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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 03556/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24818 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domic iliate presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimata avverso la sentenza n. 284/2020 depositat a il 5 novembre 2020 del Tribunale di Sondrio e l’ordinanza n. 2301/2021 depositata il 25 giugno Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 2021 della Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. h anno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Sondrio su ricorso di C redito V altellinese s.p.a . ; l’intimazione riguardava lo scoperto di un conto corrente intestato alla società Erba 2006 Immobiliare, per il quale avevano prestato fideiussione le dette opponenti; lo scoperto ammontava a euro 2.823.615,88 e le due società ne rispondevano nei limiti della garanzia prestata.

Si è costituita la banca, che ha domandato il rigetto dell’opposizione ed è successivamente intervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito azionario, [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Il Tribunale, con sentenza del 5 novembre 2020, ha respinto l’opposizione.

2. ─È stato proposto gravame da parte delle società ingiunte ; la Corte di appello di Milano, nellaresistenza di Aragorn, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione a norma dell’art. 348-bisc.p.c..

3. —[OSCURATO:SOCIETA] e Gialisiahanno impugnato per cassazione l’ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte di Milano il 5 novembre 2020.

Il ricorso è su otto motivi ed è resistito, con controricorso, da Aragorn.

Ricorrenti e controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 348 - bis, 348-tere 350 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Si lamenta che il patrociniodelle odierne ricorrenti non sia statoposto in grado di contraddire sulla pretesa inammissibilità Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 dell'appello: tema, questo, su cui non sarebbe stata svolta alcuna discussione.

Il motivo, che si dirige contro l’ordinanza della Corte di appello, è inammissibile.

L'art. 348-ter c.p.c. senz’altro prevede, al primo comma, che l'inammissibilità dell'appello vada dichiarata «prima di procedere alla trattazione, sentite le parti» e questa Corte ha precisato che l'inosservanza di tale disposizione costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa a norma dell'art. 348-bisc.p.c., integrando una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. 4 settembre 2017, n. 20758).

Tuttavia, la richiamata prescrizione non richiede che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questionedell’inammissibilità dell’appello contemplata dall’art. 348-bis(Cass. 6 marzo 2023, n. 6589).

Nel caso in esame, l e ricorrenti non forniscono,nel rispetto della regola di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.,puntuali indicazioni — quanto allo svolgimento dell’udienza — che diano ragione della mancata sottoposizione alle parti del tema dell’inammissibilità del gravame per assenza di una ragionevole probabilità del suo accoglimento.

D’altro canto, l’ordinanza della Corte di Milano non corrobora affatto , ma anzi smentisce, quanto dedotto dalle ricorrenti: nel provvedimento(a pag. 2) è dato atto che la detta Corte «riservava la decisione sul profilo della mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell’appello»e tale formula appare del tutto coerente con la precedente trattazione della questione.

2. —Col secondo mezzo si oppone la violazione degli artt. 348 - bis,279 e 359 c.p.c., o ltre che delle norme e dei principi regolanti il procedimento e le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza; si lamenta, altresì, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Deducono le ricorrenti che l'ordinanza d ella Corte di Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 appello sarebbe stata emessa al di fuori delle condizioni di legge; ne sarebbe dimostrazione il fatto che detto Giudice aveva « dovuto procedere a una articolata(quanto infondata) confutazione dei motivi d'appello procedendo in alcuni casi addirittura a sostituire la evidentemente insoddisfacente motivazione di primo grado con argomentazioni diverse».

Il motivo è infondato.

La possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-terc.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche: in particolare,non è escluso che l’ordinanza di inammissibilità possa contenere proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348-ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto (sul punto : Cass. 11 settembre 2023,n. 26277; Cass. 26 novembre 2020 , n. 26915 ; Cass. 22 ma g gio 2019, n. 13835).

3. —Il terzo motivo prospetta la violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a),ss. l. n. 287/1990 , 1418, 1421 , 1422 e 1423 c.c..

Vi si deduce che i garanti avevano assolto al proprio onere di allegazione, evidenziando la presenza, nella modulistica contrattuale, delle clausole conformi al modello ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia.

Le società istanti deducono che il negozio fideiussorioavrebbe dovuto essere dichiarato integralmente nullo in quanto contrario all'ordine pubblico economico; aggiungono chel'esistenza dell'interesse delle ricorrenti e del danno dalle stesse subito per l'assoggettamento all'azione della banca dopo la scadenza del termine semestraledi cui Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 all’art. 1957 c.c. dallarevoca dell’affidamento, e quindi dalla scadenza del termine per esigere il credito,era da considerarsi in re ipsa.

Questo motivo, al pari di quelli che seguono, risultano proposti indistintamente nei confronti della sentenza di primo grado e dell’ordinanza resa dalla Corte di appello.

Per la parte in cui si dirigono contro la pronuncia resa in sede di gravamei motivi in questione sono inammissibili.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-terc.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi, suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (Cass. Sez.

U. n. 2 febbraio 2016, n. 1914; in senso conforme, di recente:Cass. 6 novembre 2023, n. 30759).

Le censureche si passeranno da qui in poi in rassegna , dunque, sono quelle che investono la sola decisione di primo grado: le uniche correttamente svolte secondo la logica propria del sistema impugnatoriodelineato dall’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c..

Tanto premesso, il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha osservato che gli attorinon avevano rappresentato sotto quali profili l’accertata nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza avrebbe determinato, come ripercussione, la nullità dei singoli contratti «a valle»; secondo il Giudice di primo grado , era evidente «l'infondatezza delle argomentazioni di parte opponente, la quale, senza effettuare la benché minima allegazione confacente al caso concreto, pretenderebbe addirittura di conseguire la completa liberazione dei fideiussori dal relativo vincolo».

Le società ricorrenti , nel l’odierna impugnazione, non si confrontano con tale rilievoe mancano di spiegare per quali ragioni la riconosciuta nullità dell’intesa li affrancherebbe dalla garanzia fideiussoria prestata.

Va ricordato che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata ― p erché restrittive, in concreto, della libera concorrenza ―, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez.

U. 30 dicembre 2021, n. 41994).

Ora, le istanti non hanno dedotto alcunché quanto alle condizioni che determinerebbero la nullità totale della fideiussione da loro prestata.

Né appaiono concludent i le deduzioni articolate intorno alla supposta nullità della clausola di deroga alla disciplina in punto di decadenza contenuta nell’art. 1957 c.c..

Tale nullità (parziale) , in tanto potrebbe assumere rilievo nel giudizio in corso, in quanto si possa affermare che in esso si sia fatta questione, attraverso la proposizione di tempestiva eccezione, della richiamata decadenza.

Infatti, la nullità, accertata in giudizio, della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale se il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove quest’ultimo non abbia proposto tempestivamente l’eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto.

In altri termini, stante la detta natura dell’eccezione di decadenza,l’accertamento della nullità della clausola di deroga non interferisce con l’eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass.25 gennaio 2025, n. n. 1851).Poiché, dunque, le ricorrenti non hanno dedotto— tantomeno nel rispetto del principio di specificità — che esse , nel proporre la citazione in opposizione, avevano sollevato l’eccezione di decadenza, la questione dell’ipotetica nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. risulta del tutto carente di decisività.

4. — Col quarto motivo ci si duole della violazione dell’art.1956 Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 c.c. e dell’art. 2697 c.c..

Viene rilevato dalle ricorrenti che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche laddove avevano «escluso l'avvenuta liberazione dei fideiussori in base al rapporti tra i soci o legali rappresentanti delle società garanti con la debitrice»e sulla scorta di«un'erronea applicazione delle regole sull'onere probatorio».

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il mezzo manca di aderenza alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha spiegato che le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano socie dell’obbligata principale Erba 2006; ha aggiuntoche il legale rappresentante della prima era stato consigliere della società partecipata,che un socio di [OSCURATO:SOCIETA] era stato presidente del consiglio di amministrazione della stessa Erba 2006 e che tali persone fisiche risultavano aver sottoscritto, in rappresentanza dell’obbligata principale,la richiesta di modificazione delle condizioni dell’apertura di credito.

Ha inteso con ciò porre in luce l’esistenza di una situazione di marcata cointeressenza, tra le società, i soci e amministratori dell e medesime: situazione che rendeva inoperante la liberazione prevista dall’art. 1956 c.c..

Ebbene, l a conclusione cui è pervenuto il Tribunale risulta ineccepibile avendo riguardo al semplice fatto che le odierne ricorrenti erano socie della debitrice principale:per la giurisprudenza di questa Corte, infatti, n ella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non èliberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito(Cass. 17 giugno 2024, n. 16822); non è cioè ipotizzabile alcun obbligodel creditore di informarsi e di rendere edotto il fideiussore socio dell a società debitrice , già pienamente informato delle peggiorate condizioni economiche della detta debitrice: Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 d’altro canto, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) ( Cass. 15 febbraio 2016, n. 2902 ; Cass. 7 settembre 1998, n. 8850; cfr. pure, in tema: Cass. 17 luglio 2023, n. 20713).

5. —Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 210 c.p.c.,2697 c.c., 119 t.u.b. e 24 Cost. .

Ci si duole che i provvedimenti impugnati abbiano i ngiustamente respinto le istanze i struttor i e formulate dai garanti, segnatamentequella di esibizione.

In particolare, non si sarebbe opportunamente considerato che prima del giudizio la debitrice principale aveva formulato richiesta di accesso alla documentazione bancaria: «[A]vendo la debitrice principale dimostrato di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all’art.119, comma 4, t.u.b., non poteva che trovare pieno accoglimento la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.rivolta alla banca, avente ad oggetto l'intera documentazione contabile inerente al rapporto bancario».

Col sesto motivo si oppone la violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c..

Si lamenta che i provvedimenti impugnati abbiano ingiustamente respinto l'istanza di nomina del consulente tecnico di ufficio.

Le decisioni impugnate avrebbero infatti trascurato di considerare che l'allegazione delle società garanti avevano raggiunto il necessario livello di specificità e che, a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo di consegna della documentazione contrattuale, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondate le contestazioni dell’opponente, traendo argomenti di provaex art. 116, comma 2, c.p.c., dall'atteggiamento non collaborativo della banca.

Il settimo mezzo censura le impugnate decisioni per violazione degli artt. 118 t.u.b. e 112 c.p.c..Si imputa al Tribunale e alla Corte di appello di aver mancato di considerare che le ricorrenti odierne avevano effettuato una puntuale quantificazione degli interessi illegittimamente Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 addebitati dalla banca e contestatol’applicazione della commissione di massimo scoperto in difetto di legittima pattuizione, individuando l’importo unitario oggetto della relativa contabilizzazione.Le ricorrenti rilevano, inoltre, che a fronte della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non era stata offerta alcuna prova della pertinente comunicazione prescritta dall’art. 118 t.u.b..

I tre motivi si prestano a una trattazione congiunta e sono tutti inammissibili.

Il Tribunale ha evidenziato, in sintesi,che la contestazione degli addebiti operata dalle ricorrenti risultava essere genericae avuls a dai concreti fatti di causa e che,in ragione di tale deficit di allegazione, la richiesta di consulenza tecnica contabilesi rivelava inammissibile.

Ha poi evidenziatoche le deduzioni relative agli interessi anatocistici, alla commissione di massimo scoperto e all’esercizio dello ius variandi apparivano«generiche e irricevibili» e che, in ogni caso, anche a voler ritenere fondate le medesime, la rideterminazione del saldo non avrebbe spiegato influenza sulla posizione delle società garanti in ragione di ciò: « [L] a pretesa creditoria della banca nei confronti della debitrice principale risulta di gran lunga superiore all'importo richiesto in via monitoria ai fideiussori».

Ora, le ricorrenti — che non si sono nemmeno confrontate col segmento motivazionale relativo alla sostanziale irrilevanza dei supposti errori nella quantificazione del saldo (irrilevanza determinata dall’entità di questo rispetto alle ridotte dimensioni della garanzia fideiussoria) — non hanno operato alcuna puntale esposizione di quanto da loro dedotto nella citazione introduttiva o in seguito, nell’udienza di prima comparizione o nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., così da fornire i ragguagli atti a smentire l’affermazione della genericità delle allegazioni attoree.

Per contrastare tale assunto era infattinecessario articolare la censura ponendo questa Corte nella condizione di apprezzare il reale fondamento di quanto Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 sostenuto.

Va evidenziato, in proposito, che l'indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184): il ricorso consta, invece, di semplici cenni a quanto le società ricorrenti avrebbero affermato nel corso del processo.

L’indicata carenza del ricorso per cassazione non consente alle istanti di lamentare, in questa sede, i l mancato accoglimento delle istanze di esibizione e di consulenza tecnica.

Quanto alla prima, l’ipotetica inottemperanza della banca all’obbligo di consegnare la documentazioneche le era stata richiesta, prima dell’introduzione del giudizio, a norma dell’art. 119, comma 4, t.u.b.,non vale a superare il dato della genericità delle contestazioni e delle eccezioni che si sarebbe inteso comprovare con lo strumento dell’esibizione.

Come è evidente, nell’ambito del processoil fronte delle allegazioni è più avanzato rispetto a quello delle prove: una domanda che si fondi su allegazioni generiche non può trovare accoglimento, senza che possa dibattersi di ciò che andava provato.

Il quinto motivo, peraltro, è purecarente di specificità.

La parte ricorrente non può infatti limitarsi ad indicare di aver formulato una tempestiva richiesta di esibizione poi respinta, ma deve dimostrare, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia (Cass. 17 novembre 2009, n. 24221); in particolare, in assenza della precisa individuazione dei termini in cui è stata articolata la richiesta dell’ordine di esibizione, riesce impossibile apprezzarne la decisività ai fini della soluzione della controversia (sent. ult. cit., in motivazione).

Ebbene, le ricorrenti non forniscono, in questa sede, idonei chiarimenti quanto alcontenuto dei documenti che avrebbero voluto acquisire attraverso l’esibizione e, quindi, sull’obiettiva rilevanza Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 dell’acquisizione documentale nel quadro della definizione del giudizio (chiarimenti, che la Corte di appello ha del resto constatato non essere stati forniti nemmeno in sede di merito: per il che essa ha reputato non accoglibile il terzo motivo di gravame, vertente sulla medesima questione qui in esame).

La carenza di allegazioni rilevata dalla Corte territoriale dà pure ragione del mancato accoglimento dell’istanza di consulenza tecnica, dovendosi soloaggiungere che la detta consulenza è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito: sicché rientra nel potere discrezionale di questo la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326).

Vero è, poi, che il giudice è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti(Cass. 13 maggio 2024, n. 13038; Cass. 16 dicembre 2022, n. 37027): ma è altrettanto vero che col sesto mezzo di censura la censuramotivazionale non è stata sollevata e che, oltretutto , il percorso argomentativodel Tribunale si ricava agevolmente dal passaggio della sentenza in cui la richiesta di consulenza è statagiudicata inammissibile proprio « a fronte di un quadro così generico e criptico in termini di allegazione».

6. —Con l’ottavo motivo di ricorso si oppone la violazione degli artt. 633 c.p.c. e 2697 c.c. , oltre che degli artt. 2730 ss. c.p.c..

Le ricorrenti lamentano non essersi rilevata la totale assenza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivoe «l’evidente incertezza circa il quantum del credito rivendicato dalla banca».

In proposito,si rileva che [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso per ingiunzione, aveva riconosciuto di aver illegittimamente addebitato al correntista degli interessi anatocistici, senza fornire alcun riscontro documentale dell'importo complessivo dell'importo interessato a tale errata contabilizzazione.

Aggiungono le ricorrenti che l'estratto contoex art. 50 t.u.b. p rodotto Sez.

I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 dalla banca in sede monitoria non rispondeva alla prescrizione normativa in quanto conteneva « una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati alla società mutuataria» e,inoltre, dallo stesso non era desumibile il nominativo del soggetto che aveva certificato la conformità dell’estratto stesso alle scritture contabili.

Il motivo è palesemente inammissibile.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. 23 luglio 2014, n. 16767; Cass. 15 luglio 2005, n. 15037).Non è stata formulata alcuna censura di tale contenuto.

7. ― Il ricorso è respinto.

8. —Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24818 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentatee difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domic iliate presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimata avverso la sentenza n. 284/2020 depositat a il 5 novembre 2020 del Tribunale di Sondrio e l’ordinanza n. 2301/2021 depositata il 25 giugno Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 2021 della Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. h anno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Sondrio su ricorso di C redito V altellinese s.p.a . ; l’intimazione riguardava lo scoperto di un conto corrente intestato alla società Erba 2006 Immobiliare, per il quale avevano prestato fideiussione le dette opponenti; lo scoperto ammontava a euro 2.823.615,88 e le due società ne rispondevano nei limiti della garanzia prestata. Si è costituita la banca, che ha domandato il rigetto dell’opposizione ed è successivamente intervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito azionario, [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso la procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il Tribunale, con sentenza del 5 novembre 2020, ha respinto l’opposizione. 2. ─È stato proposto gravame da parte delle società ingiunte ; la Corte di appello di Milano, nellaresistenza di Aragorn, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione a norma dell’art. 348-bisc.p.c.. 3. —[OSCURATO:SOCIETA] e Gialisiahanno impugnato per cassazione l’ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte di Milano il 5 novembre 2020. Il ricorso è su otto motivi ed è resistito, con controricorso, da Aragorn. Ricorrenti e controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 348 - bis, 348-tere 350 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Si lamenta che il patrociniodelle odierne ricorrenti non sia statoposto in grado di contraddire sulla pretesa inammissibilità Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 dell'appello: tema, questo, su cui non sarebbe stata svolta alcuna discussione. Il motivo, che si dirige contro l’ordinanza della Corte di appello, è inammissibile. L'art. 348-ter c.p.c. senz’altro prevede, al primo comma, che l'inammissibilità dell'appello vada dichiarata «prima di procedere alla trattazione, sentite le parti» e questa Corte ha precisato che l'inosservanza di tale disposizione costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa a norma dell'art. 348-bisc.p.c., integrando una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. 4 settembre 2017, n. 20758). Tuttavia, la richiamata prescrizione non richiede che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questionedell’inammissibilità dell’appello contemplata dall’art. 348-bis(Cass. 6 marzo 2023, n. 6589). Nel caso in esame, l e ricorrenti non forniscono,nel rispetto della regola di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.,puntuali indicazioni — quanto allo svolgimento dell’udienza — che diano ragione della mancata sottoposizione alle parti del tema dell’inammissibilità del gravame per assenza di una ragionevole probabilità del suo accoglimento. D’altro canto, l’ordinanza della Corte di Milano non corrobora affatto , ma anzi smentisce, quanto dedotto dalle ricorrenti: nel provvedimento(a pag. 2) è dato atto che la detta Corte «riservava la decisione sul profilo della mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell’appello»e tale formula appare del tutto coerente con la precedente trattazione della questione. 2. —Col secondo mezzo si oppone la violazione degli artt. 348 - bis,279 e 359 c.p.c., o ltre che delle norme e dei principi regolanti il procedimento e le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza; si lamenta, altresì, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Deducono le ricorrenti che l'ordinanza d ella Corte di Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 appello sarebbe stata emessa al di fuori delle condizioni di legge; ne sarebbe dimostrazione il fatto che detto Giudice aveva « dovuto procedere a una articolata(quanto infondata) confutazione dei motivi d'appello procedendo in alcuni casi addirittura a sostituire la evidentemente insoddisfacente motivazione di primo grado con argomentazioni diverse». Il motivo è infondato. La possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-terc.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche: in particolare,non è escluso che l’ordinanza di inammissibilità possa contenere proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348-ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto (sul punto : Cass. 11 settembre 2023,n. 26277; Cass. 26 novembre 2020 , n. 26915 ; Cass. 22 ma g gio 2019, n. 13835). 3. —Il terzo motivo prospetta la violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a),ss. l. n. 287/1990 , 1418, 1421 , 1422 e 1423 c.c.. Vi si deduce che i garanti avevano assolto al proprio onere di allegazione, evidenziando la presenza, nella modulistica contrattuale, delle clausole conformi al modello ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia. Le società istanti deducono che il negozio fideiussorioavrebbe dovuto essere dichiarato integralmente nullo in quanto contrario all'ordine pubblico economico; aggiungono chel'esistenza dell'interesse delle ricorrenti e del danno dalle stesse subito per l'assoggettamento all'azione della banca dopo la scadenza del termine semestraledi cui Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 all’art. 1957 c.c. dallarevoca dell’affidamento, e quindi dalla scadenza del termine per esigere il credito,era da considerarsi in re ipsa. Questo motivo, al pari di quelli che seguono, risultano proposti indistintamente nei confronti della sentenza di primo grado e dell’ordinanza resa dalla Corte di appello. Per la parte in cui si dirigono contro la pronuncia resa in sede di gravamei motivi in questione sono inammissibili. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-terc.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi, suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (Cass. Sez. U. n. 2 febbraio 2016, n. 1914; in senso conforme, di recente:Cass. 6 novembre 2023, n. 30759). Le censureche si passeranno da qui in poi in rassegna , dunque, sono quelle che investono la sola decisione di primo grado: le uniche correttamente svolte secondo la logica propria del sistema impugnatoriodelineato dall’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c.. Tanto premesso, il terzo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha osservato che gli attorinon avevano rappresentato sotto quali profili l’accertata nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza avrebbe determinato, come ripercussione, la nullità dei singoli contratti «a valle»; secondo il Giudice di primo grado , era evidente «l'infondatezza delle argomentazioni di parte opponente, la quale, senza effettuare la benché minima allegazione confacente al caso concreto, pretenderebbe addirittura di conseguire la completa liberazione dei fideiussori dal relativo vincolo». Le società ricorrenti , nel l’odierna impugnazione, non si confrontano con tale rilievoe mancano di spiegare per quali ragioni la riconosciuta nullità dell’intesa li affrancherebbe dalla garanzia fideiussoria prestata. Va ricordato che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata ― p erché restrittive, in concreto, della libera concorrenza ―, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994). Ora, le istanti non hanno dedotto alcunché quanto alle condizioni che determinerebbero la nullità totale della fideiussione da loro prestata. Né appaiono concludent i le deduzioni articolate intorno alla supposta nullità della clausola di deroga alla disciplina in punto di decadenza contenuta nell’art. 1957 c.c.. Tale nullità (parziale) , in tanto potrebbe assumere rilievo nel giudizio in corso, in quanto si possa affermare che in esso si sia fatta questione, attraverso la proposizione di tempestiva eccezione, della richiamata decadenza. Infatti, la nullità, accertata in giudizio, della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale se il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove quest’ultimo non abbia proposto tempestivamente l’eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto. In altri termini, stante la detta natura dell’eccezione di decadenza,l’accertamento della nullità della clausola di deroga non interferisce con l’eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass.25 gennaio 2025, n. n. 1851).Poiché, dunque, le ricorrenti non hanno dedotto— tantomeno nel rispetto del principio di specificità — che esse , nel proporre la citazione in opposizione, avevano sollevato l’eccezione di decadenza, la questione dell’ipotetica nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. risulta del tutto carente di decisività. 4. — Col quarto motivo ci si duole della violazione dell’art.1956 Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 c.c. e dell’art. 2697 c.c.. Viene rilevato dalle ricorrenti che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche laddove avevano «escluso l'avvenuta liberazione dei fideiussori in base al rapporti tra i soci o legali rappresentanti delle società garanti con la debitrice»e sulla scorta di«un'erronea applicazione delle regole sull'onere probatorio». Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso il mezzo manca di aderenza alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha spiegato che le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano socie dell’obbligata principale Erba 2006; ha aggiuntoche il legale rappresentante della prima era stato consigliere della società partecipata,che un socio di [OSCURATO:SOCIETA] era stato presidente del consiglio di amministrazione della stessa Erba 2006 e che tali persone fisiche risultavano aver sottoscritto, in rappresentanza dell’obbligata principale,la richiesta di modificazione delle condizioni dell’apertura di credito. Ha inteso con ciò porre in luce l’esistenza di una situazione di marcata cointeressenza, tra le società, i soci e amministratori dell e medesime: situazione che rendeva inoperante la liberazione prevista dall’art. 1956 c.c.. Ebbene, l a conclusione cui è pervenuto il Tribunale risulta ineccepibile avendo riguardo al semplice fatto che le odierne ricorrenti erano socie della debitrice principale:per la giurisprudenza di questa Corte, infatti, n ella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non èliberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito(Cass. 17 giugno 2024, n. 16822); non è cioè ipotizzabile alcun obbligodel creditore di informarsi e di rendere edotto il fideiussore socio dell a società debitrice , già pienamente informato delle peggiorate condizioni economiche della detta debitrice: Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 d’altro canto, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) ( Cass. 15 febbraio 2016, n. 2902 ; Cass. 7 settembre 1998, n. 8850; cfr. pure, in tema: Cass. 17 luglio 2023, n. 20713). 5. —Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 210 c.p.c.,2697 c.c., 119 t.u.b. e 24 Cost. . Ci si duole che i provvedimenti impugnati abbiano i ngiustamente respinto le istanze i struttor i e formulate dai garanti, segnatamentequella di esibizione. In particolare, non si sarebbe opportunamente considerato che prima del giudizio la debitrice principale aveva formulato richiesta di accesso alla documentazione bancaria: «[A]vendo la debitrice principale dimostrato di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all’art.119, comma 4, t.u.b., non poteva che trovare pieno accoglimento la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.rivolta alla banca, avente ad oggetto l'intera documentazione contabile inerente al rapporto bancario». Col sesto motivo si oppone la violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c.. Si lamenta che i provvedimenti impugnati abbiano ingiustamente respinto l'istanza di nomina del consulente tecnico di ufficio. Le decisioni impugnate avrebbero infatti trascurato di considerare che l'allegazione delle società garanti avevano raggiunto il necessario livello di specificità e che, a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo di consegna della documentazione contrattuale, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondate le contestazioni dell’opponente, traendo argomenti di provaex art. 116, comma 2, c.p.c., dall'atteggiamento non collaborativo della banca. Il settimo mezzo censura le impugnate decisioni per violazione degli artt. 118 t.u.b. e 112 c.p.c..Si imputa al Tribunale e alla Corte di appello di aver mancato di considerare che le ricorrenti odierne avevano effettuato una puntuale quantificazione degli interessi illegittimamente Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 addebitati dalla banca e contestatol’applicazione della commissione di massimo scoperto in difetto di legittima pattuizione, individuando l’importo unitario oggetto della relativa contabilizzazione.Le ricorrenti rilevano, inoltre, che a fronte della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non era stata offerta alcuna prova della pertinente comunicazione prescritta dall’art. 118 t.u.b.. I tre motivi si prestano a una trattazione congiunta e sono tutti inammissibili. Il Tribunale ha evidenziato, in sintesi,che la contestazione degli addebiti operata dalle ricorrenti risultava essere genericae avuls a dai concreti fatti di causa e che,in ragione di tale deficit di allegazione, la richiesta di consulenza tecnica contabilesi rivelava inammissibile. Ha poi evidenziatoche le deduzioni relative agli interessi anatocistici, alla commissione di massimo scoperto e all’esercizio dello ius variandi apparivano«generiche e irricevibili» e che, in ogni caso, anche a voler ritenere fondate le medesime, la rideterminazione del saldo non avrebbe spiegato influenza sulla posizione delle società garanti in ragione di ciò: « [L] a pretesa creditoria della banca nei confronti della debitrice principale risulta di gran lunga superiore all'importo richiesto in via monitoria ai fideiussori». Ora, le ricorrenti — che non si sono nemmeno confrontate col segmento motivazionale relativo alla sostanziale irrilevanza dei supposti errori nella quantificazione del saldo (irrilevanza determinata dall’entità di questo rispetto alle ridotte dimensioni della garanzia fideiussoria) — non hanno operato alcuna puntale esposizione di quanto da loro dedotto nella citazione introduttiva o in seguito, nell’udienza di prima comparizione o nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., così da fornire i ragguagli atti a smentire l’affermazione della genericità delle allegazioni attoree. Per contrastare tale assunto era infattinecessario articolare la censura ponendo questa Corte nella condizione di apprezzare il reale fondamento di quanto Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 sostenuto. Va evidenziato, in proposito, che l'indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184): il ricorso consta, invece, di semplici cenni a quanto le società ricorrenti avrebbero affermato nel corso del processo. L’indicata carenza del ricorso per cassazione non consente alle istanti di lamentare, in questa sede, i l mancato accoglimento delle istanze di esibizione e di consulenza tecnica. Quanto alla prima, l’ipotetica inottemperanza della banca all’obbligo di consegnare la documentazioneche le era stata richiesta, prima dell’introduzione del giudizio, a norma dell’art. 119, comma 4, t.u.b.,non vale a superare il dato della genericità delle contestazioni e delle eccezioni che si sarebbe inteso comprovare con lo strumento dell’esibizione. Come è evidente, nell’ambito del processoil fronte delle allegazioni è più avanzato rispetto a quello delle prove: una domanda che si fondi su allegazioni generiche non può trovare accoglimento, senza che possa dibattersi di ciò che andava provato. Il quinto motivo, peraltro, è purecarente di specificità. La parte ricorrente non può infatti limitarsi ad indicare di aver formulato una tempestiva richiesta di esibizione poi respinta, ma deve dimostrare, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia (Cass. 17 novembre 2009, n. 24221); in particolare, in assenza della precisa individuazione dei termini in cui è stata articolata la richiesta dell’ordine di esibizione, riesce impossibile apprezzarne la decisività ai fini della soluzione della controversia (sent. ult. cit., in motivazione). Ebbene, le ricorrenti non forniscono, in questa sede, idonei chiarimenti quanto alcontenuto dei documenti che avrebbero voluto acquisire attraverso l’esibizione e, quindi, sull’obiettiva rilevanza Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 dell’acquisizione documentale nel quadro della definizione del giudizio (chiarimenti, che la Corte di appello ha del resto constatato non essere stati forniti nemmeno in sede di merito: per il che essa ha reputato non accoglibile il terzo motivo di gravame, vertente sulla medesima questione qui in esame). La carenza di allegazioni rilevata dalla Corte territoriale dà pure ragione del mancato accoglimento dell’istanza di consulenza tecnica, dovendosi soloaggiungere che la detta consulenza è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito: sicché rientra nel potere discrezionale di questo la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario (Cass. 4 luglio 2024, n. 18299; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326). Vero è, poi, che il giudice è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti(Cass. 13 maggio 2024, n. 13038; Cass. 16 dicembre 2022, n. 37027): ma è altrettanto vero che col sesto mezzo di censura la censuramotivazionale non è stata sollevata e che, oltretutto , il percorso argomentativodel Tribunale si ricava agevolmente dal passaggio della sentenza in cui la richiesta di consulenza è statagiudicata inammissibile proprio « a fronte di un quadro così generico e criptico in termini di allegazione». 6. —Con l’ottavo motivo di ricorso si oppone la violazione degli artt. 633 c.p.c. e 2697 c.c. , oltre che degli artt. 2730 ss. c.p.c.. Le ricorrenti lamentano non essersi rilevata la totale assenza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivoe «l’evidente incertezza circa il quantum del credito rivendicato dalla banca». In proposito,si rileva che [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso per ingiunzione, aveva riconosciuto di aver illegittimamente addebitato al correntista degli interessi anatocistici, senza fornire alcun riscontro documentale dell'importo complessivo dell'importo interessato a tale errata contabilizzazione. Aggiungono le ricorrenti che l'estratto contoex art. 50 t.u.b. p rodotto Sez. I–RG 24818/2021 camera di consiglio21.1.2026 dalla banca in sede monitoria non rispondeva alla prescrizione normativa in quanto conteneva « una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati alla società mutuataria» e,inoltre, dallo stesso non era desumibile il nominativo del soggetto che aveva certificato la conformità dell’estratto stesso alle scritture contabili. Il motivo è palesemente inammissibile. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (Cass. 23 luglio 2014, n. 16767; Cass. 15 luglio 2005, n. 15037).Non è stata formulata alcuna censura di tale contenuto. 7. ― Il ricorso è respinto. 8. —Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm