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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 35089/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 3931/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 59; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo “[OSCURATO:PERSONA]” in Roma,via del Sudario 18; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4937/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 5/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da CRICENTI GIUSEPPERitenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] spa, di seguito Janssen, è società che opera nel settore farmaceutico.

Ha avuto rapporti commerciali con la società HIT – [OSCURATO:PERSONA] spa, di seguito Hit, che ha emesso fattureper il corrispettivo della prestazione effettuata.

La HIT poi ha ceduto il credito portato da tali fatture alla [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito Faber), che tuttavia è andata in concordato preventivo, in esecuzione del quale l’intero suo attivo è andato a [OSCURATO:PERSONA] srl (Lanzone). 2.-HIT ha notificato a Janssen la cessione del credito nella sede di [OSCURATO:PERSONA] (LT), ma, pur dopo tale notifica, Lanzone ha saldato il debito effettuando il pagamento sempre a HIT e non al cessionario Faber. 3.-Lanzone, che, come si è detto, è subentrato a Faber –cessionario del credito - ha agito in giudizio verso Janssen pretendendo il pagamento nei propri confronti della somma originariamente dovuta a HIT (di 946.572,87 euro). 3.1-Janssen si è difesa sostenendo di non avere avuto conoscenza della cessione del credito, e dunque di aver correttamente pagato al cedente: la notifica era infatti avvenuta alla sede secondaria, non effettiva , di Borgo san Michele (LT) anziché a quella legale ed effettiva di [OSCURATO:PERSONA] (MI). 3.2.-Il Tribunale di Latina ha accolto questa tesi, ed ha ritenuto che non vi fosse prova del fatto che la sede di [OSCURATO:PERSONA], ove era avvenuta la notifica, era altresì la sede effettiva della società. 3.3.-Lanzone ha proposto appello, ed ha evidenziato come invece vi fosse ampia prova in atti del fatto che la sede era quella legale, come risultava tra l’altro dalle stesse ammissioni di Janssen circa l’attività produttiva esistente in quello stabilimento. 3.4.-La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che era emerso come la sede di [OSCURATO:PERSONA] era soltanto una unità operativa, destinata alla produzione, ma che non aveva alcuna struttura amministrativa deputata a ricevere le notifiche. 4.-Contro questa decisione propone ricorso Lanzone con due motivie memoria.

Si è costituita Janssen,con controricorso, illustrato da memoria.Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 46 c.c.

Si contesta alla Corte di Appello di avere frainteso l’oggetto della questione,ed in particolaredi non aver colto il punto controverso: Lanzone, infatti , assume di non avere mai negato che la sede legale fosse a [OSCURATO:PERSONA], ma di avere, piuttosto, sostenuto che anche quella di [OSCURATO:PERSONA] fosse una sede effettiva.

In altri termini, i giudici di merito avrebbero affrontato la questione come se si trattasse si accertare quale era la sede legale, quando invece il punto era se la sede in cui è avvenuta la notifica ([OSCURATO:PERSONA]) potesse considerarsi sede effettivaoppure no. 6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 46 e 1264 c.c. nonché degli articoli 145 e 149 c.p.c.

La censura è laseguente.

Secondo consolidata giurisprudenza, a parere della ricorrente, una sede di società deve ritenersi effettiva quando sia presente una struttura amministrativa o, in alternativa, vi siano dei dipendenti, più precisamente: i presupposti richiesti dall’interpretazione giurisprudenziale sono esclusivamente due: 1) lo svolgimento delle attività da parte dell’ente; 2) l’operatività degli organi amministrativi oppure- è chiarissimo l’utilizzo dell’alternatività - dei dipendenti (p. 14 del ricorso).

Ciò premesso, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di questo criterio, e non avrebbero tenuto conto del fatto che, dagli atti di causa, dai documenti prodotti, dalle stesse ammissioni della Janssen, era chiaramente emerso che in quella sede ([OSCURATO:PERSONA]) erano chiaramente presenti dipendenti della società, e dunque quella era la sede effettiva. 7.- I due motivi presentano connessione logica e possono essere considerati insieme.

Essi sono infondati.

Intanto, ed è questione posta con il secondo motivo, per sede amministrativa deve presumersi fino a prova contraria quella legale (Cass. 22389/ 2021) che nel nostro caso è pacificamente quella di [OSCURATO:PERSONA], e, qualora si intenda dimostrare il contrario, allorava provato che la sede diversa da quella legale è quella che costituisce il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente (Cass.36350/ 2022; Cass. 6559/ 2014).

In sostanza, elemento indefettibile perché una sede di società possa dirsi effettiva – a dispetto di quella legale - è che deve costituire il luogo dove si svolgono le attività amministrative.

In aggiunta a tale criterio deve poi aversi che in quella sede operino gli organi amministrativi, o, in mancanza di essi, i dipendenti.

Quindi:intanto deve aversi il requisito che la sede sia quella ove si svolgono le attività amministrative della società (le relazioni con i terzi, con i clientie con i fornitori, e cc . ); deve poi verificars i che in quel luogo ci siano gli uffici amministrativioppure i dipendenti che fanno amministrazione .

Non basta che una sede abbia dei dipendenti qualunque, preposti ad una qualunque mansione, compresa la mera custodia dei luoghi.

Sede effettiva è dunque quella sede in cui la società ha l’organizzazione amministrativa, che è manifestata o dalla presenza deirelativi uffici o comunque dai dipendenti ad essa adibiti, non da dipendenti qualunque: un deposito ha un guardiano, che è un dipendente, ma è difficilmente da considerarsi come sede effettiva, luogo degli affari amministrativi della società.

Ora, conaccertamento qui non contentabile , i giudici di merito hanno ritenuto che nella sede di [OSCURATO:PERSONA], dove è avvenuta la notifica, non c’erano uffici amministrativi abilitati a ricevere notifiche- tanto che le fatture erano state inviate a [OSCURATO:PERSONA] - non si svolgeva alcuna attività amministrativa , e dunque poco importa che vi fossero dipendenti, che erano di certo adibiti ad altro, ossia alla produzione dei beni oggetto dell’attività sociale.

Questo accertamento- che non vi fosse nel luogo di notifica una organizzazione amministrativa della società- qui non è contestabile, essendo accertamento di fatto.

Resta quindi stabilito che la sede in cui è avvenuta la notifica non era una sede effettiva della società, e che quindi la cessione del credito non è stata correttamente notificata.Il ricorso va rigettato.

Le spesedel presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di 10.000,00euro oltre 200,00 euro di esborsi, ed oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 3931/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 59; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo “[OSCURATO:PERSONA]” in Roma,via del Sudario 18; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4937/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 5/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da CRICENTI GIUSEPPERitenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] spa, di seguito Janssen, è società che opera nel settore farmaceutico. Ha avuto rapporti commerciali con la società HIT – [OSCURATO:PERSONA] spa, di seguito Hit, che ha emesso fattureper il corrispettivo della prestazione effettuata. La HIT poi ha ceduto il credito portato da tali fatture alla [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito Faber), che tuttavia è andata in concordato preventivo, in esecuzione del quale l’intero suo attivo è andato a [OSCURATO:PERSONA] srl (Lanzone). 2.-HIT ha notificato a Janssen la cessione del credito nella sede di [OSCURATO:PERSONA] (LT), ma, pur dopo tale notifica, Lanzone ha saldato il debito effettuando il pagamento sempre a HIT e non al cessionario Faber. 3.-Lanzone, che, come si è detto, è subentrato a Faber –cessionario del credito - ha agito in giudizio verso Janssen pretendendo il pagamento nei propri confronti della somma originariamente dovuta a HIT (di 946.572,87 euro). 3.1-Janssen si è difesa sostenendo di non avere avuto conoscenza della cessione del credito, e dunque di aver correttamente pagato al cedente: la notifica era infatti avvenuta alla sede secondaria, non effettiva , di Borgo san Michele (LT) anziché a quella legale ed effettiva di [OSCURATO:PERSONA] (MI). 3.2.-Il Tribunale di Latina ha accolto questa tesi, ed ha ritenuto che non vi fosse prova del fatto che la sede di [OSCURATO:PERSONA], ove era avvenuta la notifica, era altresì la sede effettiva della società. 3.3.-Lanzone ha proposto appello, ed ha evidenziato come invece vi fosse ampia prova in atti del fatto che la sede era quella legale, come risultava tra l’altro dalle stesse ammissioni di Janssen circa l’attività produttiva esistente in quello stabilimento. 3.4.-La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che era emerso come la sede di [OSCURATO:PERSONA] era soltanto una unità operativa, destinata alla produzione, ma che non aveva alcuna struttura amministrativa deputata a ricevere le notifiche. 4.-Contro questa decisione propone ricorso Lanzone con due motivie memoria. Si è costituita Janssen,con controricorso, illustrato da memoria.Considerato che 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 46 c.c. Si contesta alla Corte di Appello di avere frainteso l’oggetto della questione,ed in particolaredi non aver colto il punto controverso: Lanzone, infatti , assume di non avere mai negato che la sede legale fosse a [OSCURATO:PERSONA], ma di avere, piuttosto, sostenuto che anche quella di [OSCURATO:PERSONA] fosse una sede effettiva. In altri termini, i giudici di merito avrebbero affrontato la questione come se si trattasse si accertare quale era la sede legale, quando invece il punto era se la sede in cui è avvenuta la notifica ([OSCURATO:PERSONA]) potesse considerarsi sede effettivaoppure no. 6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 46 e 1264 c.c. nonché degli articoli 145 e 149 c.p.c. La censura è laseguente. Secondo consolidata giurisprudenza, a parere della ricorrente, una sede di società deve ritenersi effettiva quando sia presente una struttura amministrativa o, in alternativa, vi siano dei dipendenti, più precisamente: i presupposti richiesti dall’interpretazione giurisprudenziale sono esclusivamente due: 1) lo svolgimento delle attività da parte dell’ente; 2) l’operatività degli organi amministrativi oppure- è chiarissimo l’utilizzo dell’alternatività - dei dipendenti (p. 14 del ricorso). Ciò premesso, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di questo criterio, e non avrebbero tenuto conto del fatto che, dagli atti di causa, dai documenti prodotti, dalle stesse ammissioni della Janssen, era chiaramente emerso che in quella sede ([OSCURATO:PERSONA]) erano chiaramente presenti dipendenti della società, e dunque quella era la sede effettiva. 7.- I due motivi presentano connessione logica e possono essere considerati insieme. Essi sono infondati. Intanto, ed è questione posta con il secondo motivo, per sede amministrativa deve presumersi fino a prova contraria quella legale (Cass. 22389/ 2021) che nel nostro caso è pacificamente quella di [OSCURATO:PERSONA], e, qualora si intenda dimostrare il contrario, allorava provato che la sede diversa da quella legale è quella che costituisce il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente (Cass.36350/ 2022; Cass. 6559/ 2014). In sostanza, elemento indefettibile perché una sede di società possa dirsi effettiva – a dispetto di quella legale - è che deve costituire il luogo dove si svolgono le attività amministrative. In aggiunta a tale criterio deve poi aversi che in quella sede operino gli organi amministrativi, o, in mancanza di essi, i dipendenti. Quindi:intanto deve aversi il requisito che la sede sia quella ove si svolgono le attività amministrative della società (le relazioni con i terzi, con i clientie con i fornitori, e cc . ); deve poi verificars i che in quel luogo ci siano gli uffici amministrativioppure i dipendenti che fanno amministrazione . Non basta che una sede abbia dei dipendenti qualunque, preposti ad una qualunque mansione, compresa la mera custodia dei luoghi. Sede effettiva è dunque quella sede in cui la società ha l’organizzazione amministrativa, che è manifestata o dalla presenza deirelativi uffici o comunque dai dipendenti ad essa adibiti, non da dipendenti qualunque: un deposito ha un guardiano, che è un dipendente, ma è difficilmente da considerarsi come sede effettiva, luogo degli affari amministrativi della società. Ora, conaccertamento qui non contentabile , i giudici di merito hanno ritenuto che nella sede di [OSCURATO:PERSONA], dove è avvenuta la notifica, non c’erano uffici amministrativi abilitati a ricevere notifiche- tanto che le fatture erano state inviate a [OSCURATO:PERSONA] - non si svolgeva alcuna attività amministrativa , e dunque poco importa che vi fossero dipendenti, che erano di certo adibiti ad altro, ossia alla produzione dei beni oggetto dell’attività sociale. Questo accertamento- che non vi fosse nel luogo di notifica una organizzazione amministrativa della società- qui non è contestabile, essendo accertamento di fatto. Resta quindi stabilito che la sede in cui è avvenuta la notifica non era una sede effettiva della società, e che quindi la cessione del credito non è stata correttamente notificata.Il ricorso va rigettato. Le spesedel presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di 10.000,00euro oltre 200,00 euro di esborsi, ed oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
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