, come opinato dall’Ufficio requirente, nel casodi specie pur trattandosi di un contratto cd. attivo, che non comportaoneri di spesa per la P.A., vi è comunque una procedura finalizzataall’individuazione del contraente e con riferimento ad essa sono statiemanati provvedimenti amministrativi autoritativi, quali l’esclusionedi un contraente dalla procedura, ossia della [OSCURATO:SOCIETA]. el’aggiudicazione in favore ella l’Orto di [OSCURATO:PERSONA]. agr. a r.l., cosicché,deve ritenersi essere stato esercitato il potere amministravo ecomunque vengono in rilievo posizioni di interesse legittimo e non didiritto soggettivo. Nella specie, pur trattandosi di contratto esclusodall’applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contrattipubblici, deve precisarsi che sulla base del combinato disposto degliartt. 2, 5 e 13 dello stesso d.lgs. n. 36 del 2023 l’affidamento deicontratti esclusi, di quelli attivi e a quelli a titolo gratuito deveavvenire comunque tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e3 del detto codice, ossia sulla base di una procedura a tuteladell’interesse pubblico e quindi tanto è sufficiente a radicare lagiurisdizione del giudice amministrativo.9. A tanto consegue la dichiarazione della giurisdizione del giudiceamministrativo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, nei termini dilegge, anche per le spese di questo regolamento. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al qualerimette le parti nei termini di legge, anche per le spese di questo giudizio.Numero registro generale 22510/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 24032/2026Data pubblicazione 24/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del23/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] F.F.[OSCURATO:PERSONA]