CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 33388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione a fine di spaccio di tre involucri contenenti stupefacente, riqualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 con confisca anche della somma di denaro in sequestro tenuto conto che .prima del sequestro,gli operatori di PG avevano assistito ad un atto di cessione e che il ricorrente era privo di risorse lecite in territorio nazionale e non aveva fornito giu- stificazione della provenienza dell'ingente somma di denaro. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla confisca del denaro, attesa la mancata allegazione della relazione di pertinen- zialità rispetto alla commissione del reato e non essendo ammessa una confisca ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. 3. ndato risulta il motivo di ricorso concernente l'applicazione della misura di sicurezza reale della confisca del denaro in sequestro in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente. Va preliminarmente evidenziato come tale statuizione sia suscettibile dii impu- gnazione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. in quanto, anche in ipo- tesi di applicazione della pena su richiesta, è ammesso il ricorso per cassazione delle statuizioni concernenti l'applicazione delle misure di sicurezza per vizi di mo- tivazione (sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348), nonché per violazione di legge in ipotesi di misura di sicurezza che non ha formato oggetto di accordo tra le parti . 4. In relazione al denaro in sequestro il giudice non ha fornito conto delle ra- gioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato in presenza di ipotesi di mera detenzione di stupefacente. In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti prevista dall'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata. 'E stato affer- mato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv. Sez.6, 17.10.2017, Landi, Rv.272204) e in ogni caso il giudice del patteggiamento non ha dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. In ipotesi di detenzione di so- stanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può es- sere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il de- naro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la re- sponsabilità, sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248). Nella specie peraltro neppure risulta ipotizzabile la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. come richiamato dall'art.85 bis d.P.R. 309/90 in presenza di detenzione di stupefacente qualificata ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.P.R. 309/90. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro di cui va disposta la restituzione all'avente diritto. P.Q.M. AnnullaLenza rinviò)la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca i\ELLL: Fladenaro in sequestro disponendone la restituzione all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 Maggio 2023 Il cons