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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27589/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.27764/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia del Banco di [OSCURATO:PERSONA] nr. 42, presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] srl -intimato - avverso la sentenza nr 635/2020 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 24 settembre 2020, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Palmi su istanza di [OSCURATO:PERSONA].p.a., rilevando, per quanto ancora di interesse in questa sede, che il ricorso ex art. 6 l. fall. e il decreto di convocazione erano stati regolarmente notificati alla società (non costituitasi nel procedimento c.d. di istruttoria prefallimentare) nelle forme di cui all’art. 15, comma 3 , l .fall. mediante il deposito dell’atto nella casa comunale, dopo che non erano andati a buon fine né il tentativo di notificazione a mezzo PEC eseguito dalla cancelleria, né quello eseguito dalla creditrice istante presso la sede sociale, trovata chiusa dall’U.

G. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo, con il quale, nel denunciare la violazione degli artt. 145, 149 c.p.c. e dell’art. 15 l. fall, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, la notificazione era nulla perché l’ufficiale giudiziario, trovata chiusa la sede, non poteva limitarsi al deposito dell’atto presso la casa comunale, ma avrebbe prima dovuto provvedere all’affissione dell’avviso di deposito presso la porta dell’azienda e alla spedizione della raccomandata informativa , posto che la possibilità che la notifica dell’istanza di fallimento si perfezioni senza il previo espletamento di tali adempimenti comporterebbe la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 1.2.[OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso con il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sia perché notificato al suo precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], allorché questi si era già cancellato dall’albo professionale, sia ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L a prima delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] è infondata, in quanto il tempestivo deposito del controricorso da parte della società ha sanato ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 156, u. comma, c.p.c.

2. E’ invece fondata la seconda eccezione, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dell’unico motivo di ricorso non offre argomenti per mutarne l’orientamento. 2.2 Costituiscono, infatti, principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: i) che l’art. 15 , comma 3, della l. fall. (nel testo novellato dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012 convertito con mod. dalla l. n. 221 del 2012 ) , nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo PEC del debitore, o, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale, oppure, quando neppure questa modalità di notificazione sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, che esclude l’applicabilità di quella ordinaria, prevista dal codice di rito ; ii) che neppure residuano ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e segg. o 145 , 1° comma, c.p.c. , (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, o, in caso di irreperibilità della società destinataria, ai sensi del 3° comma dell’art. 145 c.p.c. ( fra molte, Cass. n n. 19688/2017, 1156/017, 5311/2020, 7083/022, 7258/022).

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 comma 3 cit. con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. è stata, d’altro canto, da tempo dichiarata manifestamente infondata dal Giudice delle leggi (C.

Cost. n. 146/2016nonché C. Cost. n. 162/2017)

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.360 bis c.p.c. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.27764/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia del Banco di [OSCURATO:PERSONA] nr. 42, presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] srl -intimato - avverso la sentenza nr 635/2020 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 24 settembre 2020, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Palmi su istanza di [OSCURATO:PERSONA].p.a., rilevando, per quanto ancora di interesse in questa sede, che il ricorso ex art. 6 l. fall. e il decreto di convocazione erano stati regolarmente notificati alla società (non costituitasi nel procedimento c.d. di istruttoria prefallimentare) nelle forme di cui all’art. 15, comma 3 , l .fall. mediante il deposito dell’atto nella casa comunale, dopo che non erano andati a buon fine né il tentativo di notificazione a mezzo PEC eseguito dalla cancelleria, né quello eseguito dalla creditrice istante presso la sede sociale, trovata chiusa dall’U. G. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo, con il quale, nel denunciare la violazione degli artt. 145, 149 c.p.c. e dell’art. 15 l. fall, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, la notificazione era nulla perché l’ufficiale giudiziario, trovata chiusa la sede, non poteva limitarsi al deposito dell’atto presso la casa comunale, ma avrebbe prima dovuto provvedere all’affissione dell’avviso di deposito presso la porta dell’azienda e alla spedizione della raccomandata informativa , posto che la possibilità che la notifica dell’istanza di fallimento si perfezioni senza il previo espletamento di tali adempimenti comporterebbe la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 1.2.[OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso con il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sia perché notificato al suo precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], allorché questi si era già cancellato dall’albo professionale, sia ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L a prima delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] è infondata, in quanto il tempestivo deposito del controricorso da parte della società ha sanato ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 156, u. comma, c.p.c. 2. E’ invece fondata la seconda eccezione, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dell’unico motivo di ricorso non offre argomenti per mutarne l’orientamento. 2.2 Costituiscono, infatti, principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: i) che l’art. 15 , comma 3, della l. fall. (nel testo novellato dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012 convertito con mod. dalla l. n. 221 del 2012 ) , nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo PEC del debitore, o, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale, oppure, quando neppure questa modalità di notificazione sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, che esclude l’applicabilità di quella ordinaria, prevista dal codice di rito ; ii) che neppure residuano ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e segg. o 145 , 1° comma, c.p.c. , (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, o, in caso di irreperibilità della società destinataria, ai sensi del 3° comma dell’art. 145 c.p.c. ( fra molte, Cass. n n. 19688/2017, 1156/017, 5311/2020, 7083/022, 7258/022). La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 comma 3 cit. con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. è stata, d’altro canto, da tempo dichiarata manifestamente infondata dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 146/2016nonché C. Cost. n. 162/2017) 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.360 bis c.p.c. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano comeda dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso ar
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