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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 24213/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le consequenziali statuizioni; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 settembre 2021, la Corte di Assise di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva che venisse dichiarata la nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale (in quanto effettuata a mani del difensore nominato nel decreto di latitanza) e, conseguentemente, la non esecutività della sentenza della Corte di Assise di Napoli del 29.11.2011, divenuta irrevocabile dal 13.3.2012.

A ragione della decisione, la Corte di Assise rilevava che la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza era stata ritualmente effettuata, ai sensi dell'art.165 cod. proc. pen., al difensore di ufficio nominato nel decreto di latitanza, in relazione alla cui validità non era stata rivolta alcuna censura né in sede esecutiva e né nel giudizio di merito; riteneva che il decreto di latitanza era stato correttamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari sulla base del verbale di vane ricerche redatto in data 9.2.2010 dalla Questura di Napoli, il cui personale aveva inutilmente ricercato la donna in tutti i luoghi risultanti dagli atti processuali.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 165 cod. proc. pen.".

Ha, in proposito, sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la situazione di latitanza, per tutto il corso del processo, dell'imputato, non assistito da difensore di fiducia, non è sufficiente a far presumere la conoscenza in lui della condanna e che, dunque, mentre può costituire prova della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire non può, invece, costituire prova anche della conoscenza del provvedimento e della rinuncia a impugnare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con le consequenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Come è stato osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la difesa non ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha messo in rilievo che in merito alla validità del decreto di latitanza emesso nei confronti della Imasogie non fosse stata volta alcuna doglianza né nel procedimento di esecuzione, nè in quello di cognizione.Conseguentemente, del tutto congruamente, la Corte di Assise di Napoli ha ritenuto corretta e rituale la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., a mani del difensore d'ufficio nominato nel decreto di latitanza, dell'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, confermandone la sua esecutività.

2. Per completezza, va rilevato che quanto affermato nella pronuncia n. 25415 del 28/05/2007 (Rv. 236863), citata nel ricorso, assume rilievo in relazione alla restituzione nei termini per impugnare, la cui domanda - per quanto risulta dalla stessa ordinanza impugnata - era stata rigettata in data 23.7.2020, con provvedimento divenuto irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione, e non anche in relazione al tema del presente giudizio.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 5 aprile 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le consequenziali statuizioni; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 settembre 2021, la Corte di Assise di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiedeva che venisse dichiarata la nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale (in quanto effettuata a mani del difensore nominato nel decreto di latitanza) e, conseguentemente, la non esecutività della sentenza della Corte di Assise di Napoli del 29.11.2011, divenuta irrevocabile dal 13.3.2012. A ragione della decisione, la Corte di Assise rilevava che la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza era stata ritualmente effettuata, ai sensi dell'art.165 cod. proc. pen., al difensore di ufficio nominato nel decreto di latitanza, in relazione alla cui validità non era stata rivolta alcuna censura né in sede esecutiva e né nel giudizio di merito; riteneva che il decreto di latitanza era stato correttamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari sulla base del verbale di vane ricerche redatto in data 9.2.2010 dalla Questura di Napoli, il cui personale aveva inutilmente ricercato la donna in tutti i luoghi risultanti dagli atti processuali. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 165 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la situazione di latitanza, per tutto il corso del processo, dell'imputato, non assistito da difensore di fiducia, non è sufficiente a far presumere la conoscenza in lui della condanna e che, dunque, mentre può costituire prova della conoscenza del procedimento e della volontà di non comparire non può, invece, costituire prova anche della conoscenza del provvedimento e della rinuncia a impugnare. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con le consequenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Come è stato osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la difesa non ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha messo in rilievo che in merito alla validità del decreto di latitanza emesso nei confronti della Imasogie non fosse stata volta alcuna doglianza né nel procedimento di esecuzione, nè in quello di cognizione.Conseguentemente, del tutto congruamente, la Corte di Assise di Napoli ha ritenuto corretta e rituale la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., a mani del difensore d'ufficio nominato nel decreto di latitanza, dell'avviso di deposito e dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, confermandone la sua esecutività. 2. Per completezza, va rilevato che quanto affermato nella pronuncia n. 25415 del 28/05/2007 (Rv. 236863), citata nel ricorso, assume rilievo in relazione alla restituzione nei termini per impugnare, la cui domanda - per quanto risulta dalla stessa ordinanza impugnata - era stata rigettata in data 23.7.2020, con provvedimento divenuto irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione, e non anche in relazione al tema del presente giudizio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 5 aprile 2022 Il Consigliere