CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. FANELLI Mimmo e FANELLI Giovanni ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 9 aprile 2021, resa in integrale conferma della sentenza di condanna loro in primo grado inflitta per i delitti di cui agli artt. 110, 482 e 476, comma 1, cod. pen.. 2. Le distinte impugnative, sottoscritte dai rispettivi difensori, constano di un solo motivo. 3. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo, cui ciascun ricorso è affidato, denuncia vizio di motivazione in ordine alla questione della grossolanità del falso in patente di guida loro contestato, sul rilievo che il relativo accertamento sarebbe stato immediato, alla mera vista dei documenti esibiti da parte dell'organo di Polizia che aveva proceduto alla loro verifica. Si tratta, invero, di motivo non solo generico, che replica, cioè, pedissequamente le doglianze già dedotte dinanzi alla Corte di merito (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), la quale ha giustificato con adeguata motivazione la propria decisione, ma anche manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, granitica nell'affermare che, per escludere la punibilità, nel caso di creazione di documenti interamente falsi o di alterazione di documenti veri, occorre che la falsificazione sia grossolana e, cioè, immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Rv. 276244; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Rv. 263279). La valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile ex art. 49 cod. pen., dev'essere fatta, infatti, "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post" (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Rv. 257063; Sez. 5, n. 2629 del 01/02/1992, Rv. 194322). Al lume di tali indicazioni direttive, emerge come la Corte territoriale abbia dato conto, con motivazione che si sottrae a rilievi di illogicità evidente, delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che la contraffazione delle patenti di guida non fosse immediatamente riconoscibile, essendosi, peraltro, evidenziato che la stessa loro visione da parte del Collegio aveva confermato che la falsificazione era tutt'altro che grossolana (cfr. pag. 4, secondo capoverso della sentenza impugnata). E va detto, pure, che l'apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è consentito il vaglio di legittimità. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere es