CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 23352/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diHimdi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/02/2026 del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Caltanissetta;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senzarinvio della sentenza, con modifica della data di fine ricerche.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 10/02/2026 ai sensi dell’art. 420-quater cod.proc. pen., i l Giudice per l ’udienza prel iminare del Tr ibunale diCaltanissettadichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inordine ai reato a lui ascritto, per mancata conoscenza della pendenza delprocesso.2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Caltanissetta, articolando un unico motivo, con cuideduce erronea applicazione della legge, con riferimento all’art. 420-quater,comma 2, lett. e), cod. proc. pen. ed in relazione alla indicazione della data finoa cui dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confrontiè stata pronunciata sentenza.Al riguardo, rileva come il giudice abbia erroneamente indicato tale data inquella del 06/06/2032, non considerando che, nel caso di sospensione del corsodella prescrizione a norma dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis cod. pen., neiprocedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, aventiad oggetto reati commessi dopo il 19/10/2021, si applica la disposizione di cuiall’ultimo comma del citato art. 159, con il limite rappresentato dal doppio deitermini di prescrizione, calcolato a norma dell’art. 157 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.1.1. Per come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la sentenza di nondoversi procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., puòessere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile pertutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima dellascadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Sez. U, n.5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414 – 01).1.1.1. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen.,per come chiarito dalle stesse Sez. U, nella pronuncia n. 5847 del 26/09/2024cit., presenta alcune particolarità che hanno indotto la dottrina a definirla comeprovvedimento "bifronte", in quanto chiude una fase processuale in ragione dellamancata instaurazione del contraddittorio e, contemporaneamente, ne innescauna nuova, ossia quella delle ricerche dell'imputato e della vocatio in iudicium,idonea a riaprire il processo esaurito.1.1.2. A norma dell’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen., poi, «Con lasentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto diimputazione non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, delcodice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza siaricercata dalla polizia giudiziaria […]».1.1.3. L’ultimo comma dell’art. 159 cod. pen., a cui la disposizione sopracitata fa rinvio, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2 d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99-bis del d.lgs cit.,dispone che «Quando è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 420-quater delcodice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino almomento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata,ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di cui all’art. 157cod. pen.».1.1.4. A norma dell’art 157 cod. pen., per il calcolo del termine necessario aprescrivere si ha riguardo al “massimo della pena edittale stabilita dalla legge” e,comunque, a un tempo non inferiore a sei anni; ai sensi del comma secondodell’art. 157 cod, pen., poi, per determinare il tempo necessario a prescriverenon si tiene conto della diminuzione per le circostanze attenuanti o dell’aumentoper le circostanze aggravanti «salvo che per le aggravanti per le quali la leggestabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effettospeciale».1.2. Orbene, nella specie, ad [OSCURATO:PERSONA] è contestato il reato di cui all’art 635-quinquies, primo e secondo comma, cod. pen., come commesso in data 6dicembre 2024, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.La fattispecie di cui all’art. 635-quinquies è punita, al primo comma, con lapena della reclusione da due e sei anni e, al secondo comma, per l’ipotesi direato aggravato, da tre a otto anni: si tratta di circostanza aggravante ad effettospeciale a norma dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., per effetto della qualel’aumento -nella specie del minimo edittale- è determinato in misura superiore aun terzo.1.3. Sul punto si rammenta ulteriormente come, ai fini della determinazionedel tempo necessario a prescrivere, quando concorrono più circostanzeaggravanti ad effetto speciale, per quella ritenuta meno grave deve aversiriguardo all'aumento di pena massimo consentito a norma dell'art. 63, quartocomma, cod. pen., pari ad un terzo, anche se non sia stato in concreto operatoalcun aumento (Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288748 – 01;Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01; Sez. 2, n. 47028del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257520 – 01).1.4. Applicando i superiori principi al caso di specie, a seguito dell’aumentodi 2/3 ex art. 99, comma quarto, cod. pen., operato sul massimo edittale di cuiall’art. 635-quinquies, comma primo cod. pen., si perviene ad anni dieci, su cuiva operato l’ulteriore aumento di 1/3 ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod.pen., per un totale di 13 anni e 4 mesi. Tale termine deve infine essereraddoppiato, a norma dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen., portando alcomputo di 26 anni e 8 mesi.1.5. L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art. 620, comma1, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, potendo questa Corte procederedirettamente a determinare al 6 agosto 2051 la data finale delle ricerche,risultando dalla decorrenza del termine come sopra individuato dal 6 dicembre2024. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazionedella data per il rintraccio dell'imputato che ridetermina sino al 6 agosto 2051.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente