CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2021
Cassazione n. 42181/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 27.9.2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le osservazioni scritte del 26 giugno 2021 dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza del 23.9.2019, riduceva ad anni due la durata della pena accessoria e confermava nel resto la sentenza di condanna per i delitti bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per quello di cui all'art. 217, co. 1 n. 4, 224 I. fall. resa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico fino al 27.4.2012 della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 10 agosto 2012. 2.11 difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b, c) ed e), cod. proc. pen., lamenta la mancanza di prova circa la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta. 2.3.Con il terzo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine al contestato aggravamento del dissesto; in particolare i giudici di merito avrebbero omesso di motivare in ordine alle modalità adoperate dal Cantini per aggravare il dissesto Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze mosse nell'interesse dell' imputato, infatti, sviluppano censure da un lato non proponibili in sede di legittimità e, dall'altro, manifestamente infondate. 2. Il ricorrente, con i motivi di ricorso sopra riportati, di fatto reitera i motivi già proposti in appello e sollecita una rilettura, in questa sede di legittimità, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di un diverso parametro di valutazione di tali elementi. Orbene, costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quello secondo cui devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso che costituiscono la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna effettiva, specifica e nuova controdeduzione rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale (ex multis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). La riproduzione, totale e parziale, del motivo d'appello ben può costituire motivo di ricorso per cassazione purché, però, essa serva a documentare il vizio denunziato e dedotto con un'autonoma e specifica argomentazione che si confronta con la motivazione sottesa alla decisione impugnata contestandola. Nel caso in cui poi, come si riscontra nella vicenda in esame, la sentenza di secondo grado confermi quella di primo grado, condividendone e richiamandone la motivazione, "le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv 277218). Il vizio poi deve essere dedotto in modo specifico e il ricorrente, che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare in relazione a quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili e, quindi, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2 , n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02). Va, infine, ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra differenti versioni e interpretazione dei fatti essendo tali valutazioni demandate al merito, fatto comunque salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. 3. Applicando siffatti principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, deve rilevarsi che il ricorrente, richiamando cumulativamente e genericamente i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lettere b), c) e), nonché il vizio di violazione di legge, ha sostanzialmente sollecitato una (non consentita) diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza dei dati acquisiti e giudicati in modo conforme nella fase di merito e, di fatto, ha riproposto questioni tutte già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni, logiche, puntuali e complete, svolte dal giudice distrettuale, conformi a quelle del giudice di primo grado. 4. Per tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, deve essere condannato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec