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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 34247/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 21 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Bari, in accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Foggia che aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicava allo stesso, indagato del reato di ricettazione di autovetture, gli arresti domiciliari. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Pierno, che, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla attualità delle stesse; si deduceva al proposito che i fatti risultavano commessi a luglio 2020 e quindi a distanza di un anno ed otto mesi dal provvedimento applicativo la misura da parte del tribunale.

Inoltre, si sottolineava come l'indagato si era limitato ad esercitare il proprio diritto al silenzio e come dovesse ritenersi assente l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede oltre che la concretezza dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero il tribunale della libertà, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, ha ampiamente motivato circa la sussistenza del .pericolo di reiterazione ricavandolo da fatti .e circostanze specifiche costituite dalla sottoposizione del ricorrente ad altri procedimenti per fatti delittuosi tutti commessi in tempi recenti; al proposito, infatti, con le osservazioni svolte a pagina 3 della motivazione, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come l'indagato risulti già pregiudicato per altro fatto analogo ed altresì sottoposto ad altri procedimenti per i reati di riciclaggio e furto pluriaggravato così che il pericolo di reiterazione e l'attualità e concretezza dello stesso appaiono desunti dal coinvolgimento del ricorrente in plurimi fatti di reato analoghi, tutti commessi in un ristretto arco temporale.

Quanto alla sussistenza di elevata distanza temporale va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. (Sez.

U, n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244377 - 01).

Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'appello cautelare, con le specifiche osservazioni svolte nell'ordinanza, ha proprio sottolineato come l'esistenza di altre contestazioni per fatti analoghi consumati immediatamente prima, ed anche successivamente la ricettazione della autovettura oggetto del presente procedimento (Peugeot 3008), siano significativi di una estensione temporale dell'attività criminosa non ancora interrotta.

E tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare priva del lamentato vizio.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod.proc.pen..

Roma, 4 luglio 2022 L CONSIGLIERE '.T. lana P 4 i IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DEPOS7,-"To M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 21 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Bari, in accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Foggia che aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicava allo stesso, indagato del reato di ricettazione di autovetture, gli arresti domiciliari. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Pierno, che, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla attualità delle stesse; si deduceva al proposito che i fatti risultavano commessi a luglio 2020 e quindi a distanza di un anno ed otto mesi dal provvedimento applicativo la misura da parte del tribunale. Inoltre, si sottolineava come l'indagato si era limitato ad esercitare il proprio diritto al silenzio e come dovesse ritenersi assente l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede oltre che la concretezza dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero il tribunale della libertà, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, ha ampiamente motivato circa la sussistenza del .pericolo di reiterazione ricavandolo da fatti .e circostanze specifiche costituite dalla sottoposizione del ricorrente ad altri procedimenti per fatti delittuosi tutti commessi in tempi recenti; al proposito, infatti, con le osservazioni svolte a pagina 3 della motivazione, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come l'indagato risulti già pregiudicato per altro fatto analogo ed altresì sottoposto ad altri procedimenti per i reati di riciclaggio e furto pluriaggravato così che il pericolo di reiterazione e l'attualità e concretezza dello stesso appaiono desunti dal coinvolgimento del ricorrente in plurimi fatti di reato analoghi, tutti commessi in un ristretto arco temporale. Quanto alla sussistenza di elevata distanza temporale va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244377 - 01). Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'appello cautelare, con le specifiche osservazioni svolte nell'ordinanza, ha proprio sottolineato come l'esistenza di altre contestazioni per fatti analoghi consumati immediatamente prima, ed anche successivamente la ricettazione della autovettura oggetto del presente procedimento (Peugeot 3008), siano significativi di una estensione temporale dell'attività criminosa non ancora interrotta. E tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare priva del lamentato vizio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod.proc.pen.. Roma, 4 luglio 2022 L CONSIGLIERE '.T. lana P 4 i IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DEPOS7,-"To M [OSCURATO:PERSONA]
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