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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03465/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7527-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 17/01/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7527/2020 Numero sezionale 10047/2021 Numero di raccolta generale 3465/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. il Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA] contro l’esclusione del credito di Euro 87.553,55 (di cui 76.655,30 in privilegio) portato da domanda tardiva del 01/04/2012, che il g.d., con decreto del 23/11/2014, reso «a modifica dei precedenti provvedimenti di cui al verbale di verifica relativo all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]», aveva «dichiarato inammissibile e rigettato (…) per mancata produzione della procura»;

1.1. pur dando atto dell’avvenuta produzione della procura speciale, il tribunale ha ritenuto che «non può procedersi all’esame della domanda nel merito, che, pertanto, deve essere rigettata», in quanto «l’opponente non ha fornito alcuna prova del credito di cui chiede l’ammissione al passivo, non avendo prodotto, in questa sede, alcun titolo o prospetto ripartizionale»;

1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta decisione con due motivi di ricorso per cassazione; la curatela fallimentare non ha svolto difese;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2.1. con il primo motivo si lamenta «Violazione o falsa applicazione art. 99, comma 2, n. 4) L.Fall.», per avere il tribunale ritenuto che «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, regolato dal principio dispositivo (…) spetta al creditore l’onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, la documentazione già prodotta in sede di verifica del passivo, non potendo essere acquisita ex officio», mentre la norma citata sanziona a pena di decadenza solo l’omessa indicazione nel ricorso dei documenti prodotti – non già la loro mancata Ric. 2020 n. 07527 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7527/2020 Numero sezionale 10047/2021 Numero di raccolta generale 3465/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 produzione – poiché, una volta indicati, il tribunale è tenuto ad acquisirli d’ufficio;

2.2. il secondo mezzo denuncia la «Violazione o falsa applicazione dell’art.112 cpc», per essere il tribunale «andato oltre il thema decidendum», posto che a verbale di udienza 11/12/2012 il giudice delegato aveva già ammesso parzialmente i crediti in questione – escludendo solo «le somme richieste per aggio e diritti di tabella» – fatta salva la «riserva di produzione della procura» della cui produzione il tribunale aveva dato atto;

3. il primo motivo è fondato e va accolto, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito» (ex plurimis Cass. 25663/2020, 15267/2018, 5094/2018, 12549/2017);

4. resta assorbito il secondo motivo, non senza evidenziarsi come esso trascuri che la decisione presa dal giudice delegato all’udienza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata poi espressamente modificata dal decreto del 23/09/2014, come è riportato a pag. 2 dello stesso ricorso.

5. segue la cassazione con rinvio per una nuova valutazione alla luce del principio richiamato, oltre che per la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Patti, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 07527 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7527-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 17/01/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7527/2020 Numero sezionale 10047/2021 Numero di raccolta generale 3465/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA] contro l’esclusione del credito di Euro 87.553,55 (di cui 76.655,30 in privilegio) portato da domanda tardiva del 01/04/2012, che il g.d., con decreto del 23/11/2014, reso «a modifica dei precedenti provvedimenti di cui al verbale di verifica relativo all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]», aveva «dichiarato inammissibile e rigettato (…) per mancata produzione della procura»; 1.1. pur dando atto dell’avvenuta produzione della procura speciale, il tribunale ha ritenuto che «non può procedersi all’esame della domanda nel merito, che, pertanto, deve essere rigettata», in quanto «l’opponente non ha fornito alcuna prova del credito di cui chiede l’ammissione al passivo, non avendo prodotto, in questa sede, alcun titolo o prospetto ripartizionale»; 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta decisione con due motivi di ricorso per cassazione; la curatela fallimentare non ha svolto difese; 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si lamenta «Violazione o falsa applicazione art. 99, comma 2, n. 4) L.Fall.», per avere il tribunale ritenuto che «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, regolato dal principio dispositivo (…) spetta al creditore l’onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, la documentazione già prodotta in sede di verifica del passivo, non potendo essere acquisita ex officio», mentre la norma citata sanziona a pena di decadenza solo l’omessa indicazione nel ricorso dei documenti prodotti – non già la loro mancata Ric. 2020 n. 07527 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 7527/2020 Numero sezionale 10047/2021 Numero di raccolta generale 3465/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 produzione – poiché, una volta indicati, il tribunale è tenuto ad acquisirli d’ufficio; 2.2. il secondo mezzo denuncia la «Violazione o falsa applicazione dell’art.112 cpc», per essere il tribunale «andato oltre il thema decidendum», posto che a verbale di udienza 11/12/2012 il giudice delegato aveva già ammesso parzialmente i crediti in questione – escludendo solo «le somme richieste per aggio e diritti di tabella» – fatta salva la «riserva di produzione della procura» della cui produzione il tribunale aveva dato atto; 3. il primo motivo è fondato e va accolto, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito» (ex plurimis Cass. 25663/2020, 15267/2018, 5094/2018, 12549/2017); 4. resta assorbito il secondo motivo, non senza evidenziarsi come esso trascuri che la decisione presa dal giudice delegato all’udienza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata poi espressamente modificata dal decreto del 23/09/2014, come è riportato a pag. 2 dello stesso ricorso. 5. segue la cassazione con rinvio per una nuova valutazione alla luce del principio richiamato, oltre che per la pronuncia sulle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Patti, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 07527 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Decreto Cassazione n. 03465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris