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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22239/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

06/1992avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;letta la memoria del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello di Palermo, inparziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo in composizionemonocratica il 7 marzo 2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capob), previsto dall’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il fatto non sussiste,rideterminando, per l’effetto, in un anno e otto mesi di reclusione la pena inflittagliper il reato di cui al capo a), previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75 d.lgs. n.159 del 2011; con la medesima sentenza ha confermato la condanna di VitoMarceca alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art.495 cod. pen. ed ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese del grado.Per quanto ancora rileva in questa sede, a [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avereviolato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del Tribunale di Palermo,Sezione misure di prevenzione, dell’8 marzo 2019, notificato il 12 marzo 2019,associandosi, nelle giornate del 17 e del 20 marzo 2020, in Carini, a [OSCURATO:PERSONA],soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia e giudiziari e sottoposto,all’epoca, alla misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel Comune di Carini, conobbligo di firma e permanenza in casa nelle ore notturne; a [OSCURATO:PERSONA] è, invece,contestato di avere reso false dichiarazioni sulla propria identità personale aiCarabinieri della Stazione di Carini nel corso di un controllo in data 17 marzo 2020,indicando quale propria data di nascita il 7 agosto 1992, anziché l’8 giugno 1992,come poi accertato.

Per il [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta la recidiva reiterata einfraquinquennale, per il [OSCURATO:PERSONA] la recidiva specifica, reiterata einfraquinquennale.2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, amezzo dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato incinque motivi.3.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità del fatto contestato al capo a)alla fattispecie di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

La difesa assumeche i giudici di merito abbiano erroneamente qualificato la condotta come delitto,pur in assenza di una misura di prevenzione con obbligo o divieto di soggiorno,violazione integrante, semmai, la diversa ipotesi contravvenzionale di cui alcomma 1 del medesimo art. 75, con conseguente erroneità della qualificazionegiuridica del fatto, della pena inflitta e della stessa motivazione sul punto.

Deduce,inoltre, che l’obbligo di dimora richiamato negli atti riguardava il coimputatoMarceca quale misura cautelare personale e non costituiva prescrizione inerentealla sorveglianza speciale applicata al [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, esso non sarebbeassimilabile all’obbligo o al divieto di soggiorno richiesti dall’art. 75, comma 2,d.lgs. n. 159 del 2011.3.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capoa), lamentandosi l’assenza del requisito dell’abitualità della condotta.

Il ricorrentesottolinea che gli episodi valorizzati in sentenza sono soltanto due, verificatisi adistanza di due giorni, il 17 e il 20 marzo 2020, e, pertanto, inidonei a integrarequella serialità e quella stabile relazione interpersonale che la norma richiede.

Sideduce, inoltre, che la motivazione sarebbe carente anche in ordine all’elementosoggettivo, non essendo stata raggiunta la prova della consapevolezza, in capo alBergamino, dello status di soggetto pregiudicato o sottoposto a misura delMarceca.

La difesa richiama, altresì, i principi elaborati dalla giurisprudenzaeuropea, evocando la sentenza [OSCURATO:PERSONA], e censura la motivazione comeapparente e fondata su un travisamento della prova e su elementi ritenutiinsufficienti a dimostrare una frequentazione abituale e non occasionale.3.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazioneall’applicazione della recidiva, trattandosi di ipotesi contravvenzionale di cui all’art.75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che non prevede l’applicazione dell’aumentoper la recidiva.

Aggiunge che, comunque, l’istituto sarebbe stato applicato in modoautomatico, valorizzando il dato formale dei precedenti penali, senza il necessarioaccertamento in concreto sulla maggiore colpevolezza e sulla più accentuatapericolosità del reo, avuto riguardo alla natura dei precedenti, alla tipologia delladevianza, all’arco temporale di riferimento e agli ulteriori parametri rilevanti ai finidel giudizio sulla recidiva.3.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorrettoda motivazione illogica e inconsistente, priva di reale confronto con le deduzionidifensive, con la gravità del fatto e con la personalità dell’imputato.3.5.

Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente ribadisce che lapena inflitta sarebbe illegittima in radice perché determinata sulla basedell’erroneo presupposto della riconducibilità del fatto all’ipotesi delittuosa di cuiall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, anziché a quella contravvenzionaledi cui al comma 1 della medesima disposizione.

Si deduce, inoltre, che la Corteterritoriale non avrebbe dato effettivo conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133cod. pen. e non avrebbe esaminato in modo adeguato le doglianze difensiveconcernenti la commisurazione della pena.4.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si affida a un unicomotivo, con il quale si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delreato di cui all’art. 495 cod. pen.La difesa assume che la Corte di appello abbia fondato il proprioconvincimento su elementi probatori insufficienti e che abbia, così, violato ilprincipio dell’onere della prova e la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevoledubbio.

Si evidenzia, in particolare, l’incongruenza della ricostruzione recepita insentenza, osservandosi che l’imputato avrebbe fornito una data di nascita erratapur indicando correttamente gli altri dati identificativi, quali nome, cognome eluogo di nascita, e che ciò renderebbe non plausibile la tesi secondo cui egliavrebbe inteso occultare la propria identità o evitare la segnalazione delBergamino.

La difesa aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto già noto ai militari dellaStazione di Carini e, dunque, consapevole dell’inutilità di fornire un solo dato falso.Deduce, infine, che la Corte territoriale avrebbe trascurato le condizioni personalidell’imputato, il quale, essendo analfabeta e privo di adeguata istruzione, avrebbeoggettive difficoltà nella comprensione dei numeri e dei concetti ad essi collegati;sicché la motivazione impugnata viene censurata come congetturale e inidonea adimostrare il dolo del delitto contestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato neitermini di seguito precisati, mentre quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.2.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo è fondato ed assorbente.L’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 8, comma4, del medesimo decreto, sanziona la violazione della prescrizione di non associarsiabitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misuredi prevenzione o di sicurezza; secondo la costante giurisprudenza di legittimità,tale fattispecie implica, per il suo stesso tenore letterale, una abitualità o serialitàdi comportamenti, sicché è configurabile soltanto in presenza di plurimi e stabilicontatti con pregiudicati.

In tal senso si sono espresse: Sez. 1, n. 14149 del20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro,Rv. 271902-01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635-01.

Ciòin quanto il reato è necessariamente abituale e la lesione del bene protetto nondiscende dal mero superamento dell’episodio unico, ma da una frequentazionereiterata, espressiva di un vero modus comportamentale, ovvero da un numeroapprezzabile di contatti, plurimi e stabili, tale da esprimere una frequentazionenon episodica (così ancora Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902-01, che ha annullato senza rinvio la condanna, per insussistenza del fatto, in unafattispecie in cui l'imputato, in due occasioni a distanza di due mesi, era statosorpreso in compagnia di un pregiudicato).

Nel caso concreto, due soli episodiravvicinati, non accompagnati dall’indicazione di ulteriori dati sintomatici di unarelazione stabile o pregressa, non consentono di ritenere integrata l’abitualitàrichiesta dalla norma.Peraltro, come rilevato già dalle Sezioni Unite, «solo una lettura"tassativizzante" e tipizzante della fattispecie può rendere coerenza costituzionalee convenzionale alla norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011» (Sez.

U., n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496-01, inmotivazione).Nel caso di specie, la sentenza impugnata valorizza due soli episodi, collocatinelle giornate del 17 e del 20 marzo 2020, reputandoli sufficienti in ragione dellaprossimità temporale, della qualità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità deicontrolli, richiamando altresì il tentativo di occultamento dietro un cancello inoccasione del primo episodio e la fuga alla vista degli operanti in occasione delsecondo.Tuttavia, tali elementi, quand’anche rilevanti sul diverso piano dellaconsapevolezza del contatto, non colmano il deficit strutturale della fattispecie sulpiano oggettivo, poiché restano circoscritti a due sole occasioni e non consentonodi affermare quella stabile e reiterata frequentazione che la norma richiede.

Inparticolare, la decisione del 2017 ha chiarito che i contatti «non possono essereridotti a due», proprio perché l’abitualità non coincide con la mera occasionalitàripetuta, ma con una ripetitività significativa e offensiva.La motivazione della Corte territoriale, là dove reputa sufficiente la soladuplicità degli incontri, non si conforma, dunque, al diritto vivente sul punto.

Neconsegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo a), perché il fatto non sussiste.Restano, evidentemente, assorbiti gli ulteriori motivi.3.

Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo proposto è inammissibileperché manifestamente infondato e, comunque, volto a sollecitare unarivalutazione del merito, sulla base, peraltro, di alcune asserzioni del tuttoaspecifiche.L’art. 495 cod. pen. punisce chi dichiari o attesti falsamente a un pubblicoufficiale l’identità o altre qualità personali proprie o altrui; secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, integra tale fattispecie – e non quella meno grave dicui all’art. 496 cod. pen. – la condotta di chi, nel corso di un controllo e in assenzadi altri mezzi di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulle proprie generalitàe sugli altri dati strettamente finalizzati alla sua identificazione (Sez. 5, n. 37571del 08/07/2015, Zara, Rv. 264944-01), poiché tali dichiarazioni rivestonocarattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualitàpersonali del dichiarante.

In tal senso, si vedano, altresì: Sez. 5, n. 7286 del26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658-01; Sez. 5, n. 5622 del26/11/2014, dep. 05/02/2015, Cantini, Rv. 262667-01; Sez. 5, n. 3042 del03/12/2010, dep. 27/01/2011, Gorizia, Rv. 249707-01; Sez. 5, n. 47044 del10/07/2019, Lauro, Rv. 277839-01.La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA], inoccasione dell’identificazione del 17 marzo 2020, aveva dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 agosto 1992, anziché l’8 giugno 1992, e che tale falsa indicazione,pur limitata alla data di nascita, atteneva comunque a un dato identificativoessenziale, reso ai pubblici ufficiali nell’ambito di un’attività formale diidentificazione.

La circostanza che egli avesse indicato correttamente nome,cognome e luogo di nascita non elideva la tipicità della condotta, poiché la falsitàanche di uno solo dei dati identificativi rilevanti è idonea a integrare il delittoquando la dichiarazione sia funzionalmente destinata ad attestare l’identitàpersonale.Né giova il rilievo secondo cui l’imputato fosse già noto agli operanti.

Il dato,anzitutto, è meramente assertivo, non essendovi elementi idonei a supportare chechi stava identificando il [OSCURATO:PERSONA] fosse già a conoscenza delle sue esattegeneralità.

Per giunta, la tutela accordata dall’art. 495 cod. pen. riguardal’affidabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e non dipende dal maggioreo minore grado di conoscenza personale del soggetto controllato da parte deglioperanti.Quanto all’elemento soggettivo, la motivazione non è manifestamenteillogica, avendo la Corte territoriale valorizzato la circostanza che l’imputato avevacompreso la richiesta degli operanti e aveva fornito correttamente gli altri datiidentificativi, dichiarando invece una data di nascita non corrispondente al vero.

Ildolo richiesto dall’art. 495 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza e volontàdi attestare al pubblico ufficiale un dato identificativo non vero, non essendonecessaria la dimostrazione di uno specifico movente ulteriore.Le censure del ricorrente – nella parte in cui prospettano l’inverosimiglianzadella ricostruzione accusatoria, l’inutilità pratica della falsa indicazione, ovverol’incidenza dell’analfabetismo sulla comprensione del dato numerico – si risolvono,in realtà, nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio, nonconsentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione esistente, lineare enon contraddittoria.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Seguela sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sommaindicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, nella misura indispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attivitàprocessuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazionedella stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il fatto non sussiste.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/1992avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;letta la memoria del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello di Palermo, inparziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo in composizionemonocratica il 7 marzo 2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capob), previsto dall’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il fatto non sussiste,rideterminando, per l’effetto, in un anno e otto mesi di reclusione la pena inflittagliper il reato di cui al capo a), previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75 d.lgs. n.159 del 2011; con la medesima sentenza ha confermato la condanna di VitoMarceca alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art.495 cod. pen. ed ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese del grado.Per quanto ancora rileva in questa sede, a [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avereviolato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale di pubblica sicurezza, applicatagli con decreto del Tribunale di Palermo,Sezione misure di prevenzione, dell’8 marzo 2019, notificato il 12 marzo 2019,associandosi, nelle giornate del 17 e del 20 marzo 2020, in Carini, a [OSCURATO:PERSONA],soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia e giudiziari e sottoposto,all’epoca, alla misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel Comune di Carini, conobbligo di firma e permanenza in casa nelle ore notturne; a [OSCURATO:PERSONA] è, invece,contestato di avere reso false dichiarazioni sulla propria identità personale aiCarabinieri della Stazione di Carini nel corso di un controllo in data 17 marzo 2020,indicando quale propria data di nascita il 7 agosto 1992, anziché l’8 giugno 1992,come poi accertato. Per il [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta la recidiva reiterata einfraquinquennale, per il [OSCURATO:PERSONA] la recidiva specifica, reiterata einfraquinquennale.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, amezzo dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato incinque motivi.3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità del fatto contestato al capo a)alla fattispecie di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La difesa assumeche i giudici di merito abbiano erroneamente qualificato la condotta come delitto,pur in assenza di una misura di prevenzione con obbligo o divieto di soggiorno,violazione integrante, semmai, la diversa ipotesi contravvenzionale di cui alcomma 1 del medesimo art. 75, con conseguente erroneità della qualificazionegiuridica del fatto, della pena inflitta e della stessa motivazione sul punto. Deduce,inoltre, che l’obbligo di dimora richiamato negli atti riguardava il coimputatoMarceca quale misura cautelare personale e non costituiva prescrizione inerentealla sorveglianza speciale applicata al [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, esso non sarebbeassimilabile all’obbligo o al divieto di soggiorno richiesti dall’art. 75, comma 2,d.lgs. n. 159 del 2011.3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capoa), lamentandosi l’assenza del requisito dell’abitualità della condotta. Il ricorrentesottolinea che gli episodi valorizzati in sentenza sono soltanto due, verificatisi adistanza di due giorni, il 17 e il 20 marzo 2020, e, pertanto, inidonei a integrarequella serialità e quella stabile relazione interpersonale che la norma richiede. Sideduce, inoltre, che la motivazione sarebbe carente anche in ordine all’elementosoggettivo, non essendo stata raggiunta la prova della consapevolezza, in capo alBergamino, dello status di soggetto pregiudicato o sottoposto a misura delMarceca. La difesa richiama, altresì, i principi elaborati dalla giurisprudenzaeuropea, evocando la sentenza [OSCURATO:PERSONA], e censura la motivazione comeapparente e fondata su un travisamento della prova e su elementi ritenutiinsufficienti a dimostrare una frequentazione abituale e non occasionale.3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazioneall’applicazione della recidiva, trattandosi di ipotesi contravvenzionale di cui all’art.75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che non prevede l’applicazione dell’aumentoper la recidiva. Aggiunge che, comunque, l’istituto sarebbe stato applicato in modoautomatico, valorizzando il dato formale dei precedenti penali, senza il necessarioaccertamento in concreto sulla maggiore colpevolezza e sulla più accentuatapericolosità del reo, avuto riguardo alla natura dei precedenti, alla tipologia delladevianza, all’arco temporale di riferimento e agli ulteriori parametri rilevanti ai finidel giudizio sulla recidiva.3.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorrettoda motivazione illogica e inconsistente, priva di reale confronto con le deduzionidifensive, con la gravità del fatto e con la personalità dell’imputato.3.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ribadisce che lapena inflitta sarebbe illegittima in radice perché determinata sulla basedell’erroneo presupposto della riconducibilità del fatto all’ipotesi delittuosa di cuiall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, anziché a quella contravvenzionaledi cui al comma 1 della medesima disposizione. Si deduce, inoltre, che la Corteterritoriale non avrebbe dato effettivo conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133cod. pen. e non avrebbe esaminato in modo adeguato le doglianze difensiveconcernenti la commisurazione della pena.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si affida a un unicomotivo, con il quale si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delreato di cui all’art. 495 cod. pen.La difesa assume che la Corte di appello abbia fondato il proprioconvincimento su elementi probatori insufficienti e che abbia, così, violato ilprincipio dell’onere della prova e la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevoledubbio. Si evidenzia, in particolare, l’incongruenza della ricostruzione recepita insentenza, osservandosi che l’imputato avrebbe fornito una data di nascita erratapur indicando correttamente gli altri dati identificativi, quali nome, cognome eluogo di nascita, e che ciò renderebbe non plausibile la tesi secondo cui egliavrebbe inteso occultare la propria identità o evitare la segnalazione delBergamino. La difesa aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto già noto ai militari dellaStazione di Carini e, dunque, consapevole dell’inutilità di fornire un solo dato falso.Deduce, infine, che la Corte territoriale avrebbe trascurato le condizioni personalidell’imputato, il quale, essendo analfabeta e privo di adeguata istruzione, avrebbeoggettive difficoltà nella comprensione dei numeri e dei concetti ad essi collegati;sicché la motivazione impugnata viene censurata come congetturale e inidonea adimostrare il dolo del delitto contestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato neitermini di seguito precisati, mentre quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.2. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo è fondato ed assorbente.L’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 8, comma4, del medesimo decreto, sanziona la violazione della prescrizione di non associarsiabitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misuredi prevenzione o di sicurezza; secondo la costante giurisprudenza di legittimità,tale fattispecie implica, per il suo stesso tenore letterale, una abitualità o serialitàdi comportamenti, sicché è configurabile soltanto in presenza di plurimi e stabilicontatti con pregiudicati. In tal senso si sono espresse: Sez. 1, n. 14149 del20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942-01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro,Rv. 271902-01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635-01. Ciòin quanto il reato è necessariamente abituale e la lesione del bene protetto nondiscende dal mero superamento dell’episodio unico, ma da una frequentazionereiterata, espressiva di un vero modus comportamentale, ovvero da un numeroapprezzabile di contatti, plurimi e stabili, tale da esprimere una frequentazionenon episodica (così ancora Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902-01, che ha annullato senza rinvio la condanna, per insussistenza del fatto, in unafattispecie in cui l'imputato, in due occasioni a distanza di due mesi, era statosorpreso in compagnia di un pregiudicato). Nel caso concreto, due soli episodiravvicinati, non accompagnati dall’indicazione di ulteriori dati sintomatici di unarelazione stabile o pregressa, non consentono di ritenere integrata l’abitualitàrichiesta dalla norma.Peraltro, come rilevato già dalle Sezioni Unite, «solo una lettura"tassativizzante" e tipizzante della fattispecie può rendere coerenza costituzionalee convenzionale alla norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011» (Sez. U., n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496-01, inmotivazione).Nel caso di specie, la sentenza impugnata valorizza due soli episodi, collocatinelle giornate del 17 e del 20 marzo 2020, reputandoli sufficienti in ragione dellaprossimità temporale, della qualità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità deicontrolli, richiamando altresì il tentativo di occultamento dietro un cancello inoccasione del primo episodio e la fuga alla vista degli operanti in occasione delsecondo.Tuttavia, tali elementi, quand’anche rilevanti sul diverso piano dellaconsapevolezza del contatto, non colmano il deficit strutturale della fattispecie sulpiano oggettivo, poiché restano circoscritti a due sole occasioni e non consentonodi affermare quella stabile e reiterata frequentazione che la norma richiede. Inparticolare, la decisione del 2017 ha chiarito che i contatti «non possono essereridotti a due», proprio perché l’abitualità non coincide con la mera occasionalitàripetuta, ma con una ripetitività significativa e offensiva.La motivazione della Corte territoriale, là dove reputa sufficiente la soladuplicità degli incontri, non si conforma, dunque, al diritto vivente sul punto. Neconsegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo a), perché il fatto non sussiste.Restano, evidentemente, assorbiti gli ulteriori motivi.3. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo proposto è inammissibileperché manifestamente infondato e, comunque, volto a sollecitare unarivalutazione del merito, sulla base, peraltro, di alcune asserzioni del tuttoaspecifiche.L’art. 495 cod. pen. punisce chi dichiari o attesti falsamente a un pubblicoufficiale l’identità o altre qualità personali proprie o altrui; secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, integra tale fattispecie – e non quella meno grave dicui all’art. 496 cod. pen. – la condotta di chi, nel corso di un controllo e in assenzadi altri mezzi di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulle proprie generalitàe sugli altri dati strettamente finalizzati alla sua identificazione (Sez. 5, n. 37571del 08/07/2015, Zara, Rv. 264944-01), poiché tali dichiarazioni rivestonocarattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualitàpersonali del dichiarante. In tal senso, si vedano, altresì: Sez. 5, n. 7286 del26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658-01; Sez. 5, n. 5622 del26/11/2014, dep. 05/02/2015, Cantini, Rv. 262667-01; Sez. 5, n. 3042 del03/12/2010, dep. 27/01/2011, Gorizia, Rv. 249707-01; Sez. 5, n. 47044 del10/07/2019, Lauro, Rv. 277839-01.La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA], inoccasione dell’identificazione del 17 marzo 2020, aveva dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 agosto 1992, anziché l’8 giugno 1992, e che tale falsa indicazione,pur limitata alla data di nascita, atteneva comunque a un dato identificativoessenziale, reso ai pubblici ufficiali nell’ambito di un’attività formale diidentificazione. La circostanza che egli avesse indicato correttamente nome,cognome e luogo di nascita non elideva la tipicità della condotta, poiché la falsitàanche di uno solo dei dati identificativi rilevanti è idonea a integrare il delittoquando la dichiarazione sia funzionalmente destinata ad attestare l’identitàpersonale.Né giova il rilievo secondo cui l’imputato fosse già noto agli operanti. Il dato,anzitutto, è meramente assertivo, non essendovi elementi idonei a supportare chechi stava identificando il [OSCURATO:PERSONA] fosse già a conoscenza delle sue esattegeneralità. Per giunta, la tutela accordata dall’art. 495 cod. pen. riguardal’affidabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e non dipende dal maggioreo minore grado di conoscenza personale del soggetto controllato da parte deglioperanti.Quanto all’elemento soggettivo, la motivazione non è manifestamenteillogica, avendo la Corte territoriale valorizzato la circostanza che l’imputato avevacompreso la richiesta degli operanti e aveva fornito correttamente gli altri datiidentificativi, dichiarando invece una data di nascita non corrispondente al vero. Ildolo richiesto dall’art. 495 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza e volontàdi attestare al pubblico ufficiale un dato identificativo non vero, non essendonecessaria la dimostrazione di uno specifico movente ulteriore.Le censure del ricorrente – nella parte in cui prospettano l’inverosimiglianzadella ricostruzione accusatoria, l’inutilità pratica della falsa indicazione, ovverol’incidenza dell’analfabetismo sulla comprensione del dato numerico – si risolvono,in realtà, nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio, nonconsentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione esistente, lineare enon contraddittoria.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Seguela sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sommaindicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, nella misura indispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attivitàprocessuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazionedella stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris