Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32181/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amico icorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che lo aveva dichiarato responsabile, riconosciuto il vincolo della continuazione, per il delitto 1di cui agli artt. 110, 624-bis, e 625, n. 2, cod. pen., al medesimo contestato al capo A) dell'imputazione, in concorso con altro imputato non ricorrente, e per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, a lui contestato al capo C) dell'imputazione, per aver violato gli obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno cui era sottoposto commettendo il delitto di cui al capo A); - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'imputato, poiché il teste Adragna avrebbe riconosciuto solo il coimputato e non anche il ricorrente, e poiché la dichiarante Mangiapane, pur avendo necessariamente visto in viso i due giovani a causa della dinamica dell'azione, non avrebbe riconosciuto il D'Amico - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha superato la mancata identificazione del D'Amico richiamando la dinamica complessiva dell'azione, da cui emerge la presenza dello stesso sia nelle fasi immediatamente precedenti al furto, sia in quelle immediatamente successive, e la riconducibilità del veicolo utilizzato alla disponibilità del D'Amico, e dovendosi dunque considerare tali motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, poiché il primo Giudice avrebbe evidentemente applicato la pena base per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. così come modificata in aumento dalla novella del 2019, norma tuttavia successiva ai fatti, e la Corte di appello avrebbe erroneamente sostenuto che il primo Giudice non abbia mai dichiarato esplicitamente di voler applicare il minimo edittale, poiché in tal caso mancherebbe qualsiasi motivazione idonea a giustificare l'uso del potere discrezionale nella quantificazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che nella specie ha adeguatamente assolto al connesso onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali i numerosi 2precedenti specifici gravanti sugli imputati, e l'entità del danno arrecato alla persona offesa, non limitato al solo valore economico dei beni sottratti, comunque stimato attorno ai 3500 euro, ma anche relativo all'inviolabilità della propria sfera personale; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amico icorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che lo aveva dichiarato responsabile, riconosciuto il vincolo della continuazione, per il delitto 1di cui agli artt. 110, 624-bis, e 625, n. 2, cod. pen., al medesimo contestato al capo A) dell'imputazione, in concorso con altro imputato non ricorrente, e per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, a lui contestato al capo C) dell'imputazione, per aver violato gli obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno cui era sottoposto commettendo il delitto di cui al capo A); - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'imputato, poiché il teste Adragna avrebbe riconosciuto solo il coimputato e non anche il ricorrente, e poiché la dichiarante Mangiapane, pur avendo necessariamente visto in viso i due giovani a causa della dinamica dell'azione, non avrebbe riconosciuto il D'Amico - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha superato la mancata identificazione del D'Amico richiamando la dinamica complessiva dell'azione, da cui emerge la presenza dello stesso sia nelle fasi immediatamente precedenti al furto, sia in quelle immediatamente successive, e la riconducibilità del veicolo utilizzato alla disponibilità del D'Amico, e dovendosi dunque considerare tali motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, poiché il primo Giudice avrebbe evidentemente applicato la pena base per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. così come modificata in aumento dalla novella del 2019, norma tuttavia successiva ai fatti, e la Corte di appello avrebbe erroneamente sostenuto che il primo Giudice non abbia mai dichiarato esplicitamente di voler applicare il minimo edittale, poiché in tal caso mancherebbe qualsiasi motivazione idonea a giustificare l'uso del potere discrezionale nella quantificazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che nella specie ha adeguatamente assolto al connesso onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali i numerosi 2precedenti specifici gravanti sugli imputati, e l'entità del danno arrecato alla persona offesa, non limitato al solo valore economico dei beni sottratti, comunque stimato attorno ai 3500 euro, ma anche relativo all'inviolabilità della propria sfera personale; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32181/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris