CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2024
Cassazione n. 02209/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15542/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Renato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1908 spa, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente- avverso il decreto del Tribunale Bari di cui al procedimento nr. 7/2019,depositata il 08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con decreto dell’8 maggio 2023, ha rigettato il reclamo proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.D. di liquidazione dei compensi per le attività professionali svolte dal legale nei giudizi davanti al TAR di Roma, al Consiglio di Stato e al Giudice del Lavoro. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi, il Fallimento ha svolto attività difensiva mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorrente ha depositato in data 17/7/2024 atto di rinuncia, dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo, sottoscritto dalla stessa parte, che è stata accettata con dichiarazione sottoscritta anche dal curatore del fallimento. 4. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese essendone stata prevista la loro compensazione nell’atto di rinuncia. 5. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consiglio ten