CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Simulazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19697/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42H01 F083T), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Michele di Chio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via degli Scipioni n. 268/A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M68 A944Q), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 149; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 253/2017 (pubblicata il 30 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria già, in precedenza, depositata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. dalla difesa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 29796/2014 (emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.), l'adito Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale era giudizialmente separato - al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta del contratto per notar Forni del 30 dicembre 1988, con il quale essi coniugi avevano venduto alla citata figlia un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] di Savena (alla v. 2 giugno, n. 9), nonché la simulazione assoluta di altro contratto per notar Forni del 1° dicembre 1989, con cui i medesimi coniugi avevano alienato, in favore della stessa figlia, un locale ad uso magazzino sito nello stabile in cui era ubicato il predetto appartamento. A sostegno dell'adottata motivazione di rigetto, il suddetto Tribunale rilevava che dal contenuto delle "controscritture" formate dalle parti contestualmente alla stipula dei due anzidetti rogiti si desumeva che i coniugi avevano, con questi ultimi, inteso cedere alla di loro figlia la sola nuda proprietà degli immobili, conservando, invece, l'usufrutto sui medesimi "vita natural durante", con la coeva dichiarazione che nessuna somma era stata versata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe potuto disporre dei beni solo previa autorizzazione dei suoi genitori. Sulla base di questo complessivo assetto dei rapporti stabiliti tra le parti nelle simultanee controdichiarazioni, il Tribunale di Bologna riteneva che, nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni per la configurazione di una simulazione assoluta, ma, in astratto, quelle per ravvisare l'emergenza di una simulazione relativa in rapporto ad una donazione dissimulata della nuda proprietà. 2. Decidendo sull'appello formulato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione della sola appellata [OSCURATO:PERSONA] (nel mentre la [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace), la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 253/2017 (pubblicata il 30 gennaio 2017), rigettava il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A conforto dell'emessa pronuncia, la Corte felsinea esaminava, in primo luogo e nell'ordine logico delle questioni, l'eccezione dell'appellata (non affrontata dal giudice di primo grado), rigettandola, relativa alla prospettata mancanza di prova dell'avvenuta sottoscrizione delle dichiarazioni in copia autentica prodotte in atti e risultate stipulate lo stesso giorno delle compravendite concluse con i richiamati atti pubblici. Di poi, passando alla valutazione delle censure di merito avanzate dall'appellante, il giudice di secondo grado riconfermava le statuizioni di quello di prime cure, affermando che - sulla scorta della effettiva ed esclusiva domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio - l'attore aveva chiesto soltanto la dichiarazione della simulazione assoluta degli (apparenti) atti di compravendita, ragion per cui il Tribunale aveva correttamente ritenuto di non affrontare la questione circa la validità o meno dei contratti dissimulati (concretanti una duplice cessione a titolo oneroso o gratuito della nuda proprietà). Infatti, solo ove lo stesso attore avesse invocato (solo od anche) l'accertamento della simulazione relativa delle stesse compravendite e la correlata invalidità dei contratti dissimulati, il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare sulla relativa domanda. 3. Avverso l'indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre l'altra intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa della controricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. anteriormente alla prefissata adunanza camerale, poi rinviata, con successiva rimessione della causa in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, comma 2, e 1421 c.c., in relazione agli effetti della simulazione, in assenza degli estremi di un diverso negozio valido. In particolare, con questa censura, il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso dedurre l'erroneità dell'impugnata sentenza con la quale era stato ritenuto che lo stesso avrebbe dovuto impugnare non solo i contratti di compravendita immobiliare simulati ma anche, e soprattutto, gli eventuali contratti dissimulati di donazione della nuda proprietà in quanto nulli per mancanza dei requisiti di forma e di sostanza, la cui invalidità, peraltro, avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dalla stessa Corte di appello proprio per la sussistenza del vizio formale, inerente l'assenza di due testimoni, e di quello sostanziale, riguardante il difetto dell'animus donandi. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 50 della legge n. 89/1913 (c.d. legge notarile), in ordine alla nullità dei supposti atti di donazione delle nude proprietà per assenza dei testimoni, siccome concretamente riconducibili a vendite dissimulanti due donazioni e non donazioni indirette. 3. Con il terzo ed ultimo mezzo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1414, comma 2, c.c., anche in ordine all'insussistenza del requisito sostanziale degli atti oggetto di causa (da ricollegarsi alla carenza dell'animus donandi), ritenuti configuranti contratti dissimulati della donazione delle nude proprietà.4. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, prendere in esame l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla controricorrente di asserita improcedibilità del ricorso, sul presupposto dell'asserito deposito in copia autentica - con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. - di una sentenza diversa da quella impugnata (la n. 321/2016 della Corte di appello di Ancona anziché, come sarebbe stato necessario, quella n. 253/2017 della Corte di appello di Bologna). L'eccezione è infondata poiché, all'esito del controllo degli atti processuali, è stato accertato che il ricorrente ha correttamente depositato la copia autentica della sentenza della Corte di appello di Bologna, oggetto di ricorso. . 5. Ciò chiarito, ritiene il collegio che i tre proposti motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome investono questioni tra loro direttamente connesse. Essi sono destituiti di fondamento giuridico e vanno respinti. Infatti, per come denunciati, risalta in modo evidente che con essi il ricorrente dimostra di non aver colto la "ratio decidendi" risolutiva del rigetto della sua domanda iniziale con la sentenza di primo grado, come confermata dalla Corte di appello nella decisione qui impugnata. .• Ed invero, con quest'ultima, il giudice di secondo grado ha - sulla scorta dell'inequivocabile contenuto della domanda introduttiva, rapportandolo a quello (adeguatamente richiamato in parte motiva) degli apparenti contratti di compravendita dedotti in giudizio - esattamente ritenuto che, in effetti, il [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al coniuge) aveva, con essa, chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dei medesimi contratti, senza prospettare alcuna ulteriore declaratoria di accertamento, nemmeno, quindi, quella della possibile configurabilità e, quindi, sussistenza della loro simulazione relativa. Pertanto, correttamente, la Corte di appello di Bologna (nel confermare la sentenza di primo grado) - ancorché le controdichiarazioni fatte simultaneamente alla stipula delle compravendite nella forma dell'atto pubblico consentivano di presumere che, in effetti, i coniugi Grandi-Raffini avessero inteso concludere un negozio di cessione della sola nuda proprietà alla figlia degli immobili interessati, con la conservazione dell'usufrutto, e non, invece, alcun negozio - ha ritenuto che il Tribunale bolognese aveva legittimamente respinto la domanda in quei soli limiti formulata, non potendo addivenire all'accertamento di un'eventuale simulazione relativa delle compravendite, la cui azione - come è noto - è fondata su presupposti diversi (integranti una differente "causa petendi") rispetto a quella relativa alla dichiarazione di simulazione assoluta, incorrendo, altrimenti, nella violazione dell'art. 112 c.p.c. . È risaputo, infatti, che l'azione intesa a far dichiarare la simulazione assoluta è diversa da quella diretta ad ottenere la declaratoria di simulazione relativa sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due menzionate domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, a conseguire il riconoscimento della produzione di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c. (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 869/1995, Cass. n. 25055/2009 e, da ultimo, Cass. n. 34024/2019). È pacifico, invero, che la volontà di concludere un contratto simulato risulta da un apposito accordo di simulazione, detto anche controdichiarazione: nel caso della simulazione assoluta le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contratto tra esse concluso (l'esempio classico è proprio quello in cui le parti non vogliono la vendita che hanno stipulato e che il bene venduto resti, perciò, di proprietà del simulato venditore); nell'ipotesi della simulazione relativa le parti dichiarano di volere, in luogo dell'apparente contratto simulato, un diverso contratto, di cui intendono, quindi, ottenere la produzione dei relativi effetti (l'esempio tradizionale è quello in cui le parti vogliono una donazione e non una vendita e che l'acquirente, perciò, non è obbligato a pagare il prezzo emergente dal contratto simulato). Sul piano generale bisogna, inoltre, precisare che il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (nel qual caso possono trovare applicazione i principi fissati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26242 e 26243 del 2014), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità (o di inefficacia, come accade nell'ipotesi della simulazione) di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio, giacché in tal caso l'invalidità (o l'inefficacia) dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (cfr. Cass. n. 18210/2004, Cass. n. 20548/2004, Cass. n. 89/2007 e Cass. n. 2877/2007). Pertanto, a fronte di una domanda di dichiarazione di simulazione assoluta degli atti di compravendita (da ritenersi infondata per effetto del contenuto delle inerenti controdichiarazioni), la Corte territoriale ha rilevato che correttamente il Tribunale non aveva affrontato la questione circa la possibile validità dei contratti dissimulati (relativi ad una duplice cessione a titolo oneroso o gratuito della nuda proprietà in favore della [OSCURATO:PERSONA]), non essendo stata formulata, nemmeno in via subordinata, alcun'altra domanda diversa da quella di accertamento della simulazione assoluta (così risultando ultronea ogni valutazione sulla validità o meno delle sottostanti donazioni, con riferimento agli inerenti requisiti formali e sostanziali). 6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Non occorre, invece, adottare alcuna statuizione in punto spese circa il rapporto processuale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo