CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], afferente alla condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai corretti argomenti giuridici ditegiudice di merito e, comunque, manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto ai motivi afferenti alla violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. in relazione all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e all'omessa assunzione di documentazione a discarico del ricorrente e audizione dei testi di difesa, la Corte d'appello, con congrua motivazione e facendo corretta applicazione della legge penale ha ritenuto: quanto al primo profilo, che l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., non dia luogo ad inutilizzabilità là dove la situazione di incompatibilità a testimoniare non sia stata dedotta prima dell'esame, dovendosi rilevare, peraltro, secondo quanto affermato dal ricorrente, che la posizione dei soggetti indagati in procedimento connesso era stata archiviata, non versando dunque gli stessi in situazione di incompatibilità a testimoniare (cfr. Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Carleo, Rv. 281982); quanto al secondo profilo, che non si comprencleitdalla generica richiesta dell'imputato quale documentazione avrebbe dovuto essere acquisita nonché la rilevanza della stessa e che, in ogni caso, era stato raccolto esaustivo materiale probatorio, tra cui le numerose produzioni documentali del ricorrente (cfr. pag. 13); Ritenuto che, quanto ai motivi afferenti all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e all'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., la Corte d'appello — con corretta ed esaustiva motivazione — ha ritenuto integrato il predetto reato essendo stato accertato che la condotta violenta del ricorrente fosse rivolta ad impedire l'atto d'ufficio degli agenti, che stavano procedendo alle operazioni di identificazione del ricorrente, e ritenutcknon configurabile la detta scriminante dal momento che in tale atto non è ravvisabile alcun profilo di arbitrarietà (cfr. pag. 11); Considerato, infine, che, quanto al motivo afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In relazione al reato di lesioni, la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha valutato come ostativi al giudizio di tenuità dell'offesa le gravi modalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d