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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 23611/2024

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13119/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 441/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - Oggetto: Notifica del ricorsoper cassazionealla parte personalmente-Omessa notifica al procuratore domiciliatario nel merito -Conseguenze -Nullità.avverso la sentenza della C.T.R. di Roma, n. 5104/2021,depositata il 12.11.2021e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20.06.2024dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso per cassazione, come ammesso dalla stessa ricorrente, risulta essere stato notificato all’intimata Agenzia delle entrate - Riscossione solo presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL].

Tuttavia, nel giudizio di appello, l’Agenzia delle entrate - Riscossione risultava costituita mediante l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, alla data di effettuazione della notifica (maggio 2022), non era ancora trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (12.11.2021).

Di conseguenza, va rilevata la nullità della notificazione eseguita alla parte personalmente prima del decorso del termine suindicato, poiché l’impugnazione andava notificata presso il suddetto difensore domiciliatario, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., applicabile anche al processo tributario in cassazione (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014).

Pertanto, ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c., è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione che, tuttavia, essendo decorso ormai un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, andrà effettuata nei confronti della parte personalmente.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazionesecondo quanto indicato in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13119/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 441/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - Oggetto: Notifica del ricorsoper cassazionealla parte personalmente-Omessa notifica al procuratore domiciliatario nel merito -Conseguenze -Nullità.avverso la sentenza della C.T.R. di Roma, n. 5104/2021,depositata il 12.11.2021e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20.06.2024dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso per cassazione, come ammesso dalla stessa ricorrente, risulta essere stato notificato all’intimata Agenzia delle entrate - Riscossione solo presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. Tuttavia, nel giudizio di appello, l’Agenzia delle entrate - Riscossione risultava costituita mediante l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, alla data di effettuazione della notifica (maggio 2022), non era ancora trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (12.11.2021). Di conseguenza, va rilevata la nullità della notificazione eseguita alla parte personalmente prima del decorso del termine suindicato, poiché l’impugnazione andava notificata presso il suddetto difensore domiciliatario, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., applicabile anche al processo tributario in cassazione (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014). Pertanto, ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c., è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione che, tuttavia, essendo decorso ormai un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, andrà effettuata nei confronti della parte personalmente. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazionesecondo quanto indicato in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Qu
Sentenza Cassazione n. 23611/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris