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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 40167/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati contestati nei capi di imputazione 5 e 11, limitatamente all'annualità del 2012 e 14, e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt.5, 2, 8, e 10 del d.

Igs. n. 74/2000, per aver l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto della E.D.EN. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della società VLC s.r.I., indicato nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto; per aver emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; per aver occultato le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi ( capi di imputazione n.3, 6, 11, 12 e 14).

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con la prima doglianza lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, accertata sulla base delle sole testimonianze, non verificate, dei due dipendenti dell'Agenzia dell'Entrate, e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei due testi, socie della società Matrix.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'art. 10 del d.

Igs. 74/2000, mancando i presupposti integrativi della fattispecie.

Lamenta, inoltre, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata.

La prima doglianza è generica e non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che la penale responsabilità deriva si basa su elementi precisi, fondati su dati oggettivi, costituita da escussione dei testi e acquisizione di documenti e atti, compresi i processi verbali di constatazione dell'Agenzia delle entrate riguardanti le società coinvolte.

L'imputato, per contro, non ha formulato alcuna contestazione specifica rispetto a tali risultanze.

Anche la seconda doglianza tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893), apparendo riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici.

Il giudice a quo ha affermato che l'imputato gestiva di fatto personalmente l'amministrazione e la contabilità, che era stata istituita, essendo state emesse fatture, intrattenendo i rapporti con il commercialista e con il centro elaborazione dati per le rettifiche di bilancio, circostanze che emergono dallo scambio di mail.

In particolare, il giudice a quo ha evidenziato il fatto che il Pedrieri aveva la delega ad operare sui conti correnti.

Neppure lo stato di detenzione dell'imputato può avergli impedito di occultare le scritture contabili, che non sono state consegnate dal ricorrente quando si recato presso gli uffici finanziari.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rileva l'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il sofisticato sistema di società illecitamente operante, riconducibile all'imputato, e l'ingente ammontare delle imposte evase costituiscono, secondo i giudici della corte d'appello, fattori che impongono un aggravamento della risposta sanzionatoria, e non una sua attenuazione.

Per le medesime ragioni, la pena per il reato più grave deve collocarsi ben al di sopra del minimo edittale, e anche gli aumenti per la continuazione vanno mantenuti, alla luce della complessiva gravità delle condotte.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/11/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati contestati nei capi di imputazione 5 e 11, limitatamente all'annualità del 2012 e 14, e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt.5, 2, 8, e 10 del d. Igs. n. 74/2000, per aver l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto della E.D.EN. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della società VLC s.r.I., indicato nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto; per aver emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; per aver occultato le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi ( capi di imputazione n.3, 6, 11, 12 e 14). Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, accertata sulla base delle sole testimonianze, non verificate, dei due dipendenti dell'Agenzia dell'Entrate, e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei due testi, socie della società Matrix. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'art. 10 del d. Igs. 74/2000, mancando i presupposti integrativi della fattispecie. Lamenta, inoltre, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata. La prima doglianza è generica e non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che la penale responsabilità deriva si basa su elementi precisi, fondati su dati oggettivi, costituita da escussione dei testi e acquisizione di documenti e atti, compresi i processi verbali di constatazione dell'Agenzia delle entrate riguardanti le società coinvolte. L'imputato, per contro, non ha formulato alcuna contestazione specifica rispetto a tali risultanze. Anche la seconda doglianza tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), apparendo riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici. Il giudice a quo ha affermato che l'imputato gestiva di fatto personalmente l'amministrazione e la contabilità, che era stata istituita, essendo state emesse fatture, intrattenendo i rapporti con il commercialista e con il centro elaborazione dati per le rettifiche di bilancio, circostanze che emergono dallo scambio di mail. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato il fatto che il Pedrieri aveva la delega ad operare sui conti correnti. Neppure lo stato di detenzione dell'imputato può avergli impedito di occultare le scritture contabili, che non sono state consegnate dal ricorrente quando si recato presso gli uffici finanziari. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rileva l'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche. Il sofisticato sistema di società illecitamente operante, riconducibile all'imputato, e l'ingente ammontare delle imposte evase costituiscono, secondo i giudici della corte d'appello, fattori che impongono un aggravamento della risposta sanzionatoria, e non una sua attenuazione. Per le medesime ragioni, la pena per il reato più grave deve collocarsi ben al di sopra del minimo edittale, e anche gli aumenti per la continuazione vanno mantenuti, alla luce della complessiva gravità delle condotte. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 I
Sentenza Cassazione n. 40167/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris