CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa, mitigando il trattamento sanzionatorio; rilevato che i primi due motivi che censurano il giudizio di responsabilità revocando in dubbio l'identificazione del prevenuto quale autore del reato e il rispetto del canone del ragionevole dubbio sono affetti da genericità in quanto privi di correlazione con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che a pag. 5 ha richiamato le fonti che militano univocamente per l'attribuibilità della condotta illecita al ricorrente; considerato che il terzo motivo che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è aspecifico in quanto non si rapporta criticamente alla motivazione reiettiva della Corte di merito che a pag. 5 ha valorizzato in senso ostativo la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, segnalando il contenimento al minimo della pena irrogata al netto della recidiva ex art. 99,comma 3, cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente