CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12567/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 29/09/2022 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 01/09/2022, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di false attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, di procurata inosservanza di pena e di truffa ai danni dello Stato. In sintesi, al ricorrente, in qualità di responsabile di un'associazione con finalità di assicurare attività lavorativa per consentire la messa alla prova o misure alternative alla detenzione, viene attribuita la condotta di attestare falsamente l'esistenza dei rapporti di lavoro, consentendo ai destinatari dei provvedimenti cs, giudiziari l'accesso ai benefici penitenziari senza effettiva espiazione di pena e percependo egli stesso finanziamenti pubblici per servizi non espletati. 2. Avverso il provvedimento di riesame propone ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la carenza motivazionale ed il travisamento della prova, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'inadeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari, la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose trattandosi di fatti risalenti nel tempo ovvero di rischio di inquinamento delle prove, la presenza di elementi per ritenere concedibile la sospensione condizionale della pena, il differente trattamento cautelare rispetto ai concorrenti nei reati oggetto di incolpazione. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, privi di adeguato confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato. 3.1. Deve premettersi che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828; tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti, cfr. ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019 - Rv. 276976). 3.2. Nel caso di specie, il tribunale ha indicato i gravi indizi di colpevolezza, costituiti dalle intercettazioni telefoniche esplicative di come il ricorrente si adoperasse personalmente per far presentare ai detenuti le domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge penitenziaria, mediante un periodo di attività lavorativa presso l'associazione di cui era responsabile, sottoscrivendo in alcuni casi false attestazioni; dai servizi di osservazione posti in essere dalla polizia giudiziaria presso i luoghi in cui le attività avrebbero dovuto svolgersi (luoghi spesso inesistenti oppure in stato di abbandono e di degrado); dalle sommarie informazioni rese da persone a conoscenza dei fatti perché coinvolte in progetti finanziati ma mai realizzati. A fronte di tale ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, riconducibile alle ipotesi di reato oggetto dell'incolpazione provvisoria, l'indagato si è limitato ad affermare in termini del tutto generici di aver fornito le spiegazioni del caso in sede di interrogatorio, a dimostrazione della linearità del proprio comportamento, senza contrapporre al delineato quadro indiziario elementi tali da inficiare la tenuta logica della motivazione sul punto. 3.3. Anche per quanto attiene alle esigenze cautelari, le censure risultano aspecifiche, avendo il tribunale giustificato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con il rischio di reiterazione delle condotte delittuose, privilegiando un aspetto indubbiamente rilevante sul piano della concretezza ed attualità, ossia la capacità dimostrata dall'indagato, in tempi recenti, di avvalersi di una rete di relazioni sociali per porre in essere sul territorio azioni fraudolente, anche mediante falsi penalmente rilevanti, con la conseguenza che, proprio in ragione del carattere ripetitivo di tali comportamenti, si è ritenuto di evitare la possibilità di ripresa dei contatti con l'ambiente in cui l'idea criminosa è stata ideata e attuata. Infine, il contenimento della pena in misura tale da far ritenere concedibile il beneficio della sospensione condizionale risulta del tutto congetturale, basato su riduzioni premiali e limiti edittali privi di risconto nella attuale realtà processuale; lo stesso dicasi per il riferimento ad altre posizioni, 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro