CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 99, comma 4, cod. pen., per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in giorni 25 (fatto commesso in Avezzano il 19 gennaio 2013); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il secondo motivo, che lamenta il travisamento delle prove poste a sostegno del giudizio di responsabilità - e il cui esame è perciò prioritario - è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il primo motivo, proteso a censurare l'applicazione della recidiva contestata e ritenuta, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, nell'evidenziare come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato - gravato da numerosi precedenti, già dichiarato recidivo e sottoposto, nel 2014, alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno-, si è perfettamente attenuto all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che deve, comunque, rilevarsi d'ufficio l'illegalità della pena (pari ad anni due e mesi sei di reclusione) applicata al ricorrente, posto che le lesioni personali lievi contestategli (ossia di durata pari o inferiore a 40 giorni) sono divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, di modo che, rientrando per effetto di ciò il delitto nella competenza per materia del giudice di pace, è illegale l'inflizione della pena della reclusione, anche nel caso in cui esso sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa o sia stato giudicato da un giudice diverso (Sez. 5, n. 10669 del 31/01/2023, Rv. 284371); - che il predetto rilievo officioso dell'illegalità della pena comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione corretta della stessa, cui, tuttavia, non può darsi conto poiché il delitto contestato si è estinto per prescrizione, pur considerate le sospensioni del relativo termine, il 20 marzo 2023; - ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile agli effetti civili; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 27 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]