CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15908/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ISENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3133 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del curatore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi, n. 39, presso lo studio di quest'ultimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2824/64/2015, depositata in data 23 giugno 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ai sensi dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, recuperando, per l'anno 2009, crediti utilizzati in compensazione provenienti dalla dichiarazione per l'anno 2008 da considerarsi omessa; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che, sebbene la società avesse omesso la dichiarazione, tuttavia, poiché il credito era esistente, non poteva rilevare la circostanza della omessa dichiarazione; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito il fallimento depositando controricorso; nelle more del giudizio, la società ha proposto domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2918; l'Agenzia delle entrate ha emesso il provvedimento di diniego del condono, motivato sulla base della considerazione che non poteva trovare applicazione la suddetta previsione di favore, non trattandosi di lite avente ad oggetto un atto impositivo ma di riscossione, ed ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione;il Fallimento della società ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata prospettando due ragioni di censura; l'Agenzia delle entrate, nel subprocedimento in esame, ha depositato atto denominato "di costituzione", con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; considerato che: deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all'instaurato subprocedimento, attivato dal Fallimento della società, diretto a contestare la legittimità del provvedimento di diniego della domanda di definizione della lite; con il primo motivo si contesta il provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d.l. n. 119/2018, in quanto la cartella di pagamento oggetto di controversia ha natura di atto impositivo, in quanto non preceduta da previo avviso di accertamento e tendente al recupero integrale del credito utilizzato in compensazione; con il secondo motivo di ricorso, si contesta il provvedimento per violazione dell'art. 10, legge n. 212/2000, nonché degli artt. 3,23,53 e 97, Cost., per avere l'ufficio disatteso i principi di affidamento, collaborazione e buona fede nei rapporti con il contribuente, tenuto conto del fatto che la lite avrebbe potuto essere definita sulla base delle precisazioni contenute nella prassi dell'Agenzia delle entrate cui il contribuente si è attenuto; il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; questa Corte (Cass. Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298) ha ritenuto di dare continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n.119 del 2018, art. 6, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva; il suddetto principio è applicabile alla presente fattispecie, in cui la pretesa di cui alla cartella di pagamento deriva dagli esiti del controllo di cui all'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973 e 54bis, d.P.R. n. 633/1972, ed ha costituito il primo atto con il quale la pretesa è stata fatta valere nei confronti del contribuente che ha prospettato ragioni di contestazione di merito in ordine alla non legittimità della pretesa; alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata opposto dall'Amministrazione finanziaria è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 3, come convertito, con modificazioni, dalla L. n.136 del 2018; a ciò consegue l'assorbimento dei motivi addotti a sostegno del ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che, giudicando nel merito della pretesa impositiva, aveva rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole; le spese del giudizio, ai sensi del citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate; l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; P.Q.M. La Corte:accoglie il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate. Così decis