CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 24753/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10434/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Cosenza n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso, nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alla memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1854/13/15, depositata il 26 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1854/13/15 del 26 / 10 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 23 / 20 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva accolto, previa riunione,i separati ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito TT) avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativ e agli anni d’imposta 2006 e 2007; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, tali avvisi di accertamento conseguivano alla contestazione, nei confronti della società, delle spese sostenute per sponsorizzazione e pubblicità; 2. avverso la sentenza della CTR Toscana TT proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivie depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria depositata in data 19/01/2023, la società ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio in ragione dell’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; 2. non avendo AE avuto la possibilità di dedurre in ordine alla intervenuta definizione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle entrate di dedurre in ordine alla richiesta di estinzione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.