CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICASTROVILLARI nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di unificazione, ex art.671 cod. proc. pen., formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle fattispecie di cui a tre sentenze emesse nei suoi confronti. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo violazione di legge processuale in relazione alla competenza in sede esecutiva e in particolare rilevando che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo e tale da radicare detta competenza è la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che risulta avere riformato la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 5/06/2018, in data 19/01/2021, irrevocabile il 12/10/2021; e che pertanto il Tribunale di Castrovillari, pronunciatosi sulla suddetta unificazione, non era competente. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria, nella quale insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 4/7/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). 2. Stabilisce l'art. 665, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuatio iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva: si veda per tutte Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733), con quella formulata al citato art. 665, comma 2, cod. proc. pen.: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Cass. Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - dep. 22/2/1994, Confl. comp. G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 e Sez. 1, n. 34578 del 12/7/2017, P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833: in entrambi i casi la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena). 3. Nel caso in esame il ricorrente individua come ultimo provvedimento divenuto irrevocabile la suddetta pronuncia della Corte di appello di Catanzaro, ma trascura che la richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis è stata presentata il 7 settembre 2021 e quindi prima del passaggio in giudicato di detta sentenza (12/10/2021). Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Ro