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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18950/2022

Testo disponibile della fonte

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s - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 387/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29047 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2-Rg 29047/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, di diniego di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2008 al 2011, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione in relazione al personale infermieristico operante presso lo studio medico del contribuente, e anche in relazione alla limitata entità dei compensi corrisposti, in mancanza di prova da parte dell'Ufficio.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/97 e art. 2697 c.c., sussistendo nella fattispecie il requisito della autonoma organizzazione non avendo la CTR correttamente valorizzato l'esistenza di plurimi e non occasionali rapporti del contribuente con terzi esercenti attività di paramedico, attività che, per definitionem, completa quella medica svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per aver la CTR posto a carico dell'Amministrazione l'onere della prova.

3. I motivi, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infondati. 2.1.Le sezioni Unite n. 9451/2016 hanno individuato il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. 2.2.In relazione all'attività di medico convenzionato col SSN è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell'espletamento della propria attività professionale, di una segreteria, da Cass. n. 9786 dei 19/04/2018 .

È stato altresì affermato che la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione determina l'assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all'imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull'entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. n. 17245 del 27/06/2019). 3.Sulla scorta di tale insegnamento, questa Corte (con specifico riferimento alla fattispecie in esame), ha escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18/11/2020, n. 26197; Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084). 4.La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, laddove ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo, confermando ladecisione di primo grado, e statuendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza di un'autonoma organizzazione e ritenere l'assoggettabilità alla imposizione fisale in oggetto, ovvero verificare se, in concreto, le prestazioni lavorative di cui il medico si è avvalso, tenendo anche conto dell'entità dei compensi corrisposti, costituisca un contributo alla sua produttività sotto il profilo preminente di un sistematico incremento del reddito.

Peraltro l'Agenzia ricorrente ha affermato di avere dimostrato nel merito la presenza di prestazioni rese da soggetti terzi qualificati, senza tuttavia, e ciò inammissibilmente, riportare per il principio di autosufficienza, gli atti di causa relativi.

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.MCiti.

O F~ris ijitilseto Orne1141_ Y0fA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 387/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29047 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2-Rg 29047/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, di diniego di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2008 al 2011, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione in relazione al personale infermieristico operante presso lo studio medico del contribuente, e anche in relazione alla limitata entità dei compensi corrisposti, in mancanza di prova da parte dell'Ufficio. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/97 e art. 2697 c.c., sussistendo nella fattispecie il requisito della autonoma organizzazione non avendo la CTR correttamente valorizzato l'esistenza di plurimi e non occasionali rapporti del contribuente con terzi esercenti attività di paramedico, attività che, per definitionem, completa quella medica svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per aver la CTR posto a carico dell'Amministrazione l'onere della prova. 3. I motivi, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infondati. 2.1.Le sezioni Unite n. 9451/2016 hanno individuato il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. 2.2.In relazione all'attività di medico convenzionato col SSN è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell'espletamento della propria attività professionale, di una segreteria, da Cass. n. 9786 dei 19/04/2018 . È stato altresì affermato che la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione determina l'assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all'imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull'entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. n. 17245 del 27/06/2019). 3.Sulla scorta di tale insegnamento, questa Corte (con specifico riferimento alla fattispecie in esame), ha escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18/11/2020, n. 26197; Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084). 4.La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, laddove ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo, confermando ladecisione di primo grado, e statuendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza di un'autonoma organizzazione e ritenere l'assoggettabilità alla imposizione fisale in oggetto, ovvero verificare se, in concreto, le prestazioni lavorative di cui il medico si è avvalso, tenendo anche conto dell'entità dei compensi corrisposti, costituisca un contributo alla sua produttività sotto il profilo preminente di un sistematico incremento del reddito. Peraltro l'Agenzia ricorrente ha affermato di avere dimostrato nel merito la presenza di prestazioni rese da soggetti terzi qualificati, senza tuttavia, e ciò inammissibilmente, riportare per il principio di autosufficienza, gli atti di causa relativi. Il ricorso va conseguentemente respinto. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'intimato. P.Q.MCiti. O F~ris ijitilseto Orne1141_ Y0fA
Sentenza Cassazione n. 18950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris