Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 765/2024
ECLI:EU:T:2024:632
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0534_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 settembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑534/22)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome della ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Vantaggio tratto dal regime – Errore di valutazione»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Fatti corrispondenti a un sostegno al regime o a un’azione diretta a trarne profitto – Insussistenza della necessità di distinguere i fatti
[Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876]
(v. punti 34, 35)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Formalismo – Assenza
[Art. 277 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876]
(v. punti 43, 44)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5]
(v. punti 45, 47‑49, 60)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Misure adottate in forza di un potere di esecuzione – Interpretazione dell’atto di esecuzione in conformità con l’atto di base – Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi
[Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5]
(v. punti 45‑49, 60)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2022/876]
(v. punti 65‑68, 71‑74, 77, 82, 83, 86, 102, 105)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di sostegno al regime – Settore dei fertilizzanti – Attività strategica e di esportazione che fornisce livelli elevati di reddito al regime – Inclusione
[Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876]
(v. punti 89‑92, 95‑97, 100, 101)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di vantaggio – Esistenza di un monopolio su un mercato importante per l’economia – Inclusione – Perdita del monopolio accompagnata da privilegi speciali all’interno di tale mercato – Inclusione
[Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5, 2022/876 e 2023/419]
(v. punti 103, 104, 130‑133)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Rilevanza delle prove prodotte in base ad un precedente inserimento in assenza di modifiche dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Bielorussia
[Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5, 2022/876 e 2023/419]
(v. punto 120)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AAT si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.