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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 765/2024

ECLI:EU:T:2024:632
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0534_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑534/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome della ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Vantaggio tratto dal regime – Errore di valutazione»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Fatti corrispondenti a un sostegno al regime o a un’azione diretta a trarne profitto – Insussistenza della necessità di distinguere i fatti [Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876] (v. punti 34, 35)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Formalismo – Assenza [Art. 277 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876] (v. punti 43, 44)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5] (v. punti 45, 47‑49, 60)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Misure adottate in forza di un potere di esecuzione – Interpretazione dell’atto di esecuzione in conformità con l’atto di base – Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi [Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5] (v. punti 45‑49, 60)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2022/876] (v. punti 65‑68, 71‑74, 77, 82, 83, 86, 102, 105)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di sostegno al regime – Settore dei fertilizzanti – Attività strategica e di esportazione che fornisce livelli elevati di reddito al regime – Inclusione [Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876] (v. punti 89‑92, 95‑97, 100, 101)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di vantaggio – Esistenza di un monopolio su un mercato importante per l’economia – Inclusione – Perdita del monopolio accompagnata da privilegi speciali all’interno di tale mercato – Inclusione [Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 103, 104, 130‑133)

8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Rilevanza delle prove prodotte in base ad un precedente inserimento in assenza di modifiche dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Bielorussia [Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5, 2022/876 e 2023/419] (v. punto 120) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AAT si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0534_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑534/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome della ricorrente nell’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Vantaggio tratto dal regime – Errore di valutazione» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Fatti corrispondenti a un sostegno al regime o a un’azione diretta a trarne profitto – Insussistenza della necessità di distinguere i fatti [Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876] (v. punti 34, 35) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Inclusione per mezzo dell’eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Formalismo – Assenza [Art. 277 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876] (v. punti 43, 44) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5] (v. punti 45, 47‑49, 60) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Misure adottate in forza di un potere di esecuzione – Interpretazione dell’atto di esecuzione in conformità con l’atto di base – Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi [Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5] (v. punti 45‑49, 60) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2012/642/PESC e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2022/876] (v. punti 65‑68, 71‑74, 77, 82, 83, 86, 102, 105) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di sostegno al regime – Settore dei fertilizzanti – Attività strategica e di esportazione che fornisce livelli elevati di reddito al regime – Inclusione [Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 2, §§ 1 e 5, e 2022/876] (v. punti 89‑92, 95‑97, 100, 101) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di vantaggio – Esistenza di un monopolio su un mercato importante per l’economia – Inclusione – Perdita del monopolio accompagnata da privilegi speciali all’interno di tale mercato – Inclusione [Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5, 2022/876 e 2023/419] (v. punti 103, 104, 130‑133) 8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Rilevanza delle prove prodotte in base ad un precedente inserimento in assenza di modifiche dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Bielorussia [Decisioni del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b), e (PESC) 2022/881; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 1 e 5, 2022/876 e 2023/419] (v. punto 120) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AAT si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.
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