CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'onere probatorio sull'omologazione e sull'esecuzione delle verifiche periodiche dell'etilometro. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivo inerente a violazioni di legge non dedotte in precedenza. Non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (ex mul- tis,Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il