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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14736/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di appello di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 14 settembre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con cui [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto, della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.,incaricata della gestione del gioco telematico, venivano condannati per il delitto di peculato per non avere provveduto al versamento della somma complessiva di euro 208.857,49 dovuta al concessionario , a titolo di PREU e di canone ADM.

2. Avverso la richiamata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore di fiducia, hanno proposto un unico ricorso, articolando due motivi: - violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il reato di peculato, nonostante il prelievo forzoso fosse stato posto a carico dei gestori solo per effetto della legge del 28 dicembre 2015in. 208, non applicabile nel caso de quo trattandosi di disposizione normativa intervenuta successivamente ai fatti in contestazione; - vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il ruolo di amministratore di fatto.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta in presenza delle parti - il Procuratore Generale e il difensore dei ricorrenti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono complessivamente infondati e vanno, pertanto, rigettati.

2. Con il primo motivo, è stata dedotta la errata applicazione della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, per la portata non solo interpretativa ma anche innovativa delle disposizioni circa l'obbligo di versamento delle giocate in favore dei concessionari.

La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere configurato il delitto di peculato, essendo le condotte di appropriazione antecedenti all'entrata in vigore di tale legge.

2.1. Il motivo è infondato.

E' opportuno, per una migliore intellegibilità della vicenda sub iudice, ricostruire sinteticamente il sistema normativo vigente al tempo del commesso delitto.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità per il 2015), all'art. 1, comma 649, introduceva il c.d.

"prelievo forzoso" da 500 milioni di euro.

Non si trattava di un nuovo tributo, ma di una misura straordinaria per ridurre i guadagni della c.d. filiera.

Veniva, infatti, prevista una riduzione degli aggi spettanti ai concessionari, ai gestori e agli esercenti l'attività di raccolta del gioco telematico, stabilendo che il taglio dei compensi venisse ripartito tra i vari attori della filiera in proporzione al numero di apparecchi e secondo quanto previsto nei contratti privati.

22.2. La successiva legge 28 dicembre 20151 n. 208 (c.d. legge di stabilità per il 2016)1 nonmodificava tale assetto normativo.

Veniva confermato che il prelievo forzoso di 500 milioni di euro dovesse rimanere a carico dell'intera filiera: tutti i soggetti della catena, concessionario - gestore - esercente, dovevano subire il taglio dei compensi.

Ma, diversamente dalla normativa precedente, veniva fatta chiarezza sulle modalità interne di ripartizione dell'importo, che veniva operato in modo proporzionale tra tutti i soggetti interessati.

Con la citata legge n. 208 è stato, dunque, riaffermato l'obbligo di versamento a carico dei soggetti della filiera; è stato ribadito il ruolo del concessionario, quale "capofila"i ovvero soggetto direttamente obbligato al pagamento del credito nei confronti dello Stato; è stato precisato, inoltre, che al concessionario è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per il recupero della loro quota parte.

Tale soggetto ha in tal modo assunto la funzione di un esattore forzoso per conto dello Stato nei confronti dei propri partners commerciali.

2.3. Diversi dal prelievo forzoso devono considerarsi il PREU ([OSCURATO:PERSONA]) - imposta sui consumi proporzionale alle giocate - e il canone ADM - onere concessorio legato al diritto di gestire il servizio di gioco per conto dello Stato.

Il primo grava sul giocatore ed è versato dal gestore; il secondo sul concessionario, ma solitamente caricato come costo sugli altri operatori della filiera.

2.4. In questo contesto normativo si inseriscono i fatti di causa.

I Giudici del merito - correttamente applicando il principio di diritto secondo cui, sin dal momento della giocata dell'utente, le somme riscosse appartengono 1 At-o all'Erario, monopolista dei giochi ex art. 110 T.U.L.P. - ha congruamente rilevato che la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in qualità di gestore del gioco telematico, fosse obbligata a versare ai rispettivi concessionari "l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato, al netto delle vincite pagate" (cfr. pagg. 10 e ss.) Ciò nonostante, detta società non aveva ancora versato nel mese di gennaio del 2016 quanto dovuto al concessionario, benché fosse chiaro, a livello normativo, l'obbligo di immediato versamento delle somme giocate e sebbene la stessa fosse stata destinataria di svariate diffide con cui le veniva chiesto di adempiere a tale obbligazione.

A fonte di tanto, infatti, la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. era rimasta completamente inadempiente.

2.5. Ciò posto, deve ritenersi che la condotta è stata correttamente sussunta nell'ambito del reato di peculato, avendo questa Suprema Corte (v.

Sez.

U, n. 6087 del 24/09/2020, Rubbo, Rv. 280573) affermato che il denaro incassato dai gestori per il tramite degli apparecchi da gioco, inclusa la quota destinata al 3Prelievo [OSCURATO:PERSONA] (PREU), appartiene alla [OSCURATO:PERSONA] fin dal momento della riscossione.

In tale contesto, il concessionario riveste la qualifica di "agente contabile" e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, mentre il gestore, agendo come suo delegato, partecipa a tale funzione pubblica.

Ed invero, nel caso in esame, il trattenimento di somme di esclusiva pertinenza dell'Erario da parte della società gestita dagli imputati - pur a fronte di svariate diffide inoltrate dal concessionario nel corso dell'anno 2016 e nonostante fossero state chiarite le modalità di riparto del prelievo forzoso - si traduce in una indebita interversio possessionis ed è indice sintomatico della volontà di definitiva appropriazione.

2.6. Al cospetto di tali argomentazioni - scevre da errori di diritto e da profili di manifesta illogicità - il ricorrente ha dedotto la portata innovativa della citata legge n. 208 e, correlativamente, il divieto di applicazione retroattiva della norma.

Si tratta, all'evidenza, di un'argomentazione che non inficia la tenuta logica dell'epilogo decisorio per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, come si è detto, il prelievo forzoso della somma di 500 mila euro a carico di tutti gli operatori della filiera, compresi dunque i gestori, era stato previsto già con la legge di stabilità del 2015 (i.e. legge 23 dicembre 2014, n. 190) In secondo luogo, perché, con la successiva legge n. 208 non venne ex novo introdotto il prelievo forzoso, ma venne ribadito quanto previsto dalla legge n. 190, facendo altresì chiarezza in ordine alla determinazione delle quote pro capite e ai criteri di ripartizione interna tra i vari soggetti interessati, con diritto di rivalsa in capo al concessionario nei confronti del gestore.

In terzo luogo, perché la società in esame comunque rimase completamente inadempiente, non versando nemmeno parte del tributo (PREU) e del canone gravante a suo carico. 2.7.

Non si giustifica, dunque, sulla base della ricostruzione operata in sentenza e della stessa formulazione della contestazione, la condotta di appropriazione di cui si è resa autrice la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. e per essa i due imputati.

Vieppiù in ragione del fatto che detta condotta ascritta ai [OSCURATO:PERSONA] risale al mese di gennaio del 2016, ovvero ad una collocazione temporale in cui il quadro normativo era, come si è detto, già sufficientemente chiaro quanto all'an e al quomodo dell'obbligo di pagamento a carico delle società di gestione dei giochi telematici.

3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 4 OfI Giudici di appello hanno evidenziato come la questione inerente alla posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. non fosse stata oggetto di specifico motivo di appello, ma fosse stata dedotta - tardivamente e genericamente - solo in sede di discussione.

Naturale corollario è la inammissibilità della doglianza, che, non essendo stata ritualmente introdotta nel giudizio di appello, non è proponibile in sede di legittimità.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariella I nniciello [OSCURATO:PERSONA] j49/-; del2 • c" eDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] 23 APR 2026 FUNZIONAR 0 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di appello di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 14 settembre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con cui [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto, della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.,incaricata della gestione del gioco telematico, venivano condannati per il delitto di peculato per non avere provveduto al versamento della somma complessiva di euro 208.857,49 dovuta al concessionario , a titolo di PREU e di canone ADM. 2. Avverso la richiamata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore di fiducia, hanno proposto un unico ricorso, articolando due motivi: - violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il reato di peculato, nonostante il prelievo forzoso fosse stato posto a carico dei gestori solo per effetto della legge del 28 dicembre 2015in. 208, non applicabile nel caso de quo trattandosi di disposizione normativa intervenuta successivamente ai fatti in contestazione; - vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il ruolo di amministratore di fatto. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in presenza delle parti - il Procuratore Generale e il difensore dei ricorrenti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati e vanno, pertanto, rigettati. 2. Con il primo motivo, è stata dedotta la errata applicazione della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, per la portata non solo interpretativa ma anche innovativa delle disposizioni circa l'obbligo di versamento delle giocate in favore dei concessionari. La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere configurato il delitto di peculato, essendo le condotte di appropriazione antecedenti all'entrata in vigore di tale legge. 2.1. Il motivo è infondato. E' opportuno, per una migliore intellegibilità della vicenda sub iudice, ricostruire sinteticamente il sistema normativo vigente al tempo del commesso delitto. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità per il 2015), all'art. 1, comma 649, introduceva il c.d. "prelievo forzoso" da 500 milioni di euro. Non si trattava di un nuovo tributo, ma di una misura straordinaria per ridurre i guadagni della c.d. filiera. Veniva, infatti, prevista una riduzione degli aggi spettanti ai concessionari, ai gestori e agli esercenti l'attività di raccolta del gioco telematico, stabilendo che il taglio dei compensi venisse ripartito tra i vari attori della filiera in proporzione al numero di apparecchi e secondo quanto previsto nei contratti privati. 22.2. La successiva legge 28 dicembre 20151 n. 208 (c.d. legge di stabilità per il 2016)1 nonmodificava tale assetto normativo. Veniva confermato che il prelievo forzoso di 500 milioni di euro dovesse rimanere a carico dell'intera filiera: tutti i soggetti della catena, concessionario - gestore - esercente, dovevano subire il taglio dei compensi. Ma, diversamente dalla normativa precedente, veniva fatta chiarezza sulle modalità interne di ripartizione dell'importo, che veniva operato in modo proporzionale tra tutti i soggetti interessati. Con la citata legge n. 208 è stato, dunque, riaffermato l'obbligo di versamento a carico dei soggetti della filiera; è stato ribadito il ruolo del concessionario, quale "capofila"i ovvero soggetto direttamente obbligato al pagamento del credito nei confronti dello Stato; è stato precisato, inoltre, che al concessionario è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per il recupero della loro quota parte. Tale soggetto ha in tal modo assunto la funzione di un esattore forzoso per conto dello Stato nei confronti dei propri partners commerciali. 2.3. Diversi dal prelievo forzoso devono considerarsi il PREU ([OSCURATO:PERSONA]) - imposta sui consumi proporzionale alle giocate - e il canone ADM - onere concessorio legato al diritto di gestire il servizio di gioco per conto dello Stato. Il primo grava sul giocatore ed è versato dal gestore; il secondo sul concessionario, ma solitamente caricato come costo sugli altri operatori della filiera. 2.4. In questo contesto normativo si inseriscono i fatti di causa. I Giudici del merito - correttamente applicando il principio di diritto secondo cui, sin dal momento della giocata dell'utente, le somme riscosse appartengono 1 At-o all'Erario, monopolista dei giochi ex art. 110 T.U.L.P. - ha congruamente rilevato che la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., in qualità di gestore del gioco telematico, fosse obbligata a versare ai rispettivi concessionari "l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato, al netto delle vincite pagate" (cfr. pagg. 10 e ss.) Ciò nonostante, detta società non aveva ancora versato nel mese di gennaio del 2016 quanto dovuto al concessionario, benché fosse chiaro, a livello normativo, l'obbligo di immediato versamento delle somme giocate e sebbene la stessa fosse stata destinataria di svariate diffide con cui le veniva chiesto di adempiere a tale obbligazione. A fonte di tanto, infatti, la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. era rimasta completamente inadempiente. 2.5. Ciò posto, deve ritenersi che la condotta è stata correttamente sussunta nell'ambito del reato di peculato, avendo questa Suprema Corte (v. Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, Rubbo, Rv. 280573) affermato che il denaro incassato dai gestori per il tramite degli apparecchi da gioco, inclusa la quota destinata al 3Prelievo [OSCURATO:PERSONA] (PREU), appartiene alla [OSCURATO:PERSONA] fin dal momento della riscossione. In tale contesto, il concessionario riveste la qualifica di "agente contabile" e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, mentre il gestore, agendo come suo delegato, partecipa a tale funzione pubblica. Ed invero, nel caso in esame, il trattenimento di somme di esclusiva pertinenza dell'Erario da parte della società gestita dagli imputati - pur a fronte di svariate diffide inoltrate dal concessionario nel corso dell'anno 2016 e nonostante fossero state chiarite le modalità di riparto del prelievo forzoso - si traduce in una indebita interversio possessionis ed è indice sintomatico della volontà di definitiva appropriazione. 2.6. Al cospetto di tali argomentazioni - scevre da errori di diritto e da profili di manifesta illogicità - il ricorrente ha dedotto la portata innovativa della citata legge n. 208 e, correlativamente, il divieto di applicazione retroattiva della norma. Si tratta, all'evidenza, di un'argomentazione che non inficia la tenuta logica dell'epilogo decisorio per le ragioni di seguito indicate. In primo luogo, come si è detto, il prelievo forzoso della somma di 500 mila euro a carico di tutti gli operatori della filiera, compresi dunque i gestori, era stato previsto già con la legge di stabilità del 2015 (i.e. legge 23 dicembre 2014, n. 190) In secondo luogo, perché, con la successiva legge n. 208 non venne ex novo introdotto il prelievo forzoso, ma venne ribadito quanto previsto dalla legge n. 190, facendo altresì chiarezza in ordine alla determinazione delle quote pro capite e ai criteri di ripartizione interna tra i vari soggetti interessati, con diritto di rivalsa in capo al concessionario nei confronti del gestore. In terzo luogo, perché la società in esame comunque rimase completamente inadempiente, non versando nemmeno parte del tributo (PREU) e del canone gravante a suo carico. 2.7. Non si giustifica, dunque, sulla base della ricostruzione operata in sentenza e della stessa formulazione della contestazione, la condotta di appropriazione di cui si è resa autrice la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. e per essa i due imputati. Vieppiù in ragione del fatto che detta condotta ascritta ai [OSCURATO:PERSONA] risale al mese di gennaio del 2016, ovvero ad una collocazione temporale in cui il quadro normativo era, come si è detto, già sufficientemente chiaro quanto all'an e al quomodo dell'obbligo di pagamento a carico delle società di gestione dei giochi telematici. 3. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 4 OfI Giudici di appello hanno evidenziato come la questione inerente alla posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. non fosse stata oggetto di specifico motivo di appello, ma fosse stata dedotta - tardivamente e genericamente - solo in sede di discussione. Naturale corollario è la inammissibilità della doglianza, che, non essendo stata ritualmente introdotta nel giudizio di appello, non è proponibile in sede di legittimità. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariella I nniciello [OSCURATO:PERSONA] j49/-; del2 • c" eDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] 23 APR 2026 FUNZIONAR 0 [OSCURATO:PERSONA]