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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 08955/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente *** ssa * * Consigliere** ssa * * Consigliere ** * * ConsigliereU d 21/03/2024 CC* * * Consigliere rel C ronR G N 14134/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 14134/2022 r g proposto da* * * * * * e ** tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale apposta a marginedel ricorso dagli Avvocati * * e * * con cui elettivamentedomiciliano presso lo studio di quest ultimo in Roma alla via * de * n ricorrenticontroPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] * in persona del Presidente del Consigliopro tempore rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso icui uffici ope legis domicilia in Roma alla Via dei * n 12 controricorrentee nei confronti di* * * * * ** * * * * * * e* * tutti rappresentati e difesi in forza di procure speciali* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024allegate in calce al controricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domiciliano in Roma alla Via G * n 3 controricorrenti e ricorrenti incidentali* * * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di ** * intimati[OSCURATO:PERSONA] CORTE [OSCURATO:PERSONA] intimataavverso la sentenza n cron 7879/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata il giorno 26/11/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/03/2024dal Consigliere dott * *1 Con atto notificato il 22 marzo 2011 * * * e* * citarono la Presidenza del Consiglio dei * avanti al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che questo volesse «riconoscere e pronunciare il diritto deiconcludenti ad aggiungere al proprio cognome come parte inscindibile dello stessoil predicato “di * ordinando ai competenti * dello Stato Civile diCrotone e Roma di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti dinascita» A sostegno di tali richieste esposero che con diploma del 24 settembre1703 reso esecutivo nel regno di Napoli il successivo 24 novembre il re * Vconcesse a * * di Crotone il titolo di marchese sul feudo di *di cui questi era stato investito qualche anno prima In tale titolo e feudosuccedettero quindi di padre in figlio i suoi discendenti fino a * * 1758 1843 che era stato appunto il quarto marchese di * Da costuinacque * 7 novembre 1803 da questi * 16 gennaio 1830 e da lui* 18 settembre 1855 che sposata * di Francia si rese padre tra glialtri di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 11 agosto 1892 A quest ultimo con decreto* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024ministeriale del 24 gennaio 1941 registrato alla Corte dei conti il successivo 11marzo fu riconosciuto il titolo di nobile dei marchesi di * con il quale lostesso * * ed i suoi figli * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1915* [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1927 * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo1929 e * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1934 furono iscritti alla pagina 5 delvolume * del * d oro della nobiltà italiana custodito presso l ** dello Stato in [OSCURATO:PERSONA] particolare e per quel che rileva in questo giudiziodalle nozze tra il predetto * * * con * * nacquerocome si è già anticipato 1 * * sposato a Roma il 22 maggio 1944con * * * e da essi gli attori odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ** * * * * e * * 2 ** sposato il 14 aprile 1969 con * * di * * da cuinacquero i figli * * * ed * 3 * * padre di* e * Sul pacifico presupposto che nella specie si vertesse inipotesi di un titolo nobiliare concesso il 24 settembre 1703 precedentemente al 28ottobre 1922 e riconosciuto il 24 gennaio 1941 prima dell entrata in vigore dellaCostituzione gli attori conclusero nei termini sopra riportati in forza del disposto delcomma 2 della * * transitoria e finale della Costituzione per comeinterpretata dalla Corte * con la sentenza dell 8 luglio 1967 n 101 edin applicazione dei principi in essa affermati e ribaditi dalla giurisprudenza dilegittimità e dalla dottrina successivamente formatasi in materia1 1 Si costituì in giudizio l Avvocatura dello Stato nell interesse della Presidenzadel Consiglio dei * la quale dopo avere osservato che «secondo quantorappresentato dal * Generale della Presidenza del Consiglio dei *Ufficio * e * gli attori n d r hanno pieno diritto di aggiungere alcognome il predicato “di * secondo quanto disposto dalla * disposizionefinale della Costituzione una volta dimostrata nella presente sede la discendenzadal primo titolare del marchesato di * concluse per l accoglimento delladomanda attrice se fondata e provata1 2 * la causa in decisione la stessa poi fu rimessa sul ruoloistruttorio con ordinanza del 15 gennaio 2013 per l integrazione del contraddittorioai sensi dell art 102 cod proc civ nei confronti degli altri discendenti di ** * destinatario del provvedimento di riconoscimento del 19411 3 Si costituivano allora i chiamati iussu iudicis alcuni dei quali aderirono alledomande degli attori facendole proprie e chiedendo la cognomizzazione del predicato* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024“di * a beneficio di tutti i discendenti di * * *evidenziando la necessità di salvaguardare anche in tal modo l unitarietà dellafamiglia1 4 Con sentenza del 7 dicembre 2015 n 24448 l adito tribunale respinse ladomanda invocando i princìpi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n101 del 26 giugno 1967 * che gli attori non avevano provato l anteriorità dellaconcessione del titolo rispetto al 28 ottobre 1922 né avevano allegato e dimostratola specifica funzione di identificazione sociale del proprio ristretto nucleo familiarecon il predicato “di * nonché la circostanza che tale predicato fosseproiezione sociale della propria personalità ed identità familiare ed il rischio diconfusione che la mancata modifica avrebbe potuto pubblicamente ingenerare2 Il gravame promosso contro questa decisione da * ** e * * fu rigettato dall adita Corte di appello di Roma consentenza del 26 novembre 2021 n 7879 resa nel contraddittorio con la Presidenzadel Consiglio dei * che chiese nuovamente l accoglimento delle domande* ed * * che chiesero l accoglimento dell impugnazione ed ilriconoscimento anche in loro favore del diritto a cognomizzare il predicato “di* ove riconosciuto agli appellanti nella contumacia di * ** * * * * * * * * ** * * * * * e * * ** * tutti discendenti di * * * nonché con l interventodel Procuratore Generale della Repubblica presso quella corte che non sollevòobiezioni alla domanda degli appellanti2 1 In particolare la corte capitolina condivise l interpretazione della ** transitoria e finale della Costituzione offerta dal tribunale che a suodire aveva correttamente inteso la sentenza della Corte costituzionale n 101/1967della quale peraltro riportò ampi stralci della relativa motivazione * inoltreche la giurisprudenza di legittimità seguita alla decisione della Consulta avevaspiegato che non avendo alcuna giuridica rilevanza i titoli nobiliari i predicatinobiliari potevano trovare tutela nell ordinamento costituzionale italiano soltanto aisensi dell art 2 Cost ovvero come diritto della personalità e diritto al nome se iltitolo nobiliare fosse già stato riconosciuto prima del 28 ottobre 1922 Secondo lacorte distrettuale «La dizione letterale della norma transitoria d altra parte non èequivoca laddove stabilisce che possano valere come parte del nome soltanto i* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922 ovvero quelli già riconosciuti a taledata Tale interpretazione della norma costituzionale è coerente con l art 6 del codicecivile che prevede che “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuitoNel nome si comprendono il prenome e il cognome Non sono ammessi cambiamentiaggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”da cui il conseguente limite costituito dalla Carta * Pertanto bene haritenuto il Tribunale che nella specie non possano ritenersi probanti il decreto delPresidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titolo di nobiledei * * di * e lo stralcio dell * * * Italianodel 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 che menzionava il titolonobiliare de quo in quanto gli stessi non dimostrano la preesistenza – nel senso diriconoscimento – del predicato al nome anteriore al 28 ottobre 1922 così dovendosiintendere la * disposizione transitoria e finale»3 Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso ** * e * * affidandosi a due motivi illustrati ancheda memoria ex art 380 bis 1 cod proc civ [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei *ha depositato un controricorso nel quale ha concluso per l accoglimento dell avversoricorso e per l effetto dell originaria domanda degli attori * ** * * * ed * * hanno depositato unproprio controricorso corredato pure da memoria ex art 380 bis 1 cod proc civcondividendo quello principale e promuovendo ricorso incidentale recante due motivi* rimasti solo intimati invece * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di * ** nonché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello diRoma3 1 La Prima Sezione civile di questa Corte assegnataria del procedimento conordinanza interlocutoria del 6/10 ottobre 2023 n 28313 ha osservato che i aseguito di ordinanza interlocutoria n 20588 del 2023 è stata rimessa alle SezioniUnite di questa Corte tra le altre la questione se l impugnazione incidentale tardivasia ammissibile anche quando rivesta le forme dell impugnazione adesiva rivoltacontro la parte investita dell impugnazione principale in ragione del fatto chel interesse alla sua proposizione sorge dall impugnazione principale oppure se lastessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata propostal impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024norma dell art 331 cod proc civ ii la soluzione di tale questione sebbeneprospettata dall ordinanza interlocutoria suddetta con riguardo all appello si rifletteovviamente anche sulla sorte dell impugnazione tardiva concretizzata mediante ilricorso adesivo in cassazione Pertanto ha ritenuto necessario attendere la pronunciadelle Sezioni Unite che avrebbero trattato il ricorso culminato nella descrittaordinanza interlocutoria nel corso della pubblica udienza allora già fissata per ilgiorno 13 febbraio 2024 ed ha rinviato l odierno procedimento all adunanza cameraledel 21 marzo 2024RAGIONI DELLA DECISIONE1 I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione del comma 2° della * *transitoria della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ Violazione e falsaapplicazione dell art 132 c p c comma 4 con riferimento all art 360 comma 1 3c p c » Si ascrive alla corte distrettuale di avere ritenuto necessario ai fini dellacognomizzazione del predicato nobiliare che anche il decreto di riconoscimento deltitolo nobiliare su esso infisso dovesse risalire ad epoca anteriore al 28 ottobre1922 finendo così con l equiparare due atti autonomi di contenuto completamentediverso la concessione avente ovvia natura costitutiva ed il riconoscimento divalore ricognitivo Tanto per effetto di una «lettura sconnessa illogica e parzialedella decisione della Corte costituzionale n 101 del 1967 nonché dei successivi arrêtsdella Suprema Corte del 1991 e 1997 in termini richiamati dagli appellanti nelle lorodifese per trarne conclusioni del tutto opposte a quelle adottate dal Giudice delleleggi e dalla Cassazione E invero sarebbe stato sufficiente che la Corte territorialeavesse esteso la sua lettura anche al § 5 della sentenza n 101 del 1967 della Cortecostituzionale ed al testo del suo dispositivo per constatare le specifiche conclusionida essa enunciate per le quali ai fini della cognomizzazione – da effettuarsi secondole norme che disciplinano i modi di acquisto del nome – i predicati dei titoli nobiliaridevono certo esistere rectius essere stati concessi anteriormente al 28 ottobre1922 ed essere stati riconosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione nonpotendo ovviamente a tanto provvedere l attuale ordinamento che li ritienegiuridicamente irrilevanti ex comma 1 della predetta disposizione * »II «Violazione dei princìpi in tema di disponibilità e di valutazione delle prove exartt 115 e 116 c p c dell art 132 n 4 c p c con riferimento all art 360 comma1 n 3 c p c » Si assume che la laconicità del dictum della corte territoriale «è parialla sua equivocità che lo rende pressoché incomprensibile sul piano logico* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024giuridico» Alla stessa inoltre viene contestato di non aver considerato “probanti”del diritto dei ricorrenti alla invocata cognomizzazione del predicato nobiliare ildecreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titoloe lo stralcio dell * * * Italiano del 1922 approvato con decreto n972 del 3 luglio 1921 perché non dimostrerebbero la preesistenza del titolo primadel 28 ottobre 1922 ciò malgrado la Presidenza del Consiglio dei * – di cui faparte il * Generale per l Ufficio per le * ed * organoistituzionale preposto alla materia di cui si discute – aveva espressamentericonosciuto nella sua comparsa di costituzione e sulla base della documentazionedalla stessa prodotta che gli attori una volta dimostrata la discendenza diretta da* * * avevano pieno diritto ad aggiungere al cognome il predicatodi “Aprigliano” Gli attori peraltro avevano prodotto in copia autentica rilasciatadall * di Stato il decreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 diriconoscimento del titolo di nobile dei * * di * ad ** ed ai suoi discendenti in linea diretta nonché uno stralcio dell * ** Italiano del 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 chemenzionava il titolo nobiliare de quo in favore della famiglia * con la dicitura“Marchese di * ed il riferimento alle discendenze da * *intestatario del feudo di * nel * di Calabria ultra del 1752 Talidocumenti non contestati dimostravano che la concessione e quindi l esistenza deltitolo e del relativo predicato era largamente antecedente al 28 ottobre 1922 cosìdovendo ritenersi integrati i presupposti di fatto indicati dalla Corte costituzionalenella sentenza del 1967 per la cognomizzazione del predicato nobiliare e nel casodi quello “di * da effettuarsi secondo le norme che disciplinano i modi diacquisto del nome «In un tale contesto di fatti e di atti condivisi da tutte le parti incausa appare perciò incomprensibile e non corretta sul piano processuale proprioai sensi dell art 115 c p c la statuizione del Giudice a quo secondo la quale talidocumenti non sarebbero “probanti” della preesistenza al 28 10 1922 del titolonobiliare cui accede il predicato di cui è causa»2 I formulati motivi del ricorso incidentale si rivelano del tutto analoghi perrubrica e contenuto delle corrispondenti doglianze a quelli del ricorso principalesicché non è necessario aggiungere altro sul punto2 1 Va osservato peraltro fin da ora che il suddetto ricorso incidentalechiaramente adesivo a quello principale i deve considerarsi promosso ex art 334comma 1 cod proc civ posto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 26* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024novembre 2021 pacificamente non notificata mentre il controricorso con ricorsoincidentale de quo è stato passato alla notifica successivamente al 4 luglio 2022 questa la data del ricorso incidentale rinvenibile alla sua ultima pagina quando iltermine di cui all articolo 327 cod proc civ era ormai spirato il precedente 26maggio 2022 ii è rivolto “contro” la parte destinataria dell impugnazione principale cioè la Presidenza del Consiglio dei * e non contro i ricorrenti principali2 2 È doveroso ricordare allora quanto al tema dei limiti oggettividell impugnazione incidentale tardiva che la giurisprudenza di questa Corte – dopoun lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità diesperire detta impugnazione ritenendola ammissibile solo in quanto rimanessenell ambito del capo della sentenza investita dall impugnazione principale origuardasse un capo connesso con quest ultimo o da questo dipendente – a partiredagli anni ottanta del secolo scorso avviò un percorso di ripensamento consacratodalla sentenza delle Sezioni Unite n 4640 del 1989 con la quale venne affermato ilseguente principio di diritto «L art 334 cod proc civ che consente alla partecontro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorioa norma dell art 331 cod proc civ di esperire impugnazione incidentale tardivasenza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propriaacquiescenza è rivolto a rendere possibile l accettazione della sentenza in situazionedi reciproca soccombenza solo quando anche l avversario tenga analogocomportamento e pertanto in difetto di limitazioni oggettive trova applicazione conriguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto aquello investito dall impugnazione principale»2 2 1 Con questa pronuncia si ritenne che a la ratio dell art 334 cod procciv è una finalità transattivo ritorsiva la norma infatti ha lo scopo di indurre laparte parzialmente vittoriosa a rinunciare all impugnazione per non correre il rischioche l appellato attraverso l impugnazione tardiva possa rimettere in discussioneanche le parti della sentenza favorevoli all appellante principale b se questa è laratio della norma essa sarebbe frustrata se si impedisse all appellato di impugnaretardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principaleperché l esigenza di favorire la definitiva composizione della lite dissuadendo le partidall impugnazione sussiste anche in questa ipotesi c pertanto l interesse aproporre l impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla merasoccombenza ma è un interesse diverso e sorge dall impugnazione altrui che tendea modificare l assetto di interessi che l impugnato in mancanza dell altrui* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024impugnazione principale avrebbe accettato Per effetto della sentenza appenaricordata cadde il limite all impugnazione incidentale tardiva rappresentato dallamedesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall impugnanteprincipale e quello impugnato dall impugnante incidentale A quest ultimo diconseguenza si è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza anche sediverso da quello investito dall impugnazione principale cfr ad es [OSCURATO:PERSONA] 3n 14596 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e anche se autonomo rispetto a questo cfr [OSCURATO:PERSONA] 3n 26139 del 5/09/20222 2 2 È importante rimarcare che questo principio riaffermato da ultimo nellarecentissima pronuncia resa da Cass SU 28 marzo 2024 n 8486 è stato recepitonell art 96 del d lgs n 104 del 2010 che reca la nuova disciplina sul processoamministrativo – prevedendosi proprio al comma 4 che «Con l impugnazioneincidentale proposta ai sensi dell art 334 del codice di procedura civile possonoessere impugnati anche capi autonomi della sentenza tuttavia se l impugnazioneprincipale è dichiarata inammissibile l impugnazione incidentale perde ogniefficacia» impugnazione che la giurisprudenza amministrativa ha denominato comeimpugnazione incidentale tardiva cd “impropria”2 2 3 Su questo aspetto comunque non è necessario indugiare ulteriormenteposto che l impugnazione incidentale tardiva oggi proposta da ** * * * * ed * * investe glistessi capi della sentenza della corte capitolina n 7879/2021 già censurati dal ricorsoprincipale2 3 * interesse invece suscita il tema della legittimazione attiva epassiva all impugnazione incidentale tardiva qui peraltro totalmente adesiva a quellaprincipale2 3 1 * è stato affrontato e risolto dalla già menzionata Cass SU n 8486del 2024 i cui principi benché resi con specifico riferimento alla peculiare fattispeciedelle obbligazioni solidali cd “paritarie” o “a interesse comune” nella parte in cuiriguardano aspetti di carattere generale dell impugnazione de qua possono trovareapplicazione affatto agevolmente anche in questa sede nella quale l impugnazioneincidentale tardiva cd adesiva di * * * ** * ed * * i proviene da soggetti diversi da quello laPresidenza del Consiglio dei * “contro” il quale è rivolta l impugnazioneprincipale e coinvolge pertanto il tema della legittimazione attiva all impugnazioneincidentale tardiva ii è rivolta “contro” una parte diversa la Presidenza del Consiglio* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024dei * appunto da quella * * * e * *che ha proposto l impugnazione principale ed investe quindi anche sotto questoprofilo il problema della legittimazione passiva all impugnazione incidentale tardiva2 3 2 Orbene con riferimento a tali profili la suddetta Cass SU n 8486 del2024 decidendo le questioni sottopostele dalla ordinanza interlocutoria n 20588 del2023 i ha ricordato innanzitutto la pronuncia resa da Cass SU n 24627 del2007 il cui principio fu definitivamente condensato nella massima ufficiale di seguitoriportata «Sulla base del principio dell interesse all impugnazione l impugnazioneincidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tuttele volte che l impugnazione principale metta in discussione l assetto di interessiderivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestatoacquiescenza conseguentemente è ammissibile sia quando rivesta la forma dellacontroimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale sia quando rivesta le formedella impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell impugnazioneprincipale anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principaleprincipale la quale se accolta comporterebbe una modifica dell assetto dellesituazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale» ii haricostruito poi lo sviluppo successivo della giurisprudenza di questa Corteconstatando in particolare che mentre un orientamento ha continuato a fareapplicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite del 2007 e quindi aritenere ammissibile sotto il profilo della legittimazione attiva l impugnazioneincidentale tardiva anche proveniente da parte diversa da quella contro la quale èrivolta l impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art 331cod proc civ un diverso indirizzo ermeneutico ha negato che l art 334 cod procciv sia applicabile al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste e quindi chesia ammissibile in ipotesi di cause scindibili l impugnazione incidentale tardiva di unsoggetto diverso da quelli indicati da tale norma iii è giunta alla conclusione all esito di un elaborato iter motivazionale qui condiviso ed al quale dunque puòfarsi rinvio in questa sede ex art 118 coma 1 disp att cod proc civ che«L impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le formedell impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell impugnazioneprincipale in ragione del fatto che l interesse alla sua proposizione può sorgeredall impugnazione principale»* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/20242 3 3 È innegabile allora che applicandosi il principio da ultimo riportatoall odierna fattispecie – nella quale è intuitivo che l interesse dei ricorrenti incidentaliad impugnare la sentenza già oggetto dell impugnazione principale è sortoconcretamente se non altro per il fatto che evidentemente i primi intendevanomantenere la medesima situazione quanto al comune cognome familiare di quelladei ricorrenti principali sicché impugnata da questi ultimi la decisione sfavorevoledella corte distrettuale quanto alla possibilità di aggiungere al loro cognome ilpredicato nobiliare “di * hanno inteso utilizzare lo strumento dellaimpugnazione incidentale tardiva cd adesiva allo scopo di beneficiare anch essi diversamente dagli altri soggetti rimasti oggi solo intimati della possibilità diutilizzare il medesimo predicato nobiliare3 Tanto premesso le descritte doglianze di entrambi i ricorsi principale edincidentale suddetti scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso3 1 Invero appare utile evidenziare che come ricordato da Cass n 32155 del2023 cfr in motivazione «secondo l insegnamento della Corte *“accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo delladiscendenza familiare con le tutele conseguenti a tale funzione occorre riconoscereche il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella suafunzione di strumento identificativo della persona” Corte cost n 13 del 1994 Fraqueste ipotesi è stata ammessa anche quella che suole definirsi con un neologismocognomizzazione del predicato nobiliare Cass n 2426/1999 Si tratta dei casi incui una specifica denominazione di varia origine geografica fisica storicacaratteriale etc acquista la particolare forza individualizzante di uno specificocasato o di una stirpe dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e farderivare un diritto soggettivo al nome perché “I predicati di titoli nobiliari purchéesistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell entrata in vigore dellaCostituzione ed in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e diidentità della persona a queste condizioni cognomizzati fanno parte del nome esoltanto come parte il cognome appunto di esso valgono sono cioè validi edefficaci nell ordinamento Tale incorporazione del predicato di titolo nobiliarecognomizzato nel nome essendo stata costituzionalmente sancita anche masoprattutto in ossequio al principio di eguaglianza comporta d altro canto che ilpredicato medesimo nell ordinamento giuridico italiano non può valere di più inquanto tale di quel che valgono le ordinarie parti del nome e più specificamente del* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024cognome ordinario art 6 comma 2 c c e ciò in quanto altrimenti opinandoresterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi1 e 2 dell art 14 Cost da un lato l abolizione giuridica mediante il nonriconoscimento dei titoli nobiliari di privilegi derivanti dalla nascita odall appartenenza ad una determinata classe sociale dall altro la riaffermazione delvalore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità della persona inquanto tale con la conseguente assimilazione quanto a valore giuridico delpredicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome e quindi di entrambi sul pianodella tutela giurisdizionale Cass n 10936/1997 Il tema è stato affrontatosoprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani in relazione ai quali questa Corteha avuto occasione di precisare più volte Cass n 2361/1978 Cass n 2426/1991che l azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolonobiliare ai sensi della * disposizione transitoria della Costituzione va proposta invia contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero e di eventuali privaticontrointeressati e che la specifica tutela prevista dall art 7 cod civ non riguardasolo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo maanche atti di rivendicazione in senso proprio di cognomi connessi a titoli odenominazioni di casato cfr anche Consiglio di Stato n 668/2009 La cdcognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile nei limiti fissati dallasentenza della Corte costituzionale n 101 del 1967 e nei limiti della tutelagiurisdizionale che nell ordinamento riceve il diritto al nome art 2 Cost art 7 codciv »3 2 Fermo quanto precede rileva il Collegio che la Presidenza del Consiglio dei* nell ambito delle sue funzioni istituzionali che concernono la materia di cui ècausa costituendosi anche innanzi a questa Corte ha descritto gli esiti degliaccertamenti effettuati nell * di Stato da suoi funzionari in relazione agli attiivi custoditi riguardanti la famiglia * ed ha concluso come per la veritàaveva già fatto nei precedenti gradi di merito per l accoglimento della pretesa delleparti oggi impugnanti3 2 1 In particolare la controricorrente ha nuovamente richiamato le note del* Generale della Presidenza del Consiglio dei * del 4 luglio e del 13settembre 2011 da essa depositate ed allegate anche dalla difesa dei ricorrentiche contengono in fotocopia i la pag 516 dell * * * ItalianoTorino 1922 approvato con decreto * 3 luglio 1921 n 972 dove v è menzioneche il titolo di * risulta iscritto nel * di Calabria * nel 1752 al* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024nominativo di * ii le pagine 248 e 249 391 e 392 del * * relative alletrascrizioni presso l * * dello Stato dei [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1940e 24 gennaio 1941 dei decreti di riconoscimento firmati dal Presidente del Consigliodei * e riferiti uno ai fratelli * * e * * e l altroad * * * con i quali appunto viene loro riconosciuto il titolo di* dei * di * con trasmissibilità per maschi e femmine nobiltà epredicato La stessa nota del 13 settembre 2011 in conclusione ribadisce “Conriferimento a quanto sopra si riafferma che ove i ricorrenti * * e altridimostrino la loro parentela con i soggetti che nei citati anni 1940 e 1941conseguirono i precitati decreti hanno pieno diritto all aggiunta al cognome *del predicato di *3 2 2 Dal contesto dei documenti e degli atti testé menzionati prodotti dallaPresidenza del Consiglio oltre che dai ricorrenti si desume agevolmente allora laprova che il titolo nobiliare de quo agitur con il predicato collegato era statoconcesso nel 1703 da * V e che esso era stato poi riconosciuto per quanto quiinteressa in favore di * * * con il decreto del Presidente delConsiglio dei * del 24 gennaio 19413 2 3 È assolutamente incontroversa inoltre la comune discendenza sia deiricorrenti principali che di quelli incidentali da * * * cfr sulpunto il § 1 dei “Fatti di causa” da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni disintesi3 2 4 Pertanto devono trovare applicazione nella specie i principi sanciti dallasentenza della Corte * n 101 del 196 richiamati successivamente dallagiurisprudenza di legittimità con tre specifiche pronunce il cui contenuto peraltro èstato sostanzialmente ribadito in motivazione dalla recente già menzionata Cassn 32155 del 2023 secondo cui i «I predicati dei titoli nobiliari possono esserecognomizzati solo se esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti primadell entrata in vigore della * cfr Cass n 2361 del 1978 ii «Lacognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile secondo lamenzionata sentenza della Corte costituzionale sempre che si tratti di predicati dititoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 riconosciuti prima dell entrata in vigoredella Costituzione e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell ordinamento riceveil diritto al nome» cfr Cass n 2426 del 1991 iii « * parte del nome * i”predicati” di titoli nobiliari purché “esistenti” prima del 28 ottobre 1922 ericonosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione e in quanto veri e propri* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024elementi d individuazione e d identità della persona » cfr Cass n 10936 del 1997Alla stregua di tali principi dunque è innegabile nella vicenda in esame il diritto deisoggetti costituenti la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale adintegrare il proprio cognome con il predicato “di * a fronte della verifica deidue soli presupposti – fissati dal Giudice delle leggi e poi confermati dalle successivepronunce della Suprema Corte – consistenti a nell esistenza del titolo nobiliare ante28 ottobre 1922 b nel riconoscimento del medesimo titolo prima dell entrata invigore della Costituzione3 2 5 Pertanto laddove la corte territoriale ha opinato che in ogni caso i duepresupposti esistenza del titolo con il predicato ed il suo riconoscimento dovesserosussistere entrambi prima del 28 ottobre 1922 ragione per cui ha respinto i gravamiprincipale ed incidentale innanzi ad essa formulati la sua pronuncia si rivela noncoerente con le norme in precedenza richiamate vale a dire la disposizione transitoria* della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ come interpretate dallaCorte * e dalla Cassazione come pacificamente riconosciuto anchedall Avvocatura Generale dello Stato costituitasi per la Presidenza del Consiglio dei* che giova ribadirlo ha riconoscendo la fondatezza della domanda deiricorrenti principali ed incidentali3 4 La sentenza impugnata pertanto deve essere cassata e non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito exart 384 comma 2 cod proc civ3 4 1 Va puntualizzato a tal fine che il diritto al nome è per definizionepersonalissimo sicché il singolo può ben chiederne tutela in via ordinaria senza chedebbano coevamente chiedere la medesima tutela i suoi congiunti portatori delmedesimo cognome Come tale il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questodiritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo cui è statoriconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmentecon un giudizio ordinario di cognizione * di loro se lo desidera e se ve nesono i presupposti di cui al comma 2 della * disposizione transitoria e finale dellanostra Carta costituzionale è libero di agire in giudizio come d altronde altri nellemedesime condizioni e con le stesse prerogative sono liberi di rimanere inerti Néquesti altri possono avere alcuna “voce in capitolo” nel giudizio promosso dal lorocongiunto3 4 2 In quest ottica dunque e tenendo conto delle preclusioni da giudicatointerno formatosi per la mancata costituzione già in appello degli odierni intimati il* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicato nobiliare di cui si discute va oggi riconosciuto esclusivamente ai ricorrentiprincipali ed a quelli incidentali3 5 In definitiva quindi il ricorso principale e quello incidentale devono essereaccolti la sentenza impugnata deve essere cassata e decidendosi il merito della liteva dichiarato il diritto di * * * e * * nonchédi * * * * * * ed ** di aggiungere ciascuno al proprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare“di * contestualmente ordinandosi ai competenti * dello Stato civiledi [OSCURATO:PERSONA] e Firenze di procedere alle relative annotazioni a margine deirispettivi atti di nascita3 6 Le spese di questo giudizio di legittimità e quelle di entrambi i gradi di meritopossono essere interamente compensate tra le parti costituitesi tenuto conto dellacondotta processuale fin dall inizio tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei *4 Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 deld lgs n 196/2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente *** ssa * * Consigliere** ssa * * Consigliere ** * * ConsigliereU d 21/03/2024 CC* * * Consigliere rel C ronR G N 14134/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 14134/2022 r g proposto da* * * * * * e ** tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale apposta a marginedel ricorso dagli Avvocati * * e * * con cui elettivamentedomiciliano presso lo studio di quest ultimo in Roma alla via * de * n ricorrenticontroPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] * in persona del Presidente del Consigliopro tempore rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso icui uffici ope legis domicilia in Roma alla Via dei * n 12 controricorrentee nei confronti di* * * * * ** * * * * * * e* * tutti rappresentati e difesi in forza di procure speciali* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024allegate in calce al controricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domiciliano in Roma alla Via G * n 3 controricorrenti e ricorrenti incidentali* * * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di ** * intimati[OSCURATO:PERSONA] CORTE [OSCURATO:PERSONA] intimataavverso la sentenza n cron 7879/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata il giorno 26/11/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/03/2024dal Consigliere dott * *1 Con atto notificato il 22 marzo 2011 * * * e* * citarono la Presidenza del Consiglio dei * avanti al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che questo volesse «riconoscere e pronunciare il diritto deiconcludenti ad aggiungere al proprio cognome come parte inscindibile dello stessoil predicato “di * ordinando ai competenti * dello Stato Civile diCrotone e Roma di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti dinascita» A sostegno di tali richieste esposero che con diploma del 24 settembre1703 reso esecutivo nel regno di Napoli il successivo 24 novembre il re * Vconcesse a * * di Crotone il titolo di marchese sul feudo di *di cui questi era stato investito qualche anno prima In tale titolo e feudosuccedettero quindi di padre in figlio i suoi discendenti fino a * * 1758 1843 che era stato appunto il quarto marchese di * Da costuinacque * 7 novembre 1803 da questi * 16 gennaio 1830 e da lui* 18 settembre 1855 che sposata * di Francia si rese padre tra glialtri di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 11 agosto 1892 A quest ultimo con decreto* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024ministeriale del 24 gennaio 1941 registrato alla Corte dei conti il successivo 11marzo fu riconosciuto il titolo di nobile dei marchesi di * con il quale lostesso * * ed i suoi figli * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1915* [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1927 * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo1929 e * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1934 furono iscritti alla pagina 5 delvolume * del * d oro della nobiltà italiana custodito presso l ** dello Stato in [OSCURATO:PERSONA] particolare e per quel che rileva in questo giudiziodalle nozze tra il predetto * * * con * * nacquerocome si è già anticipato 1 * * sposato a Roma il 22 maggio 1944con * * * e da essi gli attori odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ** * * * * e * * 2 ** sposato il 14 aprile 1969 con * * di * * da cuinacquero i figli * * * ed * 3 * * padre di* e * Sul pacifico presupposto che nella specie si vertesse inipotesi di un titolo nobiliare concesso il 24 settembre 1703 precedentemente al 28ottobre 1922 e riconosciuto il 24 gennaio 1941 prima dell entrata in vigore dellaCostituzione gli attori conclusero nei termini sopra riportati in forza del disposto delcomma 2 della * * transitoria e finale della Costituzione per comeinterpretata dalla Corte * con la sentenza dell 8 luglio 1967 n 101 edin applicazione dei principi in essa affermati e ribaditi dalla giurisprudenza dilegittimità e dalla dottrina successivamente formatasi in materia1 1 Si costituì in giudizio l Avvocatura dello Stato nell interesse della Presidenzadel Consiglio dei * la quale dopo avere osservato che «secondo quantorappresentato dal * Generale della Presidenza del Consiglio dei *Ufficio * e * gli attori n d r hanno pieno diritto di aggiungere alcognome il predicato “di * secondo quanto disposto dalla * disposizionefinale della Costituzione una volta dimostrata nella presente sede la discendenzadal primo titolare del marchesato di * concluse per l accoglimento delladomanda attrice se fondata e provata1 2 * la causa in decisione la stessa poi fu rimessa sul ruoloistruttorio con ordinanza del 15 gennaio 2013 per l integrazione del contraddittorioai sensi dell art 102 cod proc civ nei confronti degli altri discendenti di ** * destinatario del provvedimento di riconoscimento del 19411 3 Si costituivano allora i chiamati iussu iudicis alcuni dei quali aderirono alledomande degli attori facendole proprie e chiedendo la cognomizzazione del predicato* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024“di * a beneficio di tutti i discendenti di * * *evidenziando la necessità di salvaguardare anche in tal modo l unitarietà dellafamiglia1 4 Con sentenza del 7 dicembre 2015 n 24448 l adito tribunale respinse ladomanda invocando i princìpi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n101 del 26 giugno 1967 * che gli attori non avevano provato l anteriorità dellaconcessione del titolo rispetto al 28 ottobre 1922 né avevano allegato e dimostratola specifica funzione di identificazione sociale del proprio ristretto nucleo familiarecon il predicato “di * nonché la circostanza che tale predicato fosseproiezione sociale della propria personalità ed identità familiare ed il rischio diconfusione che la mancata modifica avrebbe potuto pubblicamente ingenerare2 Il gravame promosso contro questa decisione da * ** e * * fu rigettato dall adita Corte di appello di Roma consentenza del 26 novembre 2021 n 7879 resa nel contraddittorio con la Presidenzadel Consiglio dei * che chiese nuovamente l accoglimento delle domande* ed * * che chiesero l accoglimento dell impugnazione ed ilriconoscimento anche in loro favore del diritto a cognomizzare il predicato “di* ove riconosciuto agli appellanti nella contumacia di * ** * * * * * * * * ** * * * * * e * * ** * tutti discendenti di * * * nonché con l interventodel Procuratore Generale della Repubblica presso quella corte che non sollevòobiezioni alla domanda degli appellanti2 1 In particolare la corte capitolina condivise l interpretazione della ** transitoria e finale della Costituzione offerta dal tribunale che a suodire aveva correttamente inteso la sentenza della Corte costituzionale n 101/1967della quale peraltro riportò ampi stralci della relativa motivazione * inoltreche la giurisprudenza di legittimità seguita alla decisione della Consulta avevaspiegato che non avendo alcuna giuridica rilevanza i titoli nobiliari i predicatinobiliari potevano trovare tutela nell ordinamento costituzionale italiano soltanto aisensi dell art 2 Cost ovvero come diritto della personalità e diritto al nome se iltitolo nobiliare fosse già stato riconosciuto prima del 28 ottobre 1922 Secondo lacorte distrettuale «La dizione letterale della norma transitoria d altra parte non èequivoca laddove stabilisce che possano valere come parte del nome soltanto i* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922 ovvero quelli già riconosciuti a taledata Tale interpretazione della norma costituzionale è coerente con l art 6 del codicecivile che prevede che “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuitoNel nome si comprendono il prenome e il cognome Non sono ammessi cambiamentiaggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”da cui il conseguente limite costituito dalla Carta * Pertanto bene haritenuto il Tribunale che nella specie non possano ritenersi probanti il decreto delPresidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titolo di nobiledei * * di * e lo stralcio dell * * * Italianodel 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 che menzionava il titolonobiliare de quo in quanto gli stessi non dimostrano la preesistenza – nel senso diriconoscimento – del predicato al nome anteriore al 28 ottobre 1922 così dovendosiintendere la * disposizione transitoria e finale»3 Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso ** * e * * affidandosi a due motivi illustrati ancheda memoria ex art 380 bis 1 cod proc civ [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei *ha depositato un controricorso nel quale ha concluso per l accoglimento dell avversoricorso e per l effetto dell originaria domanda degli attori * ** * * * ed * * hanno depositato unproprio controricorso corredato pure da memoria ex art 380 bis 1 cod proc civcondividendo quello principale e promuovendo ricorso incidentale recante due motivi* rimasti solo intimati invece * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di * ** nonché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello diRoma3 1 La Prima Sezione civile di questa Corte assegnataria del procedimento conordinanza interlocutoria del 6/10 ottobre 2023 n 28313 ha osservato che i aseguito di ordinanza interlocutoria n 20588 del 2023 è stata rimessa alle SezioniUnite di questa Corte tra le altre la questione se l impugnazione incidentale tardivasia ammissibile anche quando rivesta le forme dell impugnazione adesiva rivoltacontro la parte investita dell impugnazione principale in ragione del fatto chel interesse alla sua proposizione sorge dall impugnazione principale oppure se lastessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata propostal impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024norma dell art 331 cod proc civ ii la soluzione di tale questione sebbeneprospettata dall ordinanza interlocutoria suddetta con riguardo all appello si rifletteovviamente anche sulla sorte dell impugnazione tardiva concretizzata mediante ilricorso adesivo in cassazione Pertanto ha ritenuto necessario attendere la pronunciadelle Sezioni Unite che avrebbero trattato il ricorso culminato nella descrittaordinanza interlocutoria nel corso della pubblica udienza allora già fissata per ilgiorno 13 febbraio 2024 ed ha rinviato l odierno procedimento all adunanza cameraledel 21 marzo 2024RAGIONI DELLA DECISIONE1 I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione del comma 2° della * *transitoria della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ Violazione e falsaapplicazione dell art 132 c p c comma 4 con riferimento all art 360 comma 1 3c p c » Si ascrive alla corte distrettuale di avere ritenuto necessario ai fini dellacognomizzazione del predicato nobiliare che anche il decreto di riconoscimento deltitolo nobiliare su esso infisso dovesse risalire ad epoca anteriore al 28 ottobre1922 finendo così con l equiparare due atti autonomi di contenuto completamentediverso la concessione avente ovvia natura costitutiva ed il riconoscimento divalore ricognitivo Tanto per effetto di una «lettura sconnessa illogica e parzialedella decisione della Corte costituzionale n 101 del 1967 nonché dei successivi arrêtsdella Suprema Corte del 1991 e 1997 in termini richiamati dagli appellanti nelle lorodifese per trarne conclusioni del tutto opposte a quelle adottate dal Giudice delleleggi e dalla Cassazione E invero sarebbe stato sufficiente che la Corte territorialeavesse esteso la sua lettura anche al § 5 della sentenza n 101 del 1967 della Cortecostituzionale ed al testo del suo dispositivo per constatare le specifiche conclusionida essa enunciate per le quali ai fini della cognomizzazione – da effettuarsi secondole norme che disciplinano i modi di acquisto del nome – i predicati dei titoli nobiliaridevono certo esistere rectius essere stati concessi anteriormente al 28 ottobre1922 ed essere stati riconosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione nonpotendo ovviamente a tanto provvedere l attuale ordinamento che li ritienegiuridicamente irrilevanti ex comma 1 della predetta disposizione * »II «Violazione dei princìpi in tema di disponibilità e di valutazione delle prove exartt 115 e 116 c p c dell art 132 n 4 c p c con riferimento all art 360 comma1 n 3 c p c » Si assume che la laconicità del dictum della corte territoriale «è parialla sua equivocità che lo rende pressoché incomprensibile sul piano logico* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024giuridico» Alla stessa inoltre viene contestato di non aver considerato “probanti”del diritto dei ricorrenti alla invocata cognomizzazione del predicato nobiliare ildecreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titoloe lo stralcio dell * * * Italiano del 1922 approvato con decreto n972 del 3 luglio 1921 perché non dimostrerebbero la preesistenza del titolo primadel 28 ottobre 1922 ciò malgrado la Presidenza del Consiglio dei * – di cui faparte il * Generale per l Ufficio per le * ed * organoistituzionale preposto alla materia di cui si discute – aveva espressamentericonosciuto nella sua comparsa di costituzione e sulla base della documentazionedalla stessa prodotta che gli attori una volta dimostrata la discendenza diretta da* * * avevano pieno diritto ad aggiungere al cognome il predicatodi “Aprigliano” Gli attori peraltro avevano prodotto in copia autentica rilasciatadall * di Stato il decreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 diriconoscimento del titolo di nobile dei * * di * ad ** ed ai suoi discendenti in linea diretta nonché uno stralcio dell * ** Italiano del 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 chemenzionava il titolo nobiliare de quo in favore della famiglia * con la dicitura“Marchese di * ed il riferimento alle discendenze da * *intestatario del feudo di * nel * di Calabria ultra del 1752 Talidocumenti non contestati dimostravano che la concessione e quindi l esistenza deltitolo e del relativo predicato era largamente antecedente al 28 ottobre 1922 cosìdovendo ritenersi integrati i presupposti di fatto indicati dalla Corte costituzionalenella sentenza del 1967 per la cognomizzazione del predicato nobiliare e nel casodi quello “di * da effettuarsi secondo le norme che disciplinano i modi diacquisto del nome «In un tale contesto di fatti e di atti condivisi da tutte le parti incausa appare perciò incomprensibile e non corretta sul piano processuale proprioai sensi dell art 115 c p c la statuizione del Giudice a quo secondo la quale talidocumenti non sarebbero “probanti” della preesistenza al 28 10 1922 del titolonobiliare cui accede il predicato di cui è causa»2 I formulati motivi del ricorso incidentale si rivelano del tutto analoghi perrubrica e contenuto delle corrispondenti doglianze a quelli del ricorso principalesicché non è necessario aggiungere altro sul punto2 1 Va osservato peraltro fin da ora che il suddetto ricorso incidentalechiaramente adesivo a quello principale i deve considerarsi promosso ex art 334comma 1 cod proc civ posto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 26* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024novembre 2021 pacificamente non notificata mentre il controricorso con ricorsoincidentale de quo è stato passato alla notifica successivamente al 4 luglio 2022 questa la data del ricorso incidentale rinvenibile alla sua ultima pagina quando iltermine di cui all articolo 327 cod proc civ era ormai spirato il precedente 26maggio 2022 ii è rivolto “contro” la parte destinataria dell impugnazione principale cioè la Presidenza del Consiglio dei * e non contro i ricorrenti principali2 2 È doveroso ricordare allora quanto al tema dei limiti oggettividell impugnazione incidentale tardiva che la giurisprudenza di questa Corte – dopoun lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità diesperire detta impugnazione ritenendola ammissibile solo in quanto rimanessenell ambito del capo della sentenza investita dall impugnazione principale origuardasse un capo connesso con quest ultimo o da questo dipendente – a partiredagli anni ottanta del secolo scorso avviò un percorso di ripensamento consacratodalla sentenza delle Sezioni Unite n 4640 del 1989 con la quale venne affermato ilseguente principio di diritto «L art 334 cod proc civ che consente alla partecontro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorioa norma dell art 331 cod proc civ di esperire impugnazione incidentale tardivasenza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propriaacquiescenza è rivolto a rendere possibile l accettazione della sentenza in situazionedi reciproca soccombenza solo quando anche l avversario tenga analogocomportamento e pertanto in difetto di limitazioni oggettive trova applicazione conriguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto aquello investito dall impugnazione principale»2 2 1 Con questa pronuncia si ritenne che a la ratio dell art 334 cod procciv è una finalità transattivo ritorsiva la norma infatti ha lo scopo di indurre laparte parzialmente vittoriosa a rinunciare all impugnazione per non correre il rischioche l appellato attraverso l impugnazione tardiva possa rimettere in discussioneanche le parti della sentenza favorevoli all appellante principale b se questa è laratio della norma essa sarebbe frustrata se si impedisse all appellato di impugnaretardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principaleperché l esigenza di favorire la definitiva composizione della lite dissuadendo le partidall impugnazione sussiste anche in questa ipotesi c pertanto l interesse aproporre l impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla merasoccombenza ma è un interesse diverso e sorge dall impugnazione altrui che tendea modificare l assetto di interessi che l impugnato in mancanza dell altrui* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024impugnazione principale avrebbe accettato Per effetto della sentenza appenaricordata cadde il limite all impugnazione incidentale tardiva rappresentato dallamedesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall impugnanteprincipale e quello impugnato dall impugnante incidentale A quest ultimo diconseguenza si è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza anche sediverso da quello investito dall impugnazione principale cfr ad es [OSCURATO:PERSONA] 3n 14596 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e anche se autonomo rispetto a questo cfr [OSCURATO:PERSONA] 3n 26139 del 5/09/20222 2 2 È importante rimarcare che questo principio riaffermato da ultimo nellarecentissima pronuncia resa da Cass SU 28 marzo 2024 n 8486 è stato recepitonell art 96 del d lgs n 104 del 2010 che reca la nuova disciplina sul processoamministrativo – prevedendosi proprio al comma 4 che «Con l impugnazioneincidentale proposta ai sensi dell art 334 del codice di procedura civile possonoessere impugnati anche capi autonomi della sentenza tuttavia se l impugnazioneprincipale è dichiarata inammissibile l impugnazione incidentale perde ogniefficacia» impugnazione che la giurisprudenza amministrativa ha denominato comeimpugnazione incidentale tardiva cd “impropria”2 2 3 Su questo aspetto comunque non è necessario indugiare ulteriormenteposto che l impugnazione incidentale tardiva oggi proposta da ** * * * * ed * * investe glistessi capi della sentenza della corte capitolina n 7879/2021 già censurati dal ricorsoprincipale2 3 * interesse invece suscita il tema della legittimazione attiva epassiva all impugnazione incidentale tardiva qui peraltro totalmente adesiva a quellaprincipale2 3 1 * è stato affrontato e risolto dalla già menzionata Cass SU n 8486del 2024 i cui principi benché resi con specifico riferimento alla peculiare fattispeciedelle obbligazioni solidali cd “paritarie” o “a interesse comune” nella parte in cuiriguardano aspetti di carattere generale dell impugnazione de qua possono trovareapplicazione affatto agevolmente anche in questa sede nella quale l impugnazioneincidentale tardiva cd adesiva di * * * ** * ed * * i proviene da soggetti diversi da quello laPresidenza del Consiglio dei * “contro” il quale è rivolta l impugnazioneprincipale e coinvolge pertanto il tema della legittimazione attiva all impugnazioneincidentale tardiva ii è rivolta “contro” una parte diversa la Presidenza del Consiglio* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024dei * appunto da quella * * * e * *che ha proposto l impugnazione principale ed investe quindi anche sotto questoprofilo il problema della legittimazione passiva all impugnazione incidentale tardiva2 3 2 Orbene con riferimento a tali profili la suddetta Cass SU n 8486 del2024 decidendo le questioni sottopostele dalla ordinanza interlocutoria n 20588 del2023 i ha ricordato innanzitutto la pronuncia resa da Cass SU n 24627 del2007 il cui principio fu definitivamente condensato nella massima ufficiale di seguitoriportata «Sulla base del principio dell interesse all impugnazione l impugnazioneincidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tuttele volte che l impugnazione principale metta in discussione l assetto di interessiderivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestatoacquiescenza conseguentemente è ammissibile sia quando rivesta la forma dellacontroimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale sia quando rivesta le formedella impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell impugnazioneprincipale anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principaleprincipale la quale se accolta comporterebbe una modifica dell assetto dellesituazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale» ii haricostruito poi lo sviluppo successivo della giurisprudenza di questa Corteconstatando in particolare che mentre un orientamento ha continuato a fareapplicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite del 2007 e quindi aritenere ammissibile sotto il profilo della legittimazione attiva l impugnazioneincidentale tardiva anche proveniente da parte diversa da quella contro la quale èrivolta l impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art 331cod proc civ un diverso indirizzo ermeneutico ha negato che l art 334 cod procciv sia applicabile al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste e quindi chesia ammissibile in ipotesi di cause scindibili l impugnazione incidentale tardiva di unsoggetto diverso da quelli indicati da tale norma iii è giunta alla conclusione all esito di un elaborato iter motivazionale qui condiviso ed al quale dunque puòfarsi rinvio in questa sede ex art 118 coma 1 disp att cod proc civ che«L impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le formedell impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell impugnazioneprincipale in ragione del fatto che l interesse alla sua proposizione può sorgeredall impugnazione principale»* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/20242 3 3 È innegabile allora che applicandosi il principio da ultimo riportatoall odierna fattispecie – nella quale è intuitivo che l interesse dei ricorrenti incidentaliad impugnare la sentenza già oggetto dell impugnazione principale è sortoconcretamente se non altro per il fatto che evidentemente i primi intendevanomantenere la medesima situazione quanto al comune cognome familiare di quelladei ricorrenti principali sicché impugnata da questi ultimi la decisione sfavorevoledella corte distrettuale quanto alla possibilità di aggiungere al loro cognome ilpredicato nobiliare “di * hanno inteso utilizzare lo strumento dellaimpugnazione incidentale tardiva cd adesiva allo scopo di beneficiare anch essi diversamente dagli altri soggetti rimasti oggi solo intimati della possibilità diutilizzare il medesimo predicato nobiliare3 Tanto premesso le descritte doglianze di entrambi i ricorsi principale edincidentale suddetti scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso3 1 Invero appare utile evidenziare che come ricordato da Cass n 32155 del2023 cfr in motivazione «secondo l insegnamento della Corte *“accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo delladiscendenza familiare con le tutele conseguenti a tale funzione occorre riconoscereche il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella suafunzione di strumento identificativo della persona” Corte cost n 13 del 1994 Fraqueste ipotesi è stata ammessa anche quella che suole definirsi con un neologismocognomizzazione del predicato nobiliare Cass n 2426/1999 Si tratta dei casi incui una specifica denominazione di varia origine geografica fisica storicacaratteriale etc acquista la particolare forza individualizzante di uno specificocasato o di una stirpe dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e farderivare un diritto soggettivo al nome perché “I predicati di titoli nobiliari purchéesistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell entrata in vigore dellaCostituzione ed in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e diidentità della persona a queste condizioni cognomizzati fanno parte del nome esoltanto come parte il cognome appunto di esso valgono sono cioè validi edefficaci nell ordinamento Tale incorporazione del predicato di titolo nobiliarecognomizzato nel nome essendo stata costituzionalmente sancita anche masoprattutto in ossequio al principio di eguaglianza comporta d altro canto che ilpredicato medesimo nell ordinamento giuridico italiano non può valere di più inquanto tale di quel che valgono le ordinarie parti del nome e più specificamente del* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024cognome ordinario art 6 comma 2 c c e ciò in quanto altrimenti opinandoresterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi1 e 2 dell art 14 Cost da un lato l abolizione giuridica mediante il nonriconoscimento dei titoli nobiliari di privilegi derivanti dalla nascita odall appartenenza ad una determinata classe sociale dall altro la riaffermazione delvalore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità della persona inquanto tale con la conseguente assimilazione quanto a valore giuridico delpredicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome e quindi di entrambi sul pianodella tutela giurisdizionale Cass n 10936/1997 Il tema è stato affrontatosoprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani in relazione ai quali questa Corteha avuto occasione di precisare più volte Cass n 2361/1978 Cass n 2426/1991che l azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolonobiliare ai sensi della * disposizione transitoria della Costituzione va proposta invia contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero e di eventuali privaticontrointeressati e che la specifica tutela prevista dall art 7 cod civ non riguardasolo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo maanche atti di rivendicazione in senso proprio di cognomi connessi a titoli odenominazioni di casato cfr anche Consiglio di Stato n 668/2009 La cdcognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile nei limiti fissati dallasentenza della Corte costituzionale n 101 del 1967 e nei limiti della tutelagiurisdizionale che nell ordinamento riceve il diritto al nome art 2 Cost art 7 codciv »3 2 Fermo quanto precede rileva il Collegio che la Presidenza del Consiglio dei* nell ambito delle sue funzioni istituzionali che concernono la materia di cui ècausa costituendosi anche innanzi a questa Corte ha descritto gli esiti degliaccertamenti effettuati nell * di Stato da suoi funzionari in relazione agli attiivi custoditi riguardanti la famiglia * ed ha concluso come per la veritàaveva già fatto nei precedenti gradi di merito per l accoglimento della pretesa delleparti oggi impugnanti3 2 1 In particolare la controricorrente ha nuovamente richiamato le note del* Generale della Presidenza del Consiglio dei * del 4 luglio e del 13settembre 2011 da essa depositate ed allegate anche dalla difesa dei ricorrentiche contengono in fotocopia i la pag 516 dell * * * ItalianoTorino 1922 approvato con decreto * 3 luglio 1921 n 972 dove v è menzioneche il titolo di * risulta iscritto nel * di Calabria * nel 1752 al* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024nominativo di * ii le pagine 248 e 249 391 e 392 del * * relative alletrascrizioni presso l * * dello Stato dei [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1940e 24 gennaio 1941 dei decreti di riconoscimento firmati dal Presidente del Consigliodei * e riferiti uno ai fratelli * * e * * e l altroad * * * con i quali appunto viene loro riconosciuto il titolo di* dei * di * con trasmissibilità per maschi e femmine nobiltà epredicato La stessa nota del 13 settembre 2011 in conclusione ribadisce “Conriferimento a quanto sopra si riafferma che ove i ricorrenti * * e altridimostrino la loro parentela con i soggetti che nei citati anni 1940 e 1941conseguirono i precitati decreti hanno pieno diritto all aggiunta al cognome *del predicato di *3 2 2 Dal contesto dei documenti e degli atti testé menzionati prodotti dallaPresidenza del Consiglio oltre che dai ricorrenti si desume agevolmente allora laprova che il titolo nobiliare de quo agitur con il predicato collegato era statoconcesso nel 1703 da * V e che esso era stato poi riconosciuto per quanto quiinteressa in favore di * * * con il decreto del Presidente delConsiglio dei * del 24 gennaio 19413 2 3 È assolutamente incontroversa inoltre la comune discendenza sia deiricorrenti principali che di quelli incidentali da * * * cfr sulpunto il § 1 dei “Fatti di causa” da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni disintesi3 2 4 Pertanto devono trovare applicazione nella specie i principi sanciti dallasentenza della Corte * n 101 del 196 richiamati successivamente dallagiurisprudenza di legittimità con tre specifiche pronunce il cui contenuto peraltro èstato sostanzialmente ribadito in motivazione dalla recente già menzionata Cassn 32155 del 2023 secondo cui i «I predicati dei titoli nobiliari possono esserecognomizzati solo se esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti primadell entrata in vigore della * cfr Cass n 2361 del 1978 ii «Lacognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile secondo lamenzionata sentenza della Corte costituzionale sempre che si tratti di predicati dititoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 riconosciuti prima dell entrata in vigoredella Costituzione e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell ordinamento riceveil diritto al nome» cfr Cass n 2426 del 1991 iii « * parte del nome * i”predicati” di titoli nobiliari purché “esistenti” prima del 28 ottobre 1922 ericonosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione e in quanto veri e propri* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024elementi d individuazione e d identità della persona » cfr Cass n 10936 del 1997Alla stregua di tali principi dunque è innegabile nella vicenda in esame il diritto deisoggetti costituenti la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale adintegrare il proprio cognome con il predicato “di * a fronte della verifica deidue soli presupposti – fissati dal Giudice delle leggi e poi confermati dalle successivepronunce della Suprema Corte – consistenti a nell esistenza del titolo nobiliare ante28 ottobre 1922 b nel riconoscimento del medesimo titolo prima dell entrata invigore della Costituzione3 2 5 Pertanto laddove la corte territoriale ha opinato che in ogni caso i duepresupposti esistenza del titolo con il predicato ed il suo riconoscimento dovesserosussistere entrambi prima del 28 ottobre 1922 ragione per cui ha respinto i gravamiprincipale ed incidentale innanzi ad essa formulati la sua pronuncia si rivela noncoerente con le norme in precedenza richiamate vale a dire la disposizione transitoria* della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ come interpretate dallaCorte * e dalla Cassazione come pacificamente riconosciuto anchedall Avvocatura Generale dello Stato costituitasi per la Presidenza del Consiglio dei* che giova ribadirlo ha riconoscendo la fondatezza della domanda deiricorrenti principali ed incidentali3 4 La sentenza impugnata pertanto deve essere cassata e non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito exart 384 comma 2 cod proc civ3 4 1 Va puntualizzato a tal fine che il diritto al nome è per definizionepersonalissimo sicché il singolo può ben chiederne tutela in via ordinaria senza chedebbano coevamente chiedere la medesima tutela i suoi congiunti portatori delmedesimo cognome Come tale il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questodiritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo cui è statoriconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmentecon un giudizio ordinario di cognizione * di loro se lo desidera e se ve nesono i presupposti di cui al comma 2 della * disposizione transitoria e finale dellanostra Carta costituzionale è libero di agire in giudizio come d altronde altri nellemedesime condizioni e con le stesse prerogative sono liberi di rimanere inerti Néquesti altri possono avere alcuna “voce in capitolo” nel giudizio promosso dal lorocongiunto3 4 2 In quest ottica dunque e tenendo conto delle preclusioni da giudicatointerno formatosi per la mancata costituzione già in appello degli odierni intimati il* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicato nobiliare di cui si discute va oggi riconosciuto esclusivamente ai ricorrentiprincipali ed a quelli incidentali3 5 In definitiva quindi il ricorso principale e quello incidentale devono essereaccolti la sentenza impugnata deve essere cassata e decidendosi il merito della liteva dichiarato il diritto di * * * e * * nonchédi * * * * * * ed ** di aggiungere ciascuno al proprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare“di * contestualmente ordinandosi ai competenti * dello Stato civiledi [OSCURATO:PERSONA] e Firenze di procedere alle relative annotazioni a margine deirispettivi atti di nascita3 6 Le spese di questo giudizio di legittimità e quelle di entrambi i gradi di meritopossono essere interamente compensate tra le parti costituitesi tenuto conto dellacondotta processuale fin dall inizio tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei *4 Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 deld lgs n 196/2003 P Q MLa Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale cassa la sentenzaimpugnata e decidendo il merito della lite dichiara il diritto di ** * e * * nonché di * ** * * * ed * * di aggiungere ciascuno alproprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare “di ** ai competenti * dello Stato civile di [OSCURATO:PERSONA] e Firenze diprocedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita* interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità equelle di entrambi i gradi di meritoDispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 del d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 21 marzo 2024Il Presidente* *P Q MLa Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale cassa la sentenzaimpugnata e decidendo il merito della lite dichiara il diritto di ** * e * * nonché di * ** * * * ed * * di aggiungere ciascuno alproprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare “di ** ai competenti * dello Stato civile di [OSCURATO:PERSONA] e Firenze diprocedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita* interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità equelle di entrambi i gradi di meritoDispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 del d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 21 marzo 2024Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente *** ssa * * Consigliere** ssa * * Consigliere ** * * ConsigliereU d 21/03/2024 CC* * * Consigliere rel C ronR G N 14134/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 14134/2022 r g proposto da* * * * * * e ** tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale apposta a marginedel ricorso dagli Avvocati * * e * * con cui elettivamentedomiciliano presso lo studio di quest ultimo in Roma alla via * de * n ricorrenticontroPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] * in persona del Presidente del Consigliopro tempore rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso icui uffici ope legis domicilia in Roma alla Via dei * n 12 controricorrentee nei confronti di* * * * * ** * * * * * * e* * tutti rappresentati e difesi in forza di procure speciali* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024allegate in calce al controricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domiciliano in Roma alla Via G * n 3 controricorrenti e ricorrenti incidentali* * * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di ** * intimati[OSCURATO:PERSONA] CORTE [OSCURATO:PERSONA] intimataavverso la sentenza n cron 7879/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata il giorno 26/11/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/03/2024dal Consigliere dott * *1 Con atto notificato il 22 marzo 2011 * * * e* * citarono la Presidenza del Consiglio dei * avanti al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che questo volesse «riconoscere e pronunciare il diritto deiconcludenti ad aggiungere al proprio cognome come parte inscindibile dello stessoil predicato “di * ordinando ai competenti * dello Stato Civile diCrotone e Roma di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti dinascita» A sostegno di tali richieste esposero che con diploma del 24 settembre1703 reso esecutivo nel regno di Napoli il successivo 24 novembre il re * Vconcesse a * * di Crotone il titolo di marchese sul feudo di *di cui questi era stato investito qualche anno prima In tale titolo e feudosuccedettero quindi di padre in figlio i suoi discendenti fino a * * 1758 1843 che era stato appunto il quarto marchese di * Da costuinacque * 7 novembre 1803 da questi * 16 gennaio 1830 e da lui* 18 settembre 1855 che sposata * di Francia si rese padre tra glialtri di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 11 agosto 1892 A quest ultimo con decreto* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024ministeriale del 24 gennaio 1941 registrato alla Corte dei conti il successivo 11marzo fu riconosciuto il titolo di nobile dei marchesi di * con il quale lostesso * * ed i suoi figli * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1915* [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1927 * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo1929 e * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1934 furono iscritti alla pagina 5 delvolume * del * d oro della nobiltà italiana custodito presso l ** dello Stato in [OSCURATO:PERSONA] particolare e per quel che rileva in questo giudiziodalle nozze tra il predetto * * * con * * nacquerocome si è già anticipato 1 * * sposato a Roma il 22 maggio 1944con * * * e da essi gli attori odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ** * * * * e * * 2 ** sposato il 14 aprile 1969 con * * di * * da cuinacquero i figli * * * ed * 3 * * padre di* e * Sul pacifico presupposto che nella specie si vertesse inipotesi di un titolo nobiliare concesso il 24 settembre 1703 precedentemente al 28ottobre 1922 e riconosciuto il 24 gennaio 1941 prima dell entrata in vigore dellaCostituzione gli attori conclusero nei termini sopra riportati in forza del disposto delcomma 2 della * * transitoria e finale della Costituzione per comeinterpretata dalla Corte * con la sentenza dell 8 luglio 1967 n 101 edin applicazione dei principi in essa affermati e ribaditi dalla giurisprudenza dilegittimità e dalla dottrina successivamente formatasi in materia1 1 Si costituì in giudizio l Avvocatura dello Stato nell interesse della Presidenzadel Consiglio dei * la quale dopo avere osservato che «secondo quantorappresentato dal * Generale della Presidenza del Consiglio dei *Ufficio * e * gli attori n d r hanno pieno diritto di aggiungere alcognome il predicato “di * secondo quanto disposto dalla * disposizionefinale della Costituzione una volta dimostrata nella presente sede la discendenzadal primo titolare del marchesato di * concluse per l accoglimento delladomanda attrice se fondata e provata1 2 * la causa in decisione la stessa poi fu rimessa sul ruoloistruttorio con ordinanza del 15 gennaio 2013 per l integrazione del contraddittorioai sensi dell art 102 cod proc civ nei confronti degli altri discendenti di ** * destinatario del provvedimento di riconoscimento del 19411 3 Si costituivano allora i chiamati iussu iudicis alcuni dei quali aderirono alledomande degli attori facendole proprie e chiedendo la cognomizzazione del predicato* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024“di * a beneficio di tutti i discendenti di * * *evidenziando la necessità di salvaguardare anche in tal modo l unitarietà dellafamiglia1 4 Con sentenza del 7 dicembre 2015 n 24448 l adito tribunale respinse ladomanda invocando i princìpi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n101 del 26 giugno 1967 * che gli attori non avevano provato l anteriorità dellaconcessione del titolo rispetto al 28 ottobre 1922 né avevano allegato e dimostratola specifica funzione di identificazione sociale del proprio ristretto nucleo familiarecon il predicato “di * nonché la circostanza che tale predicato fosseproiezione sociale della propria personalità ed identità familiare ed il rischio diconfusione che la mancata modifica avrebbe potuto pubblicamente ingenerare2 Il gravame promosso contro questa decisione da * ** e * * fu rigettato dall adita Corte di appello di Roma consentenza del 26 novembre 2021 n 7879 resa nel contraddittorio con la Presidenzadel Consiglio dei * che chiese nuovamente l accoglimento delle domande* ed * * che chiesero l accoglimento dell impugnazione ed ilriconoscimento anche in loro favore del diritto a cognomizzare il predicato “di* ove riconosciuto agli appellanti nella contumacia di * ** * * * * * * * * ** * * * * * e * * ** * tutti discendenti di * * * nonché con l interventodel Procuratore Generale della Repubblica presso quella corte che non sollevòobiezioni alla domanda degli appellanti2 1 In particolare la corte capitolina condivise l interpretazione della ** transitoria e finale della Costituzione offerta dal tribunale che a suodire aveva correttamente inteso la sentenza della Corte costituzionale n 101/1967della quale peraltro riportò ampi stralci della relativa motivazione * inoltreche la giurisprudenza di legittimità seguita alla decisione della Consulta avevaspiegato che non avendo alcuna giuridica rilevanza i titoli nobiliari i predicatinobiliari potevano trovare tutela nell ordinamento costituzionale italiano soltanto aisensi dell art 2 Cost ovvero come diritto della personalità e diritto al nome se iltitolo nobiliare fosse già stato riconosciuto prima del 28 ottobre 1922 Secondo lacorte distrettuale «La dizione letterale della norma transitoria d altra parte non èequivoca laddove stabilisce che possano valere come parte del nome soltanto i* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922 ovvero quelli già riconosciuti a taledata Tale interpretazione della norma costituzionale è coerente con l art 6 del codicecivile che prevede che “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuitoNel nome si comprendono il prenome e il cognome Non sono ammessi cambiamentiaggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”da cui il conseguente limite costituito dalla Carta * Pertanto bene haritenuto il Tribunale che nella specie non possano ritenersi probanti il decreto delPresidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titolo di nobiledei * * di * e lo stralcio dell * * * Italianodel 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 che menzionava il titolonobiliare de quo in quanto gli stessi non dimostrano la preesistenza – nel senso diriconoscimento – del predicato al nome anteriore al 28 ottobre 1922 così dovendosiintendere la * disposizione transitoria e finale»3 Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso ** * e * * affidandosi a due motivi illustrati ancheda memoria ex art 380 bis 1 cod proc civ [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei *ha depositato un controricorso nel quale ha concluso per l accoglimento dell avversoricorso e per l effetto dell originaria domanda degli attori * ** * * * ed * * hanno depositato unproprio controricorso corredato pure da memoria ex art 380 bis 1 cod proc civcondividendo quello principale e promuovendo ricorso incidentale recante due motivi* rimasti solo intimati invece * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di * ** nonché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello diRoma3 1 La Prima Sezione civile di questa Corte assegnataria del procedimento conordinanza interlocutoria del 6/10 ottobre 2023 n 28313 ha osservato che i aseguito di ordinanza interlocutoria n 20588 del 2023 è stata rimessa alle SezioniUnite di questa Corte tra le altre la questione se l impugnazione incidentale tardivasia ammissibile anche quando rivesta le forme dell impugnazione adesiva rivoltacontro la parte investita dell impugnazione principale in ragione del fatto chel interesse alla sua proposizione sorge dall impugnazione principale oppure se lastessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata propostal impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024norma dell art 331 cod proc civ ii la soluzione di tale questione sebbeneprospettata dall ordinanza interlocutoria suddetta con riguardo all appello si rifletteovviamente anche sulla sorte dell impugnazione tardiva concretizzata mediante ilricorso adesivo in cassazione Pertanto ha ritenuto necessario attendere la pronunciadelle Sezioni Unite che avrebbero trattato il ricorso culminato nella descrittaordinanza interlocutoria nel corso della pubblica udienza allora già fissata per ilgiorno 13 febbraio 2024 ed ha rinviato l odierno procedimento all adunanza cameraledel 21 marzo 2024RAGIONI DELLA DECISIONE1 I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione del comma 2° della * *transitoria della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ Violazione e falsaapplicazione dell art 132 c p c comma 4 con riferimento all art 360 comma 1 3c p c » Si ascrive alla corte distrettuale di avere ritenuto necessario ai fini dellacognomizzazione del predicato nobiliare che anche il decreto di riconoscimento deltitolo nobiliare su esso infisso dovesse risalire ad epoca anteriore al 28 ottobre1922 finendo così con l equiparare due atti autonomi di contenuto completamentediverso la concessione avente ovvia natura costitutiva ed il riconoscimento divalore ricognitivo Tanto per effetto di una «lettura sconnessa illogica e parzialedella decisione della Corte costituzionale n 101 del 1967 nonché dei successivi arrêtsdella Suprema Corte del 1991 e 1997 in termini richiamati dagli appellanti nelle lorodifese per trarne conclusioni del tutto opposte a quelle adottate dal Giudice delleleggi e dalla Cassazione E invero sarebbe stato sufficiente che la Corte territorialeavesse esteso la sua lettura anche al § 5 della sentenza n 101 del 1967 della Cortecostituzionale ed al testo del suo dispositivo per constatare le specifiche conclusionida essa enunciate per le quali ai fini della cognomizzazione – da effettuarsi secondole norme che disciplinano i modi di acquisto del nome – i predicati dei titoli nobiliaridevono certo esistere rectius essere stati concessi anteriormente al 28 ottobre1922 ed essere stati riconosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione nonpotendo ovviamente a tanto provvedere l attuale ordinamento che li ritienegiuridicamente irrilevanti ex comma 1 della predetta disposizione * »II «Violazione dei princìpi in tema di disponibilità e di valutazione delle prove exartt 115 e 116 c p c dell art 132 n 4 c p c con riferimento all art 360 comma1 n 3 c p c » Si assume che la laconicità del dictum della corte territoriale «è parialla sua equivocità che lo rende pressoché incomprensibile sul piano logico* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024giuridico» Alla stessa inoltre viene contestato di non aver considerato “probanti”del diritto dei ricorrenti alla invocata cognomizzazione del predicato nobiliare ildecreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titoloe lo stralcio dell * * * Italiano del 1922 approvato con decreto n972 del 3 luglio 1921 perché non dimostrerebbero la preesistenza del titolo primadel 28 ottobre 1922 ciò malgrado la Presidenza del Consiglio dei * – di cui faparte il * Generale per l Ufficio per le * ed * organoistituzionale preposto alla materia di cui si discute – aveva espressamentericonosciuto nella sua comparsa di costituzione e sulla base della documentazionedalla stessa prodotta che gli attori una volta dimostrata la discendenza diretta da* * * avevano pieno diritto ad aggiungere al cognome il predicatodi “Aprigliano” Gli attori peraltro avevano prodotto in copia autentica rilasciatadall * di Stato il decreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 diriconoscimento del titolo di nobile dei * * di * ad ** ed ai suoi discendenti in linea diretta nonché uno stralcio dell * ** Italiano del 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 chemenzionava il titolo nobiliare de quo in favore della famiglia * con la dicitura“Marchese di * ed il riferimento alle discendenze da * *intestatario del feudo di * nel * di Calabria ultra del 1752 Talidocumenti non contestati dimostravano che la concessione e quindi l esistenza deltitolo e del relativo predicato era largamente antecedente al 28 ottobre 1922 cosìdovendo ritenersi integrati i presupposti di fatto indicati dalla Corte costituzionalenella sentenza del 1967 per la cognomizzazione del predicato nobiliare e nel casodi quello “di * da effettuarsi secondo le norme che disciplinano i modi diacquisto del nome «In un tale contesto di fatti e di atti condivisi da tutte le parti incausa appare perciò incomprensibile e non corretta sul piano processuale proprioai sensi dell art 115 c p c la statuizione del Giudice a quo secondo la quale talidocumenti non sarebbero “probanti” della preesistenza al 28 10 1922 del titolonobiliare cui accede il predicato di cui è causa»2 I formulati motivi del ricorso incidentale si rivelano del tutto analoghi perrubrica e contenuto delle corrispondenti doglianze a quelli del ricorso principalesicché non è necessario aggiungere altro sul punto2 1 Va osservato peraltro fin da ora che il suddetto ricorso incidentalechiaramente adesivo a quello principale i deve considerarsi promosso ex art 334comma 1 cod proc civ posto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 26* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024novembre 2021 pacificamente non notificata mentre il controricorso con ricorsoincidentale de quo è stato passato alla notifica successivamente al 4 luglio 2022 questa la data del ricorso incidentale rinvenibile alla sua ultima pagina quando iltermine di cui all articolo 327 cod proc civ era ormai spirato il precedente 26maggio 2022 ii è rivolto “contro” la parte destinataria dell impugnazione principale cioè la Presidenza del Consiglio dei * e non contro i ricorrenti principali2 2 È doveroso ricordare allora quanto al tema dei limiti oggettividell impugnazione incidentale tardiva che la giurisprudenza di questa Corte – dopoun lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità diesperire detta impugnazione ritenendola ammissibile solo in quanto rimanessenell ambito del capo della sentenza investita dall impugnazione principale origuardasse un capo connesso con quest ultimo o da questo dipendente – a partiredagli anni ottanta del secolo scorso avviò un percorso di ripensamento consacratodalla sentenza delle Sezioni Unite n 4640 del 1989 con la quale venne affermato ilseguente principio di diritto «L art 334 cod proc civ che consente alla partecontro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorioa norma dell art 331 cod proc civ di esperire impugnazione incidentale tardivasenza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propriaacquiescenza è rivolto a rendere possibile l accettazione della sentenza in situazionedi reciproca soccombenza solo quando anche l avversario tenga analogocomportamento e pertanto in difetto di limitazioni oggettive trova applicazione conriguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto aquello investito dall impugnazione principale»2 2 1 Con questa pronuncia si ritenne che a la ratio dell art 334 cod procciv è una finalità transattivo ritorsiva la norma infatti ha lo scopo di indurre laparte parzialmente vittoriosa a rinunciare all impugnazione per non correre il rischioche l appellato attraverso l impugnazione tardiva possa rimettere in discussioneanche le parti della sentenza favorevoli all appellante principale b se questa è laratio della norma essa sarebbe frustrata se si impedisse all appellato di impugnaretardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principaleperché l esigenza di favorire la definitiva composizione della lite dissuadendo le partidall impugnazione sussiste anche in questa ipotesi c pertanto l interesse aproporre l impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla merasoccombenza ma è un interesse diverso e sorge dall impugnazione altrui che tendea modificare l assetto di interessi che l impugnato in mancanza dell altrui* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024impugnazione principale avrebbe accettato Per effetto della sentenza appenaricordata cadde il limite all impugnazione incidentale tardiva rappresentato dallamedesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall impugnanteprincipale e quello impugnato dall impugnante incidentale A quest ultimo diconseguenza si è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza anche sediverso da quello investito dall impugnazione principale cfr ad es [OSCURATO:PERSONA] 3n 14596 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e anche se autonomo rispetto a questo cfr [OSCURATO:PERSONA] 3n 26139 del 5/09/20222 2 2 È importante rimarcare che questo principio riaffermato da ultimo nellarecentissima pronuncia resa da Cass SU 28 marzo 2024 n 8486 è stato recepitonell art 96 del d lgs n 104 del 2010 che reca la nuova disciplina sul processoamministrativo – prevedendosi proprio al comma 4 che «Con l impugnazioneincidentale proposta ai sensi dell art 334 del codice di procedura civile possonoessere impugnati anche capi autonomi della sentenza tuttavia se l impugnazioneprincipale è dichiarata inammissibile l impugnazione incidentale perde ogniefficacia» impugnazione che la giurisprudenza amministrativa ha denominato comeimpugnazione incidentale tardiva cd “impropria”2 2 3 Su questo aspetto comunque non è necessario indugiare ulteriormenteposto che l impugnazione incidentale tardiva oggi proposta da ** * * * * ed * * investe glistessi capi della sentenza della corte capitolina n 7879/2021 già censurati dal ricorsoprincipale2 3 * interesse invece suscita il tema della legittimazione attiva epassiva all impugnazione incidentale tardiva qui peraltro totalmente adesiva a quellaprincipale2 3 1 * è stato affrontato e risolto dalla già menzionata Cass SU n 8486del 2024 i cui principi benché resi con specifico riferimento alla peculiare fattispeciedelle obbligazioni solidali cd “paritarie” o “a interesse comune” nella parte in cuiriguardano aspetti di carattere generale dell impugnazione de qua possono trovareapplicazione affatto agevolmente anche in questa sede nella quale l impugnazioneincidentale tardiva cd adesiva di * * * ** * ed * * i proviene da soggetti diversi da quello laPresidenza del Consiglio dei * “contro” il quale è rivolta l impugnazioneprincipale e coinvolge pertanto il tema della legittimazione attiva all impugnazioneincidentale tardiva ii è rivolta “contro” una parte diversa la Presidenza del Consiglio* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024dei * appunto da quella * * * e * *che ha proposto l impugnazione principale ed investe quindi anche sotto questoprofilo il problema della legittimazione passiva all impugnazione incidentale tardiva2 3 2 Orbene con riferimento a tali profili la suddetta Cass SU n 8486 del2024 decidendo le questioni sottopostele dalla ordinanza interlocutoria n 20588 del2023 i ha ricordato innanzitutto la pronuncia resa da Cass SU n 24627 del2007 il cui principio fu definitivamente condensato nella massima ufficiale di seguitoriportata «Sulla base del principio dell interesse all impugnazione l impugnazioneincidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tuttele volte che l impugnazione principale metta in discussione l assetto di interessiderivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestatoacquiescenza conseguentemente è ammissibile sia quando rivesta la forma dellacontroimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale sia quando rivesta le formedella impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell impugnazioneprincipale anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principaleprincipale la quale se accolta comporterebbe una modifica dell assetto dellesituazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale» ii haricostruito poi lo sviluppo successivo della giurisprudenza di questa Corteconstatando in particolare che mentre un orientamento ha continuato a fareapplicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite del 2007 e quindi aritenere ammissibile sotto il profilo della legittimazione attiva l impugnazioneincidentale tardiva anche proveniente da parte diversa da quella contro la quale èrivolta l impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art 331cod proc civ un diverso indirizzo ermeneutico ha negato che l art 334 cod procciv sia applicabile al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste e quindi chesia ammissibile in ipotesi di cause scindibili l impugnazione incidentale tardiva di unsoggetto diverso da quelli indicati da tale norma iii è giunta alla conclusione all esito di un elaborato iter motivazionale qui condiviso ed al quale dunque puòfarsi rinvio in questa sede ex art 118 coma 1 disp att cod proc civ che«L impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le formedell impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell impugnazioneprincipale in ragione del fatto che l interesse alla sua proposizione può sorgeredall impugnazione principale»* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/20242 3 3 È innegabile allora che applicandosi il principio da ultimo riportatoall odierna fattispecie – nella quale è intuitivo che l interesse dei ricorrenti incidentaliad impugnare la sentenza già oggetto dell impugnazione principale è sortoconcretamente se non altro per il fatto che evidentemente i primi intendevanomantenere la medesima situazione quanto al comune cognome familiare di quelladei ricorrenti principali sicché impugnata da questi ultimi la decisione sfavorevoledella corte distrettuale quanto alla possibilità di aggiungere al loro cognome ilpredicato nobiliare “di * hanno inteso utilizzare lo strumento dellaimpugnazione incidentale tardiva cd adesiva allo scopo di beneficiare anch essi diversamente dagli altri soggetti rimasti oggi solo intimati della possibilità diutilizzare il medesimo predicato nobiliare3 Tanto premesso le descritte doglianze di entrambi i ricorsi principale edincidentale suddetti scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso3 1 Invero appare utile evidenziare che come ricordato da Cass n 32155 del2023 cfr in motivazione «secondo l insegnamento della Corte *“accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo delladiscendenza familiare con le tutele conseguenti a tale funzione occorre riconoscereche il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella suafunzione di strumento identificativo della persona” Corte cost n 13 del 1994 Fraqueste ipotesi è stata ammessa anche quella che suole definirsi con un neologismocognomizzazione del predicato nobiliare Cass n 2426/1999 Si tratta dei casi incui una specifica denominazione di varia origine geografica fisica storicacaratteriale etc acquista la particolare forza individualizzante di uno specificocasato o di una stirpe dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e farderivare un diritto soggettivo al nome perché “I predicati di titoli nobiliari purchéesistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell entrata in vigore dellaCostituzione ed in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e diidentità della persona a queste condizioni cognomizzati fanno parte del nome esoltanto come parte il cognome appunto di esso valgono sono cioè validi edefficaci nell ordinamento Tale incorporazione del predicato di titolo nobiliarecognomizzato nel nome essendo stata costituzionalmente sancita anche masoprattutto in ossequio al principio di eguaglianza comporta d altro canto che ilpredicato medesimo nell ordinamento giuridico italiano non può valere di più inquanto tale di quel che valgono le ordinarie parti del nome e più specificamente del* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024cognome ordinario art 6 comma 2 c c e ciò in quanto altrimenti opinandoresterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi1 e 2 dell art 14 Cost da un lato l abolizione giuridica mediante il nonriconoscimento dei titoli nobiliari di privilegi derivanti dalla nascita odall appartenenza ad una determinata classe sociale dall altro la riaffermazione delvalore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità della persona inquanto tale con la conseguente assimilazione quanto a valore giuridico delpredicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome e quindi di entrambi sul pianodella tutela giurisdizionale Cass n 10936/1997 Il tema è stato affrontatosoprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani in relazione ai quali questa Corteha avuto occasione di precisare più volte Cass n 2361/1978 Cass n 2426/1991che l azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolonobiliare ai sensi della * disposizione transitoria della Costituzione va proposta invia contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero e di eventuali privaticontrointeressati e che la specifica tutela prevista dall art 7 cod civ non riguardasolo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo maanche atti di rivendicazione in senso proprio di cognomi connessi a titoli odenominazioni di casato cfr anche Consiglio di Stato n 668/2009 La cdcognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile nei limiti fissati dallasentenza della Corte costituzionale n 101 del 1967 e nei limiti della tutelagiurisdizionale che nell ordinamento riceve il diritto al nome art 2 Cost art 7 codciv »3 2 Fermo quanto precede rileva il Collegio che la Presidenza del Consiglio dei* nell ambito delle sue funzioni istituzionali che concernono la materia di cui ècausa costituendosi anche innanzi a questa Corte ha descritto gli esiti degliaccertamenti effettuati nell * di Stato da suoi funzionari in relazione agli attiivi custoditi riguardanti la famiglia * ed ha concluso come per la veritàaveva già fatto nei precedenti gradi di merito per l accoglimento della pretesa delleparti oggi impugnanti3 2 1 In particolare la controricorrente ha nuovamente richiamato le note del* Generale della Presidenza del Consiglio dei * del 4 luglio e del 13settembre 2011 da essa depositate ed allegate anche dalla difesa dei ricorrentiche contengono in fotocopia i la pag 516 dell * * * ItalianoTorino 1922 approvato con decreto * 3 luglio 1921 n 972 dove v è menzioneche il titolo di * risulta iscritto nel * di Calabria * nel 1752 al* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024nominativo di * ii le pagine 248 e 249 391 e 392 del * * relative alletrascrizioni presso l * * dello Stato dei [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1940e 24 gennaio 1941 dei decreti di riconoscimento firmati dal Presidente del Consigliodei * e riferiti uno ai fratelli * * e * * e l altroad * * * con i quali appunto viene loro riconosciuto il titolo di* dei * di * con trasmissibilità per maschi e femmine nobiltà epredicato La stessa nota del 13 settembre 2011 in conclusione ribadisce “Conriferimento a quanto sopra si riafferma che ove i ricorrenti * * e altridimostrino la loro parentela con i soggetti che nei citati anni 1940 e 1941conseguirono i precitati decreti hanno pieno diritto all aggiunta al cognome *del predicato di *3 2 2 Dal contesto dei documenti e degli atti testé menzionati prodotti dallaPresidenza del Consiglio oltre che dai ricorrenti si desume agevolmente allora laprova che il titolo nobiliare de quo agitur con il predicato collegato era statoconcesso nel 1703 da * V e che esso era stato poi riconosciuto per quanto quiinteressa in favore di * * * con il decreto del Presidente delConsiglio dei * del 24 gennaio 19413 2 3 È assolutamente incontroversa inoltre la comune discendenza sia deiricorrenti principali che di quelli incidentali da * * * cfr sulpunto il § 1 dei “Fatti di causa” da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni disintesi3 2 4 Pertanto devono trovare applicazione nella specie i principi sanciti dallasentenza della Corte * n 101 del 196 richiamati successivamente dallagiurisprudenza di legittimità con tre specifiche pronunce il cui contenuto peraltro èstato sostanzialmente ribadito in motivazione dalla recente già menzionata Cassn 32155 del 2023 secondo cui i «I predicati dei titoli nobiliari possono esserecognomizzati solo se esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti primadell entrata in vigore della * cfr Cass n 2361 del 1978 ii «Lacognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile secondo lamenzionata sentenza della Corte costituzionale sempre che si tratti di predicati dititoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 riconosciuti prima dell entrata in vigoredella Costituzione e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell ordinamento riceveil diritto al nome» cfr Cass n 2426 del 1991 iii « * parte del nome * i”predicati” di titoli nobiliari purché “esistenti” prima del 28 ottobre 1922 ericonosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione e in quanto veri e propri* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024elementi d individuazione e d identità della persona » cfr Cass n 10936 del 1997Alla stregua di tali principi dunque è innegabile nella vicenda in esame il diritto deisoggetti costituenti la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale adintegrare il proprio cognome con il predicato “di * a fronte della verifica deidue soli presupposti – fissati dal Giudice delle leggi e poi confermati dalle successivepronunce della Suprema Corte – consistenti a nell esistenza del titolo nobiliare ante28 ottobre 1922 b nel riconoscimento del medesimo titolo prima dell entrata invigore della Costituzione3 2 5 Pertanto laddove la corte territoriale ha opinato che in ogni caso i duepresupposti esistenza del titolo con il predicato ed il suo riconoscimento dovesserosussistere entrambi prima del 28 ottobre 1922 ragione per cui ha respinto i gravamiprincipale ed incidentale innanzi ad essa formulati la sua pronuncia si rivela noncoerente con le norme in precedenza richiamate vale a dire la disposizione transitoria* della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ come interpretate dallaCorte * e dalla Cassazione come pacificamente riconosciuto anchedall Avvocatura Generale dello Stato costituitasi per la Presidenza del Consiglio dei* che giova ribadirlo ha riconoscendo la fondatezza della domanda deiricorrenti principali ed incidentali3 4 La sentenza impugnata pertanto deve essere cassata e non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito exart 384 comma 2 cod proc civ3 4 1 Va puntualizzato a tal fine che il diritto al nome è per definizionepersonalissimo sicché il singolo può ben chiederne tutela in via ordinaria senza chedebbano coevamente chiedere la medesima tutela i suoi congiunti portatori delmedesimo cognome Come tale il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questodiritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo cui è statoriconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmentecon un giudizio ordinario di cognizione * di loro se lo desidera e se ve nesono i presupposti di cui al comma 2 della * disposizione transitoria e finale dellanostra Carta costituzionale è libero di agire in giudizio come d altronde altri nellemedesime condizioni e con le stesse prerogative sono liberi di rimanere inerti Néquesti altri possono avere alcuna “voce in capitolo” nel giudizio promosso dal lorocongiunto3 4 2 In quest ottica dunque e tenendo conto delle preclusioni da giudicatointerno formatosi per la mancata costituzione già in appello degli odierni intimati il* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicato nobiliare di cui si discute va oggi riconosciuto esclusivamente ai ricorrentiprincipali ed a quelli incidentali3 5 In definitiva quindi il ricorso principale e quello incidentale devono essereaccolti la sentenza impugnata deve essere cassata e decidendosi il merito della liteva dichiarato il diritto di * * * e * * nonchédi * * * * * * ed ** di aggiungere ciascuno al proprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare“di * contestualmente ordinandosi ai competenti * dello Stato civiledi [OSCURATO:PERSONA] e Firenze di procedere alle relative annotazioni a margine deirispettivi atti di nascita3 6 Le spese di questo giudizio di legittimità e quelle di entrambi i gradi di meritopossono essere interamente compensate tra le parti costituitesi tenuto conto dellacondotta processuale fin dall inizio tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei *4 Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 deld lgs n 196/2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente *** ssa * * Consigliere** ssa * * Consigliere ** * * ConsigliereU d 21/03/2024 CC* * * Consigliere rel C ronR G N 14134/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 14134/2022 r g proposto da* * * * * * e ** tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale apposta a marginedel ricorso dagli Avvocati * * e * * con cui elettivamentedomiciliano presso lo studio di quest ultimo in Roma alla via * de * n ricorrenticontroPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] * in persona del Presidente del Consigliopro tempore rappresentata e difesa dall Avvocatura Generale dello Stato presso icui uffici ope legis domicilia in Roma alla Via dei * n 12 controricorrentee nei confronti di* * * * * ** * * * * * * e* * tutti rappresentati e difesi in forza di procure speciali* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024allegate in calce al controricorso dall * * * presso il cuistudio elettivamente domiciliano in Roma alla Via G * n 3 controricorrenti e ricorrenti incidentali* * * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di ** * intimati[OSCURATO:PERSONA] CORTE [OSCURATO:PERSONA] intimataavverso la sentenza n cron 7879/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata il giorno 26/11/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/03/2024dal Consigliere dott * *1 Con atto notificato il 22 marzo 2011 * * * e* * citarono la Presidenza del Consiglio dei * avanti al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che questo volesse «riconoscere e pronunciare il diritto deiconcludenti ad aggiungere al proprio cognome come parte inscindibile dello stessoil predicato “di * ordinando ai competenti * dello Stato Civile diCrotone e Roma di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti dinascita» A sostegno di tali richieste esposero che con diploma del 24 settembre1703 reso esecutivo nel regno di Napoli il successivo 24 novembre il re * Vconcesse a * * di Crotone il titolo di marchese sul feudo di *di cui questi era stato investito qualche anno prima In tale titolo e feudosuccedettero quindi di padre in figlio i suoi discendenti fino a * * 1758 1843 che era stato appunto il quarto marchese di * Da costuinacque * 7 novembre 1803 da questi * 16 gennaio 1830 e da lui* 18 settembre 1855 che sposata * di Francia si rese padre tra glialtri di * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l 11 agosto 1892 A quest ultimo con decreto* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024ministeriale del 24 gennaio 1941 registrato alla Corte dei conti il successivo 11marzo fu riconosciuto il titolo di nobile dei marchesi di * con il quale lostesso * * ed i suoi figli * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1915* [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1927 * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 marzo1929 e * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1934 furono iscritti alla pagina 5 delvolume * del * d oro della nobiltà italiana custodito presso l ** dello Stato in [OSCURATO:PERSONA] particolare e per quel che rileva in questo giudiziodalle nozze tra il predetto * * * con * * nacquerocome si è già anticipato 1 * * sposato a Roma il 22 maggio 1944con * * * e da essi gli attori odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ** * * * * e * * 2 ** sposato il 14 aprile 1969 con * * di * * da cuinacquero i figli * * * ed * 3 * * padre di* e * Sul pacifico presupposto che nella specie si vertesse inipotesi di un titolo nobiliare concesso il 24 settembre 1703 precedentemente al 28ottobre 1922 e riconosciuto il 24 gennaio 1941 prima dell entrata in vigore dellaCostituzione gli attori conclusero nei termini sopra riportati in forza del disposto delcomma 2 della * * transitoria e finale della Costituzione per comeinterpretata dalla Corte * con la sentenza dell 8 luglio 1967 n 101 edin applicazione dei principi in essa affermati e ribaditi dalla giurisprudenza dilegittimità e dalla dottrina successivamente formatasi in materia1 1 Si costituì in giudizio l Avvocatura dello Stato nell interesse della Presidenzadel Consiglio dei * la quale dopo avere osservato che «secondo quantorappresentato dal * Generale della Presidenza del Consiglio dei *Ufficio * e * gli attori n d r hanno pieno diritto di aggiungere alcognome il predicato “di * secondo quanto disposto dalla * disposizionefinale della Costituzione una volta dimostrata nella presente sede la discendenzadal primo titolare del marchesato di * concluse per l accoglimento delladomanda attrice se fondata e provata1 2 * la causa in decisione la stessa poi fu rimessa sul ruoloistruttorio con ordinanza del 15 gennaio 2013 per l integrazione del contraddittorioai sensi dell art 102 cod proc civ nei confronti degli altri discendenti di ** * destinatario del provvedimento di riconoscimento del 19411 3 Si costituivano allora i chiamati iussu iudicis alcuni dei quali aderirono alledomande degli attori facendole proprie e chiedendo la cognomizzazione del predicato* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024“di * a beneficio di tutti i discendenti di * * *evidenziando la necessità di salvaguardare anche in tal modo l unitarietà dellafamiglia1 4 Con sentenza del 7 dicembre 2015 n 24448 l adito tribunale respinse ladomanda invocando i princìpi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n101 del 26 giugno 1967 * che gli attori non avevano provato l anteriorità dellaconcessione del titolo rispetto al 28 ottobre 1922 né avevano allegato e dimostratola specifica funzione di identificazione sociale del proprio ristretto nucleo familiarecon il predicato “di * nonché la circostanza che tale predicato fosseproiezione sociale della propria personalità ed identità familiare ed il rischio diconfusione che la mancata modifica avrebbe potuto pubblicamente ingenerare2 Il gravame promosso contro questa decisione da * ** e * * fu rigettato dall adita Corte di appello di Roma consentenza del 26 novembre 2021 n 7879 resa nel contraddittorio con la Presidenzadel Consiglio dei * che chiese nuovamente l accoglimento delle domande* ed * * che chiesero l accoglimento dell impugnazione ed ilriconoscimento anche in loro favore del diritto a cognomizzare il predicato “di* ove riconosciuto agli appellanti nella contumacia di * ** * * * * * * * * ** * * * * * e * * ** * tutti discendenti di * * * nonché con l interventodel Procuratore Generale della Repubblica presso quella corte che non sollevòobiezioni alla domanda degli appellanti2 1 In particolare la corte capitolina condivise l interpretazione della ** transitoria e finale della Costituzione offerta dal tribunale che a suodire aveva correttamente inteso la sentenza della Corte costituzionale n 101/1967della quale peraltro riportò ampi stralci della relativa motivazione * inoltreche la giurisprudenza di legittimità seguita alla decisione della Consulta avevaspiegato che non avendo alcuna giuridica rilevanza i titoli nobiliari i predicatinobiliari potevano trovare tutela nell ordinamento costituzionale italiano soltanto aisensi dell art 2 Cost ovvero come diritto della personalità e diritto al nome se iltitolo nobiliare fosse già stato riconosciuto prima del 28 ottobre 1922 Secondo lacorte distrettuale «La dizione letterale della norma transitoria d altra parte non èequivoca laddove stabilisce che possano valere come parte del nome soltanto i* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922 ovvero quelli già riconosciuti a taledata Tale interpretazione della norma costituzionale è coerente con l art 6 del codicecivile che prevede che “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuitoNel nome si comprendono il prenome e il cognome Non sono ammessi cambiamentiaggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”da cui il conseguente limite costituito dalla Carta * Pertanto bene haritenuto il Tribunale che nella specie non possano ritenersi probanti il decreto delPresidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titolo di nobiledei * * di * e lo stralcio dell * * * Italianodel 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 che menzionava il titolonobiliare de quo in quanto gli stessi non dimostrano la preesistenza – nel senso diriconoscimento – del predicato al nome anteriore al 28 ottobre 1922 così dovendosiintendere la * disposizione transitoria e finale»3 Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso ** * e * * affidandosi a due motivi illustrati ancheda memoria ex art 380 bis 1 cod proc civ [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei *ha depositato un controricorso nel quale ha concluso per l accoglimento dell avversoricorso e per l effetto dell originaria domanda degli attori * ** * * * ed * * hanno depositato unproprio controricorso corredato pure da memoria ex art 380 bis 1 cod proc civcondividendo quello principale e promuovendo ricorso incidentale recante due motivi* rimasti solo intimati invece * * * * * ** * * * * in proprio e quali eredi di * ** nonché la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello diRoma3 1 La Prima Sezione civile di questa Corte assegnataria del procedimento conordinanza interlocutoria del 6/10 ottobre 2023 n 28313 ha osservato che i aseguito di ordinanza interlocutoria n 20588 del 2023 è stata rimessa alle SezioniUnite di questa Corte tra le altre la questione se l impugnazione incidentale tardivasia ammissibile anche quando rivesta le forme dell impugnazione adesiva rivoltacontro la parte investita dell impugnazione principale in ragione del fatto chel interesse alla sua proposizione sorge dall impugnazione principale oppure se lastessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata propostal impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024norma dell art 331 cod proc civ ii la soluzione di tale questione sebbeneprospettata dall ordinanza interlocutoria suddetta con riguardo all appello si rifletteovviamente anche sulla sorte dell impugnazione tardiva concretizzata mediante ilricorso adesivo in cassazione Pertanto ha ritenuto necessario attendere la pronunciadelle Sezioni Unite che avrebbero trattato il ricorso culminato nella descrittaordinanza interlocutoria nel corso della pubblica udienza allora già fissata per ilgiorno 13 febbraio 2024 ed ha rinviato l odierno procedimento all adunanza cameraledel 21 marzo 2024RAGIONI DELLA DECISIONE1 I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione del comma 2° della * *transitoria della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ Violazione e falsaapplicazione dell art 132 c p c comma 4 con riferimento all art 360 comma 1 3c p c » Si ascrive alla corte distrettuale di avere ritenuto necessario ai fini dellacognomizzazione del predicato nobiliare che anche il decreto di riconoscimento deltitolo nobiliare su esso infisso dovesse risalire ad epoca anteriore al 28 ottobre1922 finendo così con l equiparare due atti autonomi di contenuto completamentediverso la concessione avente ovvia natura costitutiva ed il riconoscimento divalore ricognitivo Tanto per effetto di una «lettura sconnessa illogica e parzialedella decisione della Corte costituzionale n 101 del 1967 nonché dei successivi arrêtsdella Suprema Corte del 1991 e 1997 in termini richiamati dagli appellanti nelle lorodifese per trarne conclusioni del tutto opposte a quelle adottate dal Giudice delleleggi e dalla Cassazione E invero sarebbe stato sufficiente che la Corte territorialeavesse esteso la sua lettura anche al § 5 della sentenza n 101 del 1967 della Cortecostituzionale ed al testo del suo dispositivo per constatare le specifiche conclusionida essa enunciate per le quali ai fini della cognomizzazione – da effettuarsi secondole norme che disciplinano i modi di acquisto del nome – i predicati dei titoli nobiliaridevono certo esistere rectius essere stati concessi anteriormente al 28 ottobre1922 ed essere stati riconosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione nonpotendo ovviamente a tanto provvedere l attuale ordinamento che li ritienegiuridicamente irrilevanti ex comma 1 della predetta disposizione * »II «Violazione dei princìpi in tema di disponibilità e di valutazione delle prove exartt 115 e 116 c p c dell art 132 n 4 c p c con riferimento all art 360 comma1 n 3 c p c » Si assume che la laconicità del dictum della corte territoriale «è parialla sua equivocità che lo rende pressoché incomprensibile sul piano logico* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024giuridico» Alla stessa inoltre viene contestato di non aver considerato “probanti”del diritto dei ricorrenti alla invocata cognomizzazione del predicato nobiliare ildecreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 di riconoscimento del titoloe lo stralcio dell * * * Italiano del 1922 approvato con decreto n972 del 3 luglio 1921 perché non dimostrerebbero la preesistenza del titolo primadel 28 ottobre 1922 ciò malgrado la Presidenza del Consiglio dei * – di cui faparte il * Generale per l Ufficio per le * ed * organoistituzionale preposto alla materia di cui si discute – aveva espressamentericonosciuto nella sua comparsa di costituzione e sulla base della documentazionedalla stessa prodotta che gli attori una volta dimostrata la discendenza diretta da* * * avevano pieno diritto ad aggiungere al cognome il predicatodi “Aprigliano” Gli attori peraltro avevano prodotto in copia autentica rilasciatadall * di Stato il decreto del Presidente del Consiglio pro tempore del 1941 diriconoscimento del titolo di nobile dei * * di * ad ** ed ai suoi discendenti in linea diretta nonché uno stralcio dell * ** Italiano del 1922 approvato con decreto n 972 del 3 luglio 1921 chemenzionava il titolo nobiliare de quo in favore della famiglia * con la dicitura“Marchese di * ed il riferimento alle discendenze da * *intestatario del feudo di * nel * di Calabria ultra del 1752 Talidocumenti non contestati dimostravano che la concessione e quindi l esistenza deltitolo e del relativo predicato era largamente antecedente al 28 ottobre 1922 cosìdovendo ritenersi integrati i presupposti di fatto indicati dalla Corte costituzionalenella sentenza del 1967 per la cognomizzazione del predicato nobiliare e nel casodi quello “di * da effettuarsi secondo le norme che disciplinano i modi diacquisto del nome «In un tale contesto di fatti e di atti condivisi da tutte le parti incausa appare perciò incomprensibile e non corretta sul piano processuale proprioai sensi dell art 115 c p c la statuizione del Giudice a quo secondo la quale talidocumenti non sarebbero “probanti” della preesistenza al 28 10 1922 del titolonobiliare cui accede il predicato di cui è causa»2 I formulati motivi del ricorso incidentale si rivelano del tutto analoghi perrubrica e contenuto delle corrispondenti doglianze a quelli del ricorso principalesicché non è necessario aggiungere altro sul punto2 1 Va osservato peraltro fin da ora che il suddetto ricorso incidentalechiaramente adesivo a quello principale i deve considerarsi promosso ex art 334comma 1 cod proc civ posto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 26* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024novembre 2021 pacificamente non notificata mentre il controricorso con ricorsoincidentale de quo è stato passato alla notifica successivamente al 4 luglio 2022 questa la data del ricorso incidentale rinvenibile alla sua ultima pagina quando iltermine di cui all articolo 327 cod proc civ era ormai spirato il precedente 26maggio 2022 ii è rivolto “contro” la parte destinataria dell impugnazione principale cioè la Presidenza del Consiglio dei * e non contro i ricorrenti principali2 2 È doveroso ricordare allora quanto al tema dei limiti oggettividell impugnazione incidentale tardiva che la giurisprudenza di questa Corte – dopoun lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità diesperire detta impugnazione ritenendola ammissibile solo in quanto rimanessenell ambito del capo della sentenza investita dall impugnazione principale origuardasse un capo connesso con quest ultimo o da questo dipendente – a partiredagli anni ottanta del secolo scorso avviò un percorso di ripensamento consacratodalla sentenza delle Sezioni Unite n 4640 del 1989 con la quale venne affermato ilseguente principio di diritto «L art 334 cod proc civ che consente alla partecontro cui è stata proposta impugnazione o chiamata ad integrare il contraddittorioa norma dell art 331 cod proc civ di esperire impugnazione incidentale tardivasenza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propriaacquiescenza è rivolto a rendere possibile l accettazione della sentenza in situazionedi reciproca soccombenza solo quando anche l avversario tenga analogocomportamento e pertanto in difetto di limitazioni oggettive trova applicazione conriguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto aquello investito dall impugnazione principale»2 2 1 Con questa pronuncia si ritenne che a la ratio dell art 334 cod procciv è una finalità transattivo ritorsiva la norma infatti ha lo scopo di indurre laparte parzialmente vittoriosa a rinunciare all impugnazione per non correre il rischioche l appellato attraverso l impugnazione tardiva possa rimettere in discussioneanche le parti della sentenza favorevoli all appellante principale b se questa è laratio della norma essa sarebbe frustrata se si impedisse all appellato di impugnaretardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principaleperché l esigenza di favorire la definitiva composizione della lite dissuadendo le partidall impugnazione sussiste anche in questa ipotesi c pertanto l interesse aproporre l impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla merasoccombenza ma è un interesse diverso e sorge dall impugnazione altrui che tendea modificare l assetto di interessi che l impugnato in mancanza dell altrui* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024impugnazione principale avrebbe accettato Per effetto della sentenza appenaricordata cadde il limite all impugnazione incidentale tardiva rappresentato dallamedesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall impugnanteprincipale e quello impugnato dall impugnante incidentale A quest ultimo diconseguenza si è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza anche sediverso da quello investito dall impugnazione principale cfr ad es [OSCURATO:PERSONA] 3n 14596 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e anche se autonomo rispetto a questo cfr [OSCURATO:PERSONA] 3n 26139 del 5/09/20222 2 2 È importante rimarcare che questo principio riaffermato da ultimo nellarecentissima pronuncia resa da Cass SU 28 marzo 2024 n 8486 è stato recepitonell art 96 del d lgs n 104 del 2010 che reca la nuova disciplina sul processoamministrativo – prevedendosi proprio al comma 4 che «Con l impugnazioneincidentale proposta ai sensi dell art 334 del codice di procedura civile possonoessere impugnati anche capi autonomi della sentenza tuttavia se l impugnazioneprincipale è dichiarata inammissibile l impugnazione incidentale perde ogniefficacia» impugnazione che la giurisprudenza amministrativa ha denominato comeimpugnazione incidentale tardiva cd “impropria”2 2 3 Su questo aspetto comunque non è necessario indugiare ulteriormenteposto che l impugnazione incidentale tardiva oggi proposta da ** * * * * ed * * investe glistessi capi della sentenza della corte capitolina n 7879/2021 già censurati dal ricorsoprincipale2 3 * interesse invece suscita il tema della legittimazione attiva epassiva all impugnazione incidentale tardiva qui peraltro totalmente adesiva a quellaprincipale2 3 1 * è stato affrontato e risolto dalla già menzionata Cass SU n 8486del 2024 i cui principi benché resi con specifico riferimento alla peculiare fattispeciedelle obbligazioni solidali cd “paritarie” o “a interesse comune” nella parte in cuiriguardano aspetti di carattere generale dell impugnazione de qua possono trovareapplicazione affatto agevolmente anche in questa sede nella quale l impugnazioneincidentale tardiva cd adesiva di * * * ** * ed * * i proviene da soggetti diversi da quello laPresidenza del Consiglio dei * “contro” il quale è rivolta l impugnazioneprincipale e coinvolge pertanto il tema della legittimazione attiva all impugnazioneincidentale tardiva ii è rivolta “contro” una parte diversa la Presidenza del Consiglio* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024dei * appunto da quella * * * e * *che ha proposto l impugnazione principale ed investe quindi anche sotto questoprofilo il problema della legittimazione passiva all impugnazione incidentale tardiva2 3 2 Orbene con riferimento a tali profili la suddetta Cass SU n 8486 del2024 decidendo le questioni sottopostele dalla ordinanza interlocutoria n 20588 del2023 i ha ricordato innanzitutto la pronuncia resa da Cass SU n 24627 del2007 il cui principio fu definitivamente condensato nella massima ufficiale di seguitoriportata «Sulla base del principio dell interesse all impugnazione l impugnazioneincidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tuttele volte che l impugnazione principale metta in discussione l assetto di interessiderivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestatoacquiescenza conseguentemente è ammissibile sia quando rivesta la forma dellacontroimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale sia quando rivesta le formedella impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell impugnazioneprincipale anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principaleprincipale la quale se accolta comporterebbe una modifica dell assetto dellesituazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale» ii haricostruito poi lo sviluppo successivo della giurisprudenza di questa Corteconstatando in particolare che mentre un orientamento ha continuato a fareapplicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite del 2007 e quindi aritenere ammissibile sotto il profilo della legittimazione attiva l impugnazioneincidentale tardiva anche proveniente da parte diversa da quella contro la quale èrivolta l impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art 331cod proc civ un diverso indirizzo ermeneutico ha negato che l art 334 cod procciv sia applicabile al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste e quindi chesia ammissibile in ipotesi di cause scindibili l impugnazione incidentale tardiva di unsoggetto diverso da quelli indicati da tale norma iii è giunta alla conclusione all esito di un elaborato iter motivazionale qui condiviso ed al quale dunque puòfarsi rinvio in questa sede ex art 118 coma 1 disp att cod proc civ che«L impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le formedell impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell impugnazioneprincipale in ragione del fatto che l interesse alla sua proposizione può sorgeredall impugnazione principale»* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/20242 3 3 È innegabile allora che applicandosi il principio da ultimo riportatoall odierna fattispecie – nella quale è intuitivo che l interesse dei ricorrenti incidentaliad impugnare la sentenza già oggetto dell impugnazione principale è sortoconcretamente se non altro per il fatto che evidentemente i primi intendevanomantenere la medesima situazione quanto al comune cognome familiare di quelladei ricorrenti principali sicché impugnata da questi ultimi la decisione sfavorevoledella corte distrettuale quanto alla possibilità di aggiungere al loro cognome ilpredicato nobiliare “di * hanno inteso utilizzare lo strumento dellaimpugnazione incidentale tardiva cd adesiva allo scopo di beneficiare anch essi diversamente dagli altri soggetti rimasti oggi solo intimati della possibilità diutilizzare il medesimo predicato nobiliare3 Tanto premesso le descritte doglianze di entrambi i ricorsi principale edincidentale suddetti scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse sirivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso3 1 Invero appare utile evidenziare che come ricordato da Cass n 32155 del2023 cfr in motivazione «secondo l insegnamento della Corte *“accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo delladiscendenza familiare con le tutele conseguenti a tale funzione occorre riconoscereche il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella suafunzione di strumento identificativo della persona” Corte cost n 13 del 1994 Fraqueste ipotesi è stata ammessa anche quella che suole definirsi con un neologismocognomizzazione del predicato nobiliare Cass n 2426/1999 Si tratta dei casi incui una specifica denominazione di varia origine geografica fisica storicacaratteriale etc acquista la particolare forza individualizzante di uno specificocasato o di una stirpe dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e farderivare un diritto soggettivo al nome perché “I predicati di titoli nobiliari purchéesistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell entrata in vigore dellaCostituzione ed in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e diidentità della persona a queste condizioni cognomizzati fanno parte del nome esoltanto come parte il cognome appunto di esso valgono sono cioè validi edefficaci nell ordinamento Tale incorporazione del predicato di titolo nobiliarecognomizzato nel nome essendo stata costituzionalmente sancita anche masoprattutto in ossequio al principio di eguaglianza comporta d altro canto che ilpredicato medesimo nell ordinamento giuridico italiano non può valere di più inquanto tale di quel che valgono le ordinarie parti del nome e più specificamente del* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024cognome ordinario art 6 comma 2 c c e ciò in quanto altrimenti opinandoresterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi1 e 2 dell art 14 Cost da un lato l abolizione giuridica mediante il nonriconoscimento dei titoli nobiliari di privilegi derivanti dalla nascita odall appartenenza ad una determinata classe sociale dall altro la riaffermazione delvalore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità della persona inquanto tale con la conseguente assimilazione quanto a valore giuridico delpredicato di titolo nobiliare cognomizzato al nome e quindi di entrambi sul pianodella tutela giurisdizionale Cass n 10936/1997 Il tema è stato affrontatosoprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani in relazione ai quali questa Corteha avuto occasione di precisare più volte Cass n 2361/1978 Cass n 2426/1991che l azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolonobiliare ai sensi della * disposizione transitoria della Costituzione va proposta invia contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero e di eventuali privaticontrointeressati e che la specifica tutela prevista dall art 7 cod civ non riguardasolo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo maanche atti di rivendicazione in senso proprio di cognomi connessi a titoli odenominazioni di casato cfr anche Consiglio di Stato n 668/2009 La cdcognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile nei limiti fissati dallasentenza della Corte costituzionale n 101 del 1967 e nei limiti della tutelagiurisdizionale che nell ordinamento riceve il diritto al nome art 2 Cost art 7 codciv »3 2 Fermo quanto precede rileva il Collegio che la Presidenza del Consiglio dei* nell ambito delle sue funzioni istituzionali che concernono la materia di cui ècausa costituendosi anche innanzi a questa Corte ha descritto gli esiti degliaccertamenti effettuati nell * di Stato da suoi funzionari in relazione agli attiivi custoditi riguardanti la famiglia * ed ha concluso come per la veritàaveva già fatto nei precedenti gradi di merito per l accoglimento della pretesa delleparti oggi impugnanti3 2 1 In particolare la controricorrente ha nuovamente richiamato le note del* Generale della Presidenza del Consiglio dei * del 4 luglio e del 13settembre 2011 da essa depositate ed allegate anche dalla difesa dei ricorrentiche contengono in fotocopia i la pag 516 dell * * * ItalianoTorino 1922 approvato con decreto * 3 luglio 1921 n 972 dove v è menzioneche il titolo di * risulta iscritto nel * di Calabria * nel 1752 al* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024nominativo di * ii le pagine 248 e 249 391 e 392 del * * relative alletrascrizioni presso l * * dello Stato dei [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1940e 24 gennaio 1941 dei decreti di riconoscimento firmati dal Presidente del Consigliodei * e riferiti uno ai fratelli * * e * * e l altroad * * * con i quali appunto viene loro riconosciuto il titolo di* dei * di * con trasmissibilità per maschi e femmine nobiltà epredicato La stessa nota del 13 settembre 2011 in conclusione ribadisce “Conriferimento a quanto sopra si riafferma che ove i ricorrenti * * e altridimostrino la loro parentela con i soggetti che nei citati anni 1940 e 1941conseguirono i precitati decreti hanno pieno diritto all aggiunta al cognome *del predicato di *3 2 2 Dal contesto dei documenti e degli atti testé menzionati prodotti dallaPresidenza del Consiglio oltre che dai ricorrenti si desume agevolmente allora laprova che il titolo nobiliare de quo agitur con il predicato collegato era statoconcesso nel 1703 da * V e che esso era stato poi riconosciuto per quanto quiinteressa in favore di * * * con il decreto del Presidente delConsiglio dei * del 24 gennaio 19413 2 3 È assolutamente incontroversa inoltre la comune discendenza sia deiricorrenti principali che di quelli incidentali da * * * cfr sulpunto il § 1 dei “Fatti di causa” da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni disintesi3 2 4 Pertanto devono trovare applicazione nella specie i principi sanciti dallasentenza della Corte * n 101 del 196 richiamati successivamente dallagiurisprudenza di legittimità con tre specifiche pronunce il cui contenuto peraltro èstato sostanzialmente ribadito in motivazione dalla recente già menzionata Cassn 32155 del 2023 secondo cui i «I predicati dei titoli nobiliari possono esserecognomizzati solo se esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti primadell entrata in vigore della * cfr Cass n 2361 del 1978 ii «Lacognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile secondo lamenzionata sentenza della Corte costituzionale sempre che si tratti di predicati dititoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 riconosciuti prima dell entrata in vigoredella Costituzione e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell ordinamento riceveil diritto al nome» cfr Cass n 2426 del 1991 iii « * parte del nome * i”predicati” di titoli nobiliari purché “esistenti” prima del 28 ottobre 1922 ericonosciuti prima dell entrata in vigore della Costituzione e in quanto veri e propri* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024elementi d individuazione e d identità della persona » cfr Cass n 10936 del 1997Alla stregua di tali principi dunque è innegabile nella vicenda in esame il diritto deisoggetti costituenti la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale adintegrare il proprio cognome con il predicato “di * a fronte della verifica deidue soli presupposti – fissati dal Giudice delle leggi e poi confermati dalle successivepronunce della Suprema Corte – consistenti a nell esistenza del titolo nobiliare ante28 ottobre 1922 b nel riconoscimento del medesimo titolo prima dell entrata invigore della Costituzione3 2 5 Pertanto laddove la corte territoriale ha opinato che in ogni caso i duepresupposti esistenza del titolo con il predicato ed il suo riconoscimento dovesserosussistere entrambi prima del 28 ottobre 1922 ragione per cui ha respinto i gravamiprincipale ed incidentale innanzi ad essa formulati la sua pronuncia si rivela noncoerente con le norme in precedenza richiamate vale a dire la disposizione transitoria* della Costituzione in collegamento con l art 6 cod civ come interpretate dallaCorte * e dalla Cassazione come pacificamente riconosciuto anchedall Avvocatura Generale dello Stato costituitasi per la Presidenza del Consiglio dei* che giova ribadirlo ha riconoscendo la fondatezza della domanda deiricorrenti principali ed incidentali3 4 La sentenza impugnata pertanto deve essere cassata e non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito exart 384 comma 2 cod proc civ3 4 1 Va puntualizzato a tal fine che il diritto al nome è per definizionepersonalissimo sicché il singolo può ben chiederne tutela in via ordinaria senza chedebbano coevamente chiedere la medesima tutela i suoi congiunti portatori delmedesimo cognome Come tale il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questodiritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo cui è statoriconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmentecon un giudizio ordinario di cognizione * di loro se lo desidera e se ve nesono i presupposti di cui al comma 2 della * disposizione transitoria e finale dellanostra Carta costituzionale è libero di agire in giudizio come d altronde altri nellemedesime condizioni e con le stesse prerogative sono liberi di rimanere inerti Néquesti altri possono avere alcuna “voce in capitolo” nel giudizio promosso dal lorocongiunto3 4 2 In quest ottica dunque e tenendo conto delle preclusioni da giudicatointerno formatosi per la mancata costituzione già in appello degli odierni intimati il* disposto d ufficio Numero registro generale 14134/2022Numero sezionale 1385/2024Numero di raccolta generale 8955/2024Data pubblicazione 04/04/2024predicato nobiliare di cui si discute va oggi riconosciuto esclusivamente ai ricorrentiprincipali ed a quelli incidentali3 5 In definitiva quindi il ricorso principale e quello incidentale devono essereaccolti la sentenza impugnata deve essere cassata e decidendosi il merito della liteva dichiarato il diritto di * * * e * * nonchédi * * * * * * ed ** di aggiungere ciascuno al proprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare“di * contestualmente ordinandosi ai competenti * dello Stato civiledi [OSCURATO:PERSONA] e Firenze di procedere alle relative annotazioni a margine deirispettivi atti di nascita3 6 Le spese di questo giudizio di legittimità e quelle di entrambi i gradi di meritopossono essere interamente compensate tra le parti costituitesi tenuto conto dellacondotta processuale fin dall inizio tenuta dalla Presidenza del Consiglio dei *4 Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 deld lgs n 196/2003 P Q MLa Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale cassa la sentenzaimpugnata e decidendo il merito della lite dichiara il diritto di ** * e * * nonché di * ** * * * ed * * di aggiungere ciascuno alproprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare “di ** ai competenti * dello Stato civile di [OSCURATO:PERSONA] e Firenze diprocedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita* interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità equelle di entrambi i gradi di meritoDispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 del d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 21 marzo 2024Il Presidente* *P Q MLa Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale cassa la sentenzaimpugnata e decidendo il merito della lite dichiara il diritto di ** * e * * nonché di * ** * * * ed * * di aggiungere ciascuno alproprio cognome “Lucifero” il predicato nobiliare “di ** ai competenti * dello Stato civile di [OSCURATO:PERSONA] e Firenze diprocedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita* interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità equelle di entrambi i gradi di meritoDispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art 52 del d lgs n 196/2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 21 marzo 2024Il Presidente* *